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17.4252 · Postulato · 2017-12-15

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato - nell'ipotesi di una partecipazione della Confederazione, rispettivamente di Cantoni e Comuni, ai Giochi olimpici invernali "Sion 2026" - di fare esaminare a fondo tramite una perizia giuridica indipendente la questione della responsabilità dello Stato per un eventuale deficit. Si deve verificare in particolare se l'esplicita esclusione di una responsabilità dello Stato della Confederazione oltre il credito previsto escluda effettivamente una più estesa responsabilità della Confederazione e se una responsabilità dello stato di Confederazione, Cantoni e/o Comuni per la copertura dell'eventuale deficit possa essere evitata stipulando un'assicurazione,

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In data 8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha deciso che la Confederazione farà parte dell'organizzazione di candidatura "Sion 2026" solo nel quadro della fase di candidatura. Nel caso dell'attribuzione dei Giochi olimpici invernali alla Svizzera non farebbe parte dell'organizzazione responsabile di "Sion 2026". La Confederazione concretizzerebbe il proprio contributo finanziario sotto forma di aiuti finanziari nel quadro di un accordo di sovvenzionamento. In tal modo viene a cadere ogni tipo di responsabilità di cui all'articolo 55 capoverso 3 CCS (responsabilità dell'organo), perché in futuro non sarà membro della società e pertanto neanche organo.

Parimenti la Confederazione non si troverà mai nella condizione di partner contrattuale del Comitato internazionale olimpico (CIO). Inoltre - nell'ipotesi di un'eventuale realizzazione dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 - non stipulerà contratti con prestatori d'opera.

Dato che la Confederazione come da prassi consolidata assicura se stessa, non è necessario approfondire l'ipotesi della stipulazione di una polizza assicurativa. Una responsabilità dello Stato basata su un comportamento sbagliato di un impiegato dell'amministrazione federale non può essere esclusa a priori. Soddisfatte determinate premesse, una siffatta responsabilità potrebbe incombere comunque sulla Confederazione ai sensi della legge sulle responsabilità (LResp; RS 170.32), a prescindere da un eventuale deficit derivante dalla manifestazione.

Gli eventuali rischi che sorgono per la Confederazione a seguito di un deficit nella fase della realizzazione sono di natura politica. Un eventuale obbligo di pagamento a carico della Confederazione potrebbe sorgere pertanto solo se ci fosse un relativo credito di stanziamento delle Camere federali, ma non da fattispecie configuranti la responsabilità quali la responsabilità dell'organo amministrativo o la generica responsabilità dello Stato. A parere del Consiglio federale in considerazione di una siffatta situazione di partenza si può rinunciare alla realizzazione di una perizia giuridica indipendente.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.