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Eritrea e Gambia. La politica d'asilo contraddittoria della consigliera federale Sommaruga

17.3346 · Interpellanza · 2017-05-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. Nella risposta all'interpellanza 17.3051, "Caso del richiedente l'asilo ed ex ministro dell'interno del Gambia Ousman Sonko", il Consiglio federale ha osservato quanto segue: "Non spetta tuttavia al Consiglio federale decidere se un singolo Stato sia o no una dittatura e qualificarlo come tale." A più riprese la consigliera federale Sommaruga ha sostenuto che l'Eritrea è una dittatura in cui regna l'arbitrio. È vero che questa affermazione è l'opinione personale della consigliera federale e non quella del collegio governativo? In caso contrario, quand'è che il Consiglio federale ha qualificato l'Eritrea come una dittatura in cui vige l'arbitrio?

2. Perché la Segreteria di Stato della migrazione ha rimpatriato a Banjul e quindi in uno Stato non democratico (cfr. interpellanza 17.3051) cittadini gambiani durante la presidenza Jammeh? Allora in Gambia vigeva forse meno arbitrio rispetto ad oggi in Eritrea così da giustificare il rimpatrio a Banjul della maggior parte dei richiedenti l'asilo gambiani? Nel 2016 la quota di riconoscimento per il Gambia era pari allo 0 per cento, mentre la quota di protezione si situava allo 0,6 per cento. Nello stesso periodo per l'Eritrea la quota di riconoscimento ammontava al 42,4 per cento e quella di protezione al 76,6 per cento.

3. Durante la presidenza Jammeh il CICR poteva accedere senza restrizioni alle carceri gambiane? Sempre in questo periodo, le prigioni del Gambia hanno potuto essere ispezionate da un rappresentante ufficiale della Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale non qualifica alcun regime politico. Nel contempo, ogni membro del collegio governativo è libero di esprimersi sulla situazione politica in un altro Stato.

2. L'esistenza di lacune democratiche nel Paese d'origine di un richiedente l'asilo non conduce, da sola, al riconoscimento dello statuto di rifugiato. È riconosciuta come rifugiato la persona esposta a seri pregiudizi o che teme a giusto titolo di esserlo per un determinato motivo (cfr. art. 3 LAsi; RS 142.31).

Quanto ai motivi d'asilo dei richiedenti gambiani, i loro dossier, analogamente a quelli dei cittadini eritrei, sono esaminati caso per caso per determinare se soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 LAsi. La questione dell'allontanamento è valutata con particolare attenzione.

La maggior parte delle domande dei cittadini gambiani è trattata in procedura Dublino, poiché spesso giungono in Svizzera dopo aver soggiornato in un altro Stato, principalmente in Spagna o in Italia. Infine, la maggioranza dei richiedenti gambiani fa valere motivi non determinanti in materia d'asilo (catastrofi naturali, incidenti della vita quotidiana, difficoltà economiche o familiari).

Non è pertanto possibile fare un parallelismo tra le statistiche concernenti l'Eritrea e il Gambia.

3. Va osservato che la prassi d'asilo della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per un dato Paese non è determinata unicamente dall'accesso senza restrizioni del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ai centri di detenzione. L'esistenza di pregiudizi seri o la fondatezza di un timore di pregiudizi seri ai sensi dell'articolo 3 LAsi sono esaminate per ogni caso specifico.

Come rilevato da varie fonti, in particolare il rapporto annuale d'attività dell'ufficio del CICR a Dakar, sotto il regime del presidente Jammeh le organizzazioni estere non erano autorizzate ad accedere alle carceri gambiane.

Le informazioni di cui dispone la SEM per valutare le domande d'asilo dei cittadini gambiani sono precise e dettagliate anche grazie alla rappresentanza svizzera a Dakar.

Risposta del Consiglio federale.

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