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17.4009 · Mozione · 2017-12-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato, ispirandosi al Bribery Act britannico e al Foreign Corrupt Practices Act statunitense, di sottoporre al Parlamento basi legali per prevenire la corruzione e il suo favoreggiamento all'estero.

Begründung

Il 1° luglio 2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni penali sulla corruzione, che tuttavia presentano ancora importanti lacune quanto alla lotta alle strutture che agevolano la corruzione all'estero. I Panama Papers, i Paradise Papers e il caso del credito di 2 miliardi di Credit Suisse e della banca russa VTB al Mozambico evidenziano le strutture perlopiù assai intricate messe in piedi tra gli attori in Svizzera e i casi di corruzione all'estero al fine di ostacolare la tracciabilità e il perseguimento penale. Finora in Svizzera non è stato avviato alcun procedimento penale per concorso in corruzione all'estero. Per conseguire progressi occorre considerare anche le strutture intermedie che celano e agevolano la corruzione.

Ratificando la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, la Svizzera si è impegnata a punire anche il favoreggiamento, l'autorizzazione e l'associazione alla corruzione. In occasione della conferenza anticorruzione di Londra, del maggio 2016, la Svizzera si è detta intenzionata a contribuire maggiormente alla prevenzione della corruzione. Con l'Agenda ONU 2030 si è pure impegnata sul piano politico a potenziare la lotta contro la corruzione, il malgoverno e i flussi finanziari sleali e illegali, poiché altrimenti non è possibile raggiungere gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile.

Il Bribery Act britannico fornisce una definizione assai ampia della corruzione. Include anche la concessione di vantaggi all'estero e non soltanto la corruzione, come avviene in Svizzera. I cittadini non britannici che dal Regno Unito favoreggiano la corruzione all'estero sono inclusi. La Gran Bretagna dispone inoltre di un'istituzione anticorruzione molto attiva nel Paese e all'estero, mentre le autorità svizzere esortano le imprese ad adottare volontariamente i provvedimenti necessari.

Anche il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) statunitense permette di perseguire penalmente le imprese americane che fanno affari all'estero e non fanno abbastanza per impedire che i loro rappresentanti, mediatori, consulenti o rappresentanti di altro tipo siano coinvolti in casi di corruzione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le disposizioni penali sulla corruzione sono state modificate e inasprite a più riprese negli ultimi anni. L'ultima modifica, destinata in particolare ad ampliare la punibilità della corruzione privata e della concessione e accettazione di vantaggi, è entrata in vigore il 1° luglio 2016. La Svizzera ha inoltre ratificato tutte le pertinenti convenzioni nell'ambito della lotta alla corruzione, ossia la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (RS 0.311.56), la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (RS 0.311.21) e la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione nonché il pertinente protocollo aggiuntivo (RS 0.311.55 e 0.311.551). Gli esami periodici cui la Svizzera si è sottoposta nel quadro di queste convenzioni hanno finora confermato che il nostro Paese rispetta i suoi obblighi in questo settore sul piano della prevenzione (in particolare la sensibilizzazione delle imprese), della legislazione e dell'applicazione efficace delle disposizioni penali. Un rapporto pubblicato alla fine del 2017 dall'OCSE (The Detection of Foreign Bribery, OECD 2017) ha peraltro evidenziato la politica proattiva della Svizzera in materia di individuazione dei casi di corruzione. Infine, la Svizzera si adopera attivamente sul piano internazionale per l'attuazione dell'Agenda 2030, in particolare affinché i valori patrimoniali ottenuti illegalmente siano restituiti ai detentori legittimi, alle vittime o allo Stato d'origine.

La complicità in corruzione di pubblici ufficiali stranieri è già punibile in Svizzera in virtù del diritto vigente, anche se i fatti sono avvenuti all'estero. Ciò risulta da svariati decreti d'accusa emessi di recente dal Ministero pubblico della Confederazione (si veda il Rapporto di gestione del Ministero pubblico della Confederazione 2016). Del resto e in maniera generale, il campo d'applicazione territoriale del Codice penale svizzero è ampio. Le disposizioni penali sono applicabili a prescindere dalla cittadinanza dell'autore non appena una parte dei fatti si è verificata in Svizzera. Se l'autore possiede la nazionalità svizzera, non è necessaria nemmeno la condizione di un legame territoriale. Se un caso di corruzione all'estero non presenta alcun legame con il diritto svizzero, è comunque possibile applicare la fattispecie del riciclaggio di denaro, se i proventi della corruzione sono transitati per la Svizzera.

La mozione evoca le sfide che si pongono quando il perseguimento penale riguarda attori che ricorrono a strutture intricate e complesse per esercitare la loro attività. La risposta sarebbe quindi incompleta se non menzionasse anche l'articolo 102 capoverso 2 CP relativo alla responsabilità primaria dell'impresa, applicabile in particolare alla fattispecie della corruzione di pubblici ufficiali stranieri e alla corruzione di privati. Infatti, se un'impresa non ha disposto le misure necessarie per impedire che uno dei suoi collaboratori, impiegati, agenti o intermediari abbia adottato un comportamento corruttivo all'estero, le autorità competenti possono perseguire l'impresa in Svizzera. In un caso di questo tipo si presuppone che il reato sia stato commesso "all'interno dell'impresa". Sulla base di questa disposizione, varie imprese sono già state condannate penalmente in Svizzera per corruzione di pubblici ufficiali stranieri, il che non è ancora il caso in molti Paesi europei.

Infine, il confronto tra la legislazione svizzera con atti adottati da Paesi retti dal sistema della "common law" non è esente da problemi. Inoltre, anche se il Bribery Act del Regno Unito copre ad esempio la concessione di vantaggi, gli atti citati vanno tuttavia meno lontano del nostro diritto penale su un punto centrale. Contrariamente all'articolo 322septies CP si limitano infatti a disciplinare la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali, di modo che non possono essere applicate, ad esempio, alla corruzione di un giudice straniero. Una nuova revisione delle disposizioni penali sulla corruzione non è quindi opportuna nemmeno fondandosi su un confronto con le basi legali di altri Paesi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.