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00.3588 · Mozione · 2000-10-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Tra Confederazione e Cantoni esiste un rapporto di diritto al sussidio. Nel quadro

della sorveglianza finanziaria l'Ufficio federale dei rifugiati verifica se gli importi

forfettari nell'ambito dell'asilo vengono chiesti soltanto per quelle persone a carico

della Confederazione giusta la legge federale e per cui sono state fornite prestazioni

effettive. Quanto a contenuto e importo delle prestazioni, l'Ufficio federale nulla

prescrive poiché la competenza per l'assistenza sociale spetta ai Cantoni. Gli importi

forfettari pagati dalla Confederazione dovrebbero coprire la protezione di base dei

richiedenti l'asilo indigenti.

Nei rimborsi forfettari si celano sempre opportunità, ma anche rischi. Il fatto che

singole collettività (Cantoni/Comuni) possano conseguire eccedenze sui rimborsi

pagati dalla Confederazione nell'ambito dell'asilo è motivato dal sistema del rimborso

forfettario. Ovviamente, la circostanza secondo cui, a contare dall'introduzione di

questo sistema nel 1994 singoli Cantoni e Comuni abbiano potuto ottenere notevoli

eccedenze, ha suscitato la questione fondamentale inerente all'ammontare vigente

del contributo. La riduzione degli importi forfettari d'assistenza da fr. 18.48 a fr. 16.-

per il 1° ottobre 1999 ha tenuto parzialmente conto di questa circostanza. La

possibilità di conseguire eccedenze è stata pertanto assai ridimensionata. Tuttavia la

situazione rimane insoddisfacente poiché i Cantoni, indipendentemente dagli sforzi

fatti e dai risultati ottenuti, vengono tutti rimborsati in ugual modo.

Nel quadro di un progetto pilota è stato introdotto per l'ambito dei programmi

d'occupazione e formazione di richiedenti l'asilo un rimborso globale secondo

un'aliquota dipendente dal risultato. I provvedimenti d'occupazione e formazione

verranno finanziati soltanto sulla base di contratti di prestazione. Le prime esperienze

hanno confermato il successo della direzione presa.

Nel rapporto finale, il gruppo di lavoro "Finanziamento nell'ambito dell'asilo" ha

raccomandato fra l'altro l'introduzione di un importo forfettario globale che va

calcolato sul numero globale dei richiedenti l'asilo per Cantone, indipendentemente

dal fatto che questi siano bisognosi di assistenza oppure possano sostenere da soli

le spese del loro mantenimento. Lo spazio operativo dei Cantoni sarà dunque

aumentato, e diminuito il dispendio amministrativo per la Confederazione. Oltre

all'introduzione di un importo forfettario globale il gruppo di lavoro "Finanziamento

nell'ambito dell'asilo" propone anche la determinazione di uno standard minimo per

l'assistenza e per il collocamento di richiedenti l'asilo come anche contratti di

prestazione tra Confederazione e Cantoni. Con questi ultimi dovrebbe essere

garantito che il rimborso ai Cantoni sia finalizzato nel senso delle indicazioni

strategiche della Confederazione. Quindi aumenterà anche la correttezza. Nel

quadro della consultazione sul rapporto del gruppo di lavoro "Finanziamento

nell'ambito dell'asilo" i Cantoni hanno approvato nelle linee fondamentali

l'introduzione di tutte e tre le proposte.

Pertanto, il sistema del rimborso forfettario dovrebbe essere ulteriormente sviluppato.

Di principio, la forfettizzazione ha dato buone prove. Lo scopo non vuole essere

quello di rimborsare e controllarle minuziosamente le prestazioni effettivamente

fornite. È parimenti indiscusso il fatto che, nell'ambito dell'assistenza minima di base,

non possa essere sensato pretendere le prove della prestazione. Infatti sarebbero

assolutamente sproporzionati i costi di controllo connessi. Qualora un Cantone non

dovesse fornire la garanzia esistenziale basilare tutelata dalla Costituzione, la

persona lesa può sempre ricorrere giusta la legislazione cantonale. Con il

ridisciplinamento del rimborso forfettario quei Cantoni che garantiscono

effettivamente soltanto l'assistenza minima di base, non dovrebbero ricevere altri

contributi. La prevista definizione di standard minimo dovrebbe fissare l'ammontare

del rimborso da parte della Confederazione. Per contro i Cantoni che, giusta le

indicazioni strategiche della Confederazione, prestano un impegno corrispondente,

raggiungono risultati migliori e comprovano alla Confederazione la loro prestazione,

dovrebbero beneficiare di un rimborso forfettario anche per questo. In particolare

pensiamo agli ambiti occupazione, assistenza dei richiedenti l'asilo minorenni non

accompagnati, il mantenimento e il promovimento della competenza sociale come

anche il mantenimento e il promovimento dell'idoneità al ritorno.

Il DFGP si sta occupando di approfondire le raccomandazioni del gruppo di lavoro

"Finanziamento nell'ambito dell'asilo" e di sottoporre proposte concrete di modifica a

livello legale. Pertanto verrà anche proposto che una parte del rimborso sia vincolato

alla conclusione di contratti di prestazione. Tuttavia, come sopra spiegato una parte

del contributo federale dovrà essere pagato anche in futuro senza una prova diretta

della prestazione.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.