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17.3295 · Interpellanza · 2017-05-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Dall'entrata in vigore della nuova pertinente legislazione, nel settore della protezione dei minori e degli adulti vengono costituite nuove società e istituzioni, che permettono di conseguire ampi guadagni.

Un esempio: il titolare di una società che esegue accertamenti e propone misure per l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) fonda altre due società che possono realizzare direttamente le misure proposte. È pertanto lecito chiedersi come venga gestito questo sistema. Sussiste infatti il rischio di far passare in secondo piano il bene del minore o dell'adulto per privilegiare quello del titolare incaricato.

I casi finora raccolti sollevano i seguenti interrogativi:

1. L'esame delle misure e le relative decisioni non sono compiti centrali dell'APMA? È autorizzata a esternalizzare questi compiti?

2. Secondo quali regole sono conferiti i mandati?

3. È organizzata una gara d'appalto e le offerte vengono confrontate tra loro?

4. Perché i collaboratori dell'APMA possono fornire a offerenti privati garanzie "in bianco" di assunzione dei costi senza riferirsi a un catalogo delle prestazioni e a un tetto massimo dei costi?

5. Non occorrerebbe fissare nella legislazione federale tariffe uniformi in materia di collocamento?

6. Il Consiglio federale è anch'esso del parere che, visto il costo eccessivo di alcune misure finora adottate, le APMA andrebbero sottoposte a un controllo finanziario severo e indipendente?

Stellungnahme des Bundesrates

Il diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti è eseguito dai Cantoni, che designano l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) nonché la rispettiva autorità di vigilanza (cfr. art. 440 e 441 del Codice civile). Il finanziamento dell'APMA come pure tutti i compiti in relazione al diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti competono ai Cantoni o alle collettività cantonali da essi designate. La procedura è anch'essa retta in ampia misura dal diritto cantonale (cfr. art. 443 segg. del Codice civile).

1. La decisione di ordinare una misura concreta è un compito inalienabile dell'APMA. Questa competenza decisionale non può essere delegata a terzi.

L'APMA può invece delegare a terzi (p. es. ai servizi sociali di un Comune) gli accertamenti preliminari a una decisione (art. 446 cpv. 2 del Codice civile), ad esempio se non dispone delle risorse personali necessarie. Resta comunque responsabile della procedura e della qualità degli accertamenti. Una delega di questo tipo avviene in circa la metà dei casi nell'ambito della protezione dei minori; nella protezione degli adulti la maggior parte degli accertamenti sono effettuati dall'APMA (studio Interface, Evaluation Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Analyse der organisatorischen Umsetzung und Kennzahlen zu Leistungen und Kosten, rapporto del 5 aprile 2016 all'attenzione dell'Ufficio federale di giustizia, pag. 47, disponibile soltanto in tedesco).

2.-6. Il diritto cantonale definisce le modalità e le condizioni alle quali sono stipulati i contratti di prestazione con terzi esterni nel settore della protezione dei minori e degli adulti. Il diritto federale non impone ai Cantoni nessuna prescrizione particolare. È pertanto nell'interesse e nella competenza dei Cantoni provvedere a un controllo dei costi al fine di evitare spese inutili.

Tariffe federali uniformi non permetterebbero di tenere in sufficiente considerazione le diverse strutture dei costi nei Cantoni e le peculiarità dei singoli casi.

Risposta del Consiglio federale.