17.3310 · Interpellanza · 2017-05-04
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Le vittime della tratta di esseri umani necessitano di una protezione particolare, che deve essere garantita anche nella procedura d'asilo. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Nella procedura d'asilo, come sono identificate le vittime della tratta di esseri umani?
2. Vi sono misure della Confederazione per migliorare, nel settore dell'asilo, l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani?
3. Con quali misure la Confederazione intende garantire che nel settore dell'asilo le vittime della tratta di esseri umani possano far valere, in caso di sospetto, i diritti loro spettanti sul piano nazionale e internazionale?
4. La parità di trattamento delle vittime della tratta di esseri umani è garantita (luogo del reato in Svizzera e all'estero nonché diritto in materia di stranieri e d'asilo)?
5. In che modo il periodo di recupero e di riflessione è garantito e impostato in modo da soddisfare l'articolo 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani?
6. Il Consiglio federale ritiene che la questione della competenza in materia di assistenza e protezione delle vittime della tratta di esseri umani sia chiarita a sufficienza e che il finanziamento sia assicurato, anche per le prestazioni di terzi?
7. Quali misure particolari sono state adottate a tutela dei minorenni non accompagnati e delle vittime della tratta di esseri umani? Come sono assistite queste persone?
8. Come sono garantiti i diritti delle vittime della tratta di esseri umani nella procedura Dublino? In quali casi la Confederazione prevede un diritto di entrata in materia secondo l'articolo 17 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 e come è verificato, in caso di trasferimento concreto, che non sussistano ostacoli all'allontanamento?
9. Come è garantito che le vittime sfruttate all'estero possano far valere i diritti loro garantiti dagli articoli 12 e seguenti della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani?
10. Nel settore dell'asilo, le organizzazioni specializzate sono coinvolte nell'identificazione e protezione delle vittime della tratta di esseri umani?
11. Quanti casi di tratta di esseri umani sono stati finora identificati nel settore dell'asilo (sesso, origine, età)?
12. Quante delle persone identificate nel 2016 sono state trasferite in virtù della procedura Dublino? In quanti casi la Svizzera è entrata in materia? Quante persone hanno ottenuto l'asilo, sono state rimpatriate o ammesse provvisoriamente? Quante sono state assistite da un consultorio per la protezione delle vittime e hanno potuto far valere i diritti garantiti loro dagli articoli 12 e seguenti della convenzione summenzionata?
Stellungnahme des Bundesrates
1. I collaboratori della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sono stati informati e formati in merito alla tratta di esseri umani nel quadro della procedura d'asilo. La SEM ha definito un flusso d'informazioni interno che deve essere applicato in caso di allegazioni o sospetti di tratta di esseri umani durante lo svolgimento della procedura d'asilo. Le potenziali vittime sono identificate dalla SEM in collaborazione con il Commissariato contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti di fedpol, utilizzando un elenco di criteri che permettono di identificare le vittime della tratta di esseri umani allestito dal Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.
2. La SEM ottimizza continuamente il modo di operare seguito in caso di indizi di tratta di esseri umani durante la procedura d'asilo (progetto pilota a partire da novembre 2017: ripetizione delle formazioni per i collaboratori e i partner della SEM, miglioramento delle informazioni fornite ai richiedenti; gruppo di lavoro incaricato di affrontare le questioni secondo il piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani 2017-2020).
3./5. La procedura d'asilo permette di rispettare il periodo di recupero e di riflessione sancito nel diritto in materia di stranieri (art. 35 e 36 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA; RS 142.201) nel quadro della fissazione dei termini procedurali, tanto più che (in virtù dell'art. 14 della legge sull'asilo) gli articoli 35 e 36 OASA non sono direttamente applicabili nella procedura d'asilo. Alle potenziali vittime della tratta di esseri umani sfruttate in Svizzera spettano i diritti di cui all'articolo 2 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV).
4./9. Come già illustrato nella risposta 3, nella procedura d'asilo si può tenere conto del periodo di recupero e di riflessione al momento di fissare i termini procedurali. I diritti di cui all'articolo 2 LAV spettano a ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa in Svizzera a causa di un reato. Se il reato è stato commesso all'estero, l'aiuto alle vittime è concesso soltanto in misura limitata (art. 3 cpv. 2 in combinato disposto con art. 17 LAV). Per garantire una parità di trattamento in relazione ai diritti delle vittime (sfruttamento in Svizzera e all'estero) sarebbe necessaria una revisione della LAV.
Va considerato che per quanto riguarda il titolo di soggiorno e i corrispondenti diritti, la situazione è diversa a seconda che si tratti di una persona senza titolo di soggiorno in Svizzera o di un richiedente l'asilo.
6. Conformemente all'articolo 9 LAV i Cantoni mettono a disposizione consultori che garantiscono la consulenza nonché l'aiuto immediato e a lungo termine. Queste prestazioni sono finanziate dai Cantoni, i quali sono pertanto competenti per l'assistenza e il finanziamento dell'aiuto alle potenziali vittime della tratta di esseri umani.
7. La SEM tratta in via prioritaria i dossier dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA), che sono attribuiti più rapidamente a un Cantone e sono ospitati in alloggi pubblici o privati adeguati alle loro esigenze. Il Cantone garantisce inoltre che subito dopo l'attribuzione venga designata senza indugio una persona di fiducia. Nel caso di vittime della tratta di esseri umani ci si assicura, al momento dell'attribuzione, che non sia stato avviato un procedimento penale in un Cantone e che di norma la vittima non sia assegnata allo stesso Cantone in cui potrebbe trovarsi il presunto autore.
8. Conformemente all'articolo 2 LAV, anche le persone in procedura Dublino beneficiano dei diritti riconosciuti alle vittime, a condizione che soggiornino ancora in Svizzera e che vi siano state sfruttate. In caso di trasferimento nello Stato Dublino competente, questo è informato in via preliminare che la persona trasferita potrebbe essere una vittima della tratta di esseri umani.
Il periodo di recupero e di riflessione, generalmente di una durata minima di 30 giorni, è preso in considerazione verificando se un procedimento penale è in corso al momento del trasferimento. Se tale è effettivamente il caso, la SEM e i Cantoni ne tengono conto riportando il trasferimento, nel corrispondente termine previsto dal regolamento Dublino, affinché le fasi procedurali più importanti possano, nella misura del possibile, essere effettuate prima che la persona venga trasferita. Se necessario, la persona già trasferita nello Stato Dublino competente ha peraltro la possibilità di ritornare in Svizzera, munita di un visto, per partecipare al procedimento penale.
La Svizzera non ricorre al diritto di entrata nel merito soltanto perché potrebbe trattarsi di una vittima della tratta di esseri umani. La SEM esamina accuratamente ogni domanda d'asilo. Uno Stato Dublino è obbligato a entrare in materia se un trasferimento violerebbe disposizioni del diritto internazionale. Può inoltre farlo per motivi umanitari (art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza sull'asilo relativa a questioni procedurali). Questo avviene perlopiù nel caso di persone particolarmente vulnerabili quali minorenni non accompagnati, famiglie, famiglie monoparentali o persone con problemi di salute di una certa gravità. Tuttavia, anche in questi casi occorre valutare singolarmente se l'applicazione della clausola di sovranità è adeguata e se un trasferimento rischierebbe di comportare un caso di rigore.
10. In caso di allegazioni o sospetti di tratta di esseri umani durante la procedura d'asilo, al richiedente viene fornito un opuscolo, a condizione che sia stato sfruttato in Svizzera. Questo documento fornisce le coordinate del competente consultorio cantonale cui può rivolgersi. I Cantoni, competenti in materia di assistenza e finanziamento dell'aiuto a potenziali vittime della tratta di esseri umani, sono liberi di lavorare con organizzazioni specializzate nella protezione delle vittime, come avviene ad esempio nei Cantoni di Zurigo e Vaud.
11. Dal 2014 al 7 maggio 2017, 176 donne e 36 (versione corretta) uomini sono stati identificati come potenziali vittime della tratta di esseri umani. I principali Paesi di provenienza erano: Nigeria, Eritrea, Etiopia e Repubblica democratica del Congo. La maggior parte delle potenziali vittime sono persone rientranti nella fascia d'età compresa tra 18 e 39 anni.
12. Nel 2016 quattro persone identificate come vittime della tratta di esseri umani hanno ottenuto l'asilo, tre sono state ammesse provvisoriamente e otto sono state trasferite in uno Stato Dublino. Nessuna vittima è stata rinviata nel Paese d'origine. Statisticamente non è possibile valutare i motivi concreti che hanno comportato, caso per caso, l'applicazione del diritto di entrata nel merito. La SEM non tiene statistiche in merito all'assistenza alle potenziali vittime della tratta di esseri umani da parte di un consultorio per la protezione delle vittime.
Risposta del Consiglio federale.