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La dislessia grave non dovrebbe essere riconosciuta dall'AI e inserita nell'elenco in allegato all'ordinanza sulle infermità congenite, come previsto all'articolo 13 capoverso 2 LAI?

17.4049 · Interpellanza · 2017-12-07

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La dislessia grave è un disturbo persistente e legato all'acquisizione del linguaggio scritto che è causato da un deficit neurologico e genetico in bambini dall'intelligenza nella norma. Il progresso neuroscientifico ci ha fatto capire che si tratta davvero di un disturbo neurologico, di una malattia, e infatti figura in classificazioni mediche di riferimento come la Classificazione internazionale delle malattie ICD e il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM-5 (rubrica "Disturbi specifici di apprendimento"). La dislessia è stata riconosciuta come un handicap dall'OMS nel 1993.

Le risonanze magnetiche funzionali effettuate sul cervello mostrano l'attivazione di aree specifiche in presenza della malattia. A seguito della ripartizione dei compiti tra i Cantoni e la Confederazione nel 2008, nel quadro della quale la problematica è stata affidata interamente ai Cantoni, si è verificato un razionamento progressivo e iniquo delle misure diagnostiche e terapeutiche (logopedia, psicomotricità) che colpisce i bambini affetti da dislessia. Limitando questa patologia al contesto scolastico, i Cantoni coltivano una visione superata della dislessia che comporta il mancato riconoscimento del carattere congenito e neurologico della malattia. La conseguenza: un disadattamento non soltanto scolastico ma anche professionale dei giovani colpiti che, in molti casi, può portarli a ricorrere agli aiuti sociali e a misure AI tardive. I costi sono così di gran lunga superiori a quelli delle misure precoci che si potrebbero adottare includendo la dislessia nella lista delle infermità congenite gravi riconosciute dall'AI.

Il Consiglio federale dispone di uno studio sull'evoluzione della situazione di questa malattia in Svizzera?

È stata realizzata una valutazione qualitativa della risposta dei Cantoni a questa patologia dal 2008?

Il Consiglio federale è disposto ad analizzare i costi supplementari per l'AI causati da un trattamento tardivo e inadeguato di questa patologia da parte dei Cantoni?

Stellungnahme des Bundesrates

La dislessia (disturbo della lettura) è una disfunzione parziale che si manifesta in una capacità ridotta di leggere e capire testi. Possibili cause della patologia sono la predisposizione genetica e problemi di percezione uditiva e visiva, nonché nell'elaborazione del linguaggio e delle informazioni ad esso correlate.

Poiché non vi sono trattamenti medici in grado di curare la dislessia, non esiste alcun diritto a provvedimenti sanitari secondo l'articolo 13 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20).

Il trattamento della dislessia si basa dunque principalmente su provvedimenti scolastici e non su provvedimenti medici. Come ricordato dall'autore dell'interpellanza stesso, in seguito alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), dal 2008 tutti i provvedimenti di istruzione scolastica speciale e le misure di accompagnamento pedagogico sono di competenza esclusiva dei Cantoni. Da allora l'AI non è più competente per provvedimenti quali le terapie logopediche e psicomotorie (art. 14 LAI).

Nell'AI non vi sono indizi che la gestione dei casi di dislessia da parte dei Cantoni faccia aumentare i costi a carico dell'assicurazione, tanto più che la dislessia non è di per sé invalidante, anche qualora eventuali provvedimenti (scolastici) siano adottati troppo tardi o non vengano portati a termine.

Il Consiglio federale non ha dunque motivo di ordinare ricerche in quest'ambito né ha la competenza di sollecitare i Cantoni a svolgere studi in materia.

Risposta del Consiglio federale.

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