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05.445 · Iniziativa parlamentare · 2005-10-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La Costituzione federale va modificata come segue:

Art. 189 Giurisdizione costituzionale

Cpv. 1

Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione del:

a. diritto federale;

b. diritto internazionale pubblico;

c. diritto intercantonale;

d. diritti costituzionali cantonali;

e. garanzie dei cantoni in favore dei comuni e di altri enti di diritto pubblico.

Cpv. 2

Giudica le controversie tra la Confederazione e i cantoni o tra i cantoni.

Cpv. 3

La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.

Cpv. 4

Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati dinnanzi al Tribunale federale.

Art. 189bis Controllo delle norme

Cpv. 1

Il Tribunale federale verifica in relazione con un atto d'applicazione se una legge federale o un decreto federale di obbligatorietà generale viola leggi costituzionali o il diritto internazionale pubblico.

Cpv. 2

Su richiesta di un cantone, il Tribunale federale verifica in relazione con un atto d'applicazione se una legge federale o un decreto federale di obbligatorietà generale viola le garanzie costituzionalmente garantite dei cantoni.

Cpv. 3

Il Tribunale federale decide fino a che punto vanno applicati la legge federale o il decreto federale di obbligatorietà generale.

Cpv. 4

Per il resto, né il Tribunale federale né un'altra autorità può vietare l'applicazione di una legge federale, di un decreto federale di obbligatorietà generale o del diritto internazionale pubblico.