00.3702 · Mozione · 2000-12-14
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Dalla motivazione che accompagna la mozione si può dedurre che l'autore si
riferisce unicamente agli impianti di tiro comunali, ma non agli impianti privati o a
quelli esclusivamente militari. Di conseguenza, qui di seguito sono presi in
considerazione unicamente quelli comunali.
I carichi inquinanti riconducibili agli esercizi di tiro obbligatori sono provocati
nell'ambito di un compito delegato dalla Confederazione. Di conseguenza, i Cantoni
e i Comuni devono per principio assumere le spese in quanto responsabili
dell'inquinamento nel senso dell'articolo 32d LPAmb. Tale concezione è confermata
anche dal Tribunale federale, il quale, il 27 settembre 2000, ha emesso una
decisione in tal senso in relazione con impianti della protezione civile che
necessitano di risanamenti. Questa conclusione sembra perciò corretta anche
perché i Cantoni e i Comuni possono, mediante i pertinenti oneri, contenere
l'inquinamento ambientale.
Il Consiglio federale ammette comunque che dall'ordine concernente il tiro
obbligatorio si potrebbe desumere una responsabilità da parte della Confederazione.
Per quanto riguarda l'aiuto, non è però necessaria una ridefinizione del principio di
causalità nella legge sulla protezione dell'ambiente, ma la creazione di una base
legale per le indennità della Confederazione. Al riguardo, è comunque ancora
necessario procedere ad accertamenti approfonditi.
In virtù dell'articolo 32e LPAmb, dal 1°gennaio 2001 la Confederazione partecipa ai
costi di risanamento versando indennità nella misura del 40 percento, qualora i
responsabili non fossero identificabili oppure fossero insolvibili. Il più delle volte,
questi presupposti sono dati proprio per quanto riguarda il risanamento del suolo
inquinato in seguito alle attività dei tiratori sportivi.
Per completezza, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che attualmente la
disposizione della LPAmb concernente l'assunzione delle spese per la gestione dei
siti contaminati è oggetto d'esame da parte della commissione competente del
Consiglio nazionale nell'ambito del trattamento dell'iniziativa parlamentare
Baumberger (98.451) e, se necessario, sarà completata.
Il Consiglio federale concorda con l'autore della mozione sul fatto che le conoscenze
tecniche esistenti presso la Confederazione debbano essere messe a disposizione
dei Cantoni e dei Comuni. Di conseguenza, l'anno scorso il DDPS e l'Ufficio federale
dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) hanno concordato di elaborare
un concetto comune orientato alla pratica per l'indagine, il risanamento e in
particolare lo smaltimento dei rifiuti presso gli impianti di tiro. Questi lavori non sono
ancora conclusi, ma i risultati dovrebbero essere discussi ancora quest'anno con i
Cantoni e in seguito messi a loro disposizione. Inoltre, già da qualche tempo il DDPS
e l'UFAFP promuovono la costruzione di parapalle artificiali, i quali non soltanto
impediscono la formazione di nuovi siti contaminati, ma rendono pure meno costoso
lo smaltimento dei rifiuti.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.