05.445 · Iniziativa parlamentare · 2005-10-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
La Costituzione federale va modificata come segue:
Art. 189 Giurisdizione costituzionale
Cpv. 1
Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione del:
a. diritto federale;
b. diritto internazionale pubblico;
c. diritto intercantonale;
d. diritti costituzionali cantonali;
e. garanzie dei cantoni in favore dei comuni e di altri enti di diritto pubblico.
Cpv. 2
Giudica le controversie tra la Confederazione e i cantoni o tra i cantoni.
Cpv. 3
La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.
Cpv. 4
Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati dinnanzi al Tribunale federale.
Art. 189bis Controllo delle norme
Cpv. 1
Il Tribunale federale verifica in relazione con un atto d'applicazione se una legge federale o un decreto federale di obbligatorietà generale viola leggi costituzionali o il diritto internazionale pubblico.
Cpv. 2
Su richiesta di un cantone, il Tribunale federale verifica in relazione con un atto d'applicazione se una legge federale o un decreto federale di obbligatorietà generale viola le garanzie costituzionalmente garantite dei cantoni.
Cpv. 3
Il Tribunale federale decide fino a che punto vanno applicati la legge federale o il decreto federale di obbligatorietà generale.
Cpv. 4
Per il resto, né il Tribunale federale né un'altra autorità può vietare l'applicazione di una legge federale, di un decreto federale di obbligatorietà generale o del diritto internazionale pubblico.