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00.3702 · Mozione · 2000-12-14

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Dalla motivazione che accompagna la mozione si può dedurre che l'autore si

riferisce unicamente agli impianti di tiro comunali, ma non agli impianti privati o a

quelli esclusivamente militari. Di conseguenza, qui di seguito sono presi in

considerazione unicamente quelli comunali.

I carichi inquinanti riconducibili agli esercizi di tiro obbligatori sono provocati

nell'ambito di un compito delegato dalla Confederazione. Di conseguenza, i Cantoni

e i Comuni devono per principio assumere le spese in quanto responsabili

dell'inquinamento nel senso dell'articolo 32d LPAmb. Tale concezione è confermata

anche dal Tribunale federale, il quale, il 27 settembre 2000, ha emesso una

decisione in tal senso in relazione con impianti della protezione civile che

necessitano di risanamenti. Questa conclusione sembra perciò corretta anche

perché i Cantoni e i Comuni possono, mediante i pertinenti oneri, contenere

l'inquinamento ambientale.

Il Consiglio federale ammette comunque che dall'ordine concernente il tiro

obbligatorio si potrebbe desumere una responsabilità da parte della Confederazione.

Per quanto riguarda l'aiuto, non è però necessaria una ridefinizione del principio di

causalità nella legge sulla protezione dell'ambiente, ma la creazione di una base

legale per le indennità della Confederazione. Al riguardo, è comunque ancora

necessario procedere ad accertamenti approfonditi.

In virtù dell'articolo 32e LPAmb, dal 1°gennaio 2001 la Confederazione partecipa ai

costi di risanamento versando indennità nella misura del 40 percento, qualora i

responsabili non fossero identificabili oppure fossero insolvibili. Il più delle volte,

questi presupposti sono dati proprio per quanto riguarda il risanamento del suolo

inquinato in seguito alle attività dei tiratori sportivi.

Per completezza, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che attualmente la

disposizione della LPAmb concernente l'assunzione delle spese per la gestione dei

siti contaminati è oggetto d'esame da parte della commissione competente del

Consiglio nazionale nell'ambito del trattamento dell'iniziativa parlamentare

Baumberger (98.451) e, se necessario, sarà completata.

Il Consiglio federale concorda con l'autore della mozione sul fatto che le conoscenze

tecniche esistenti presso la Confederazione debbano essere messe a disposizione

dei Cantoni e dei Comuni. Di conseguenza, l'anno scorso il DDPS e l'Ufficio federale

dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) hanno concordato di elaborare

un concetto comune orientato alla pratica per l'indagine, il risanamento e in

particolare lo smaltimento dei rifiuti presso gli impianti di tiro. Questi lavori non sono

ancora conclusi, ma i risultati dovrebbero essere discussi ancora quest'anno con i

Cantoni e in seguito messi a loro disposizione. Inoltre, già da qualche tempo il DDPS

e l'UFAFP promuovono la costruzione di parapalle artificiali, i quali non soltanto

impediscono la formazione di nuovi siti contaminati, ma rendono pure meno costoso

lo smaltimento dei rifiuti.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.