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17.4299 · Mozione · 2017-12-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare i presupposti per il versamento di contributi globali secondo gli articoli 51 e 52 LENe, con riferimento alle misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 LENe, in modo tale che possano essere considerati anche i programmi di promozione comunali.

Begründung

Con lo strumento dei contributi globali, la Confederazione sostiene i Cantoni in attività connesse ai settori dell'informazione, della consulenza, della formazione di base e della formazione continua, nonché nel settore dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo. Fondamentalmente, questi contributi globali dovrebbero avere il più ampio effetto possibile. Per ragioni generalmente di politica finanziaria, tuttavia, in diversi Cantoni sono disponibili solamente risorse molto limitate per programmi cantonali di questo genere. Poiché l'entità del contributo globale della Confederazione non può superare quella del programma di promozione cantonale, le possibilità di un sostegno in questi settori vengono limitate in modo drastico. Proprio in questi Cantoni, inoltre, spesso le città e i Comuni sviluppano programmi comparabili che integrano i programmi di promozione del Cantone e compensano per così dire la loro scarsa disponibilità di risorse. Tuttavia i programmi comunali non possono finora beneficiare dei contributi globali. In alcuni Cantoni questa situazione porta alla realizzazione di costrutti giuridici avventurosi con i quali le risorse dei programmi comunali di promozione vengono trasferite al Cantone sotto forma di donazione. Soluzioni di questo genere sono insoddisfacenti e non corrette. Se si considerano globalmente gli obiettivi della Strategia energetica 2050, è evidente che l'esclusione dei programmi di promozione comunali non ha senso. La legge sull'energia deve quindi essere adeguata in modo tale che anche i programmi di promozione comunali possano essere considerati per il versamento di contributi globali secondo gli articoli 51 e 52 LENe, con riferimento alle misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 LENe.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale (RS 101), le misure concernenti il consumo di energia negli edifici sono principalmente di competenza dei Cantoni. Nel settore degli edifici, i Comuni dispongono eventualmente di competenze più o meno ampie a seconda delle Costituzioni cantonali (diritto comunale in materia di costruzioni, esecuzione delle prescrizioni concernenti gli edifici, pianificazione energetica ecc.). Una collaborazione diretta tra Confederazione e Comuni aggirerebbe le competenze sovrane dei Cantoni e potrebbe non essere conforme agli interessi degli stessi Cantoni. Inoltre, a causa della chiave di ripartizione applicata (tra l'altro assegnazione del contributo di base per abitante), i piccoli Cantoni sarebbero fortemente penalizzati. Invece, i Comuni più grandi e le città sarebbero avvantaggiati e potrebbero beneficiare di risorse consistenti.

Conformemente alla legge sull'energia e alla legge sul CO2 in vigore, i Cantoni devono disporre di un programma di promozione nel settore in questione e pertanto del relativo preventivo (art. 52 LEne in combinato disposto con art. 34 legge sul CO2). È possibile che i Comuni partecipino al preventivo cantonale. In un simile caso, le risorse del preventivo cantonale dovrebbero essere messe a disposizione del Cantone per il programma Edifici in modo vincolante e definitivo, indipendentemente dalla loro provenienza, affinché possano essere computate nel preventivo che dà diritto ai contributi globali. In altre parole, il Cantone deve poter disporre delle risorse in modo giuridicamente vincolante. La composizione di questo preventivo (quota dei Comuni, quota del Cantone ecc.) non è comunque rilevante finché il Cantone può disporre esclusivamente di queste risorse e utilizzarle per il programma Edifici. Per il Consiglio federale è accettabile che i Cantoni e i Comuni giungano a uno specifico accordo. Ciò sarebbe a beneficio di un'attuazione efficace e della continuità dell'attuale programma Edifici, ma anche di una rodata collaborazione tra Confederazione e Cantoni.

Occorre tenere conto anche dei diversi presupposti giuridici a livello cantonale e comunale. I programmi di promozione comunali dovrebbero soddisfare gli stessi criteri e requisiti dei programmi di promozione cantonali, ad esempio per quanto riguarda il rendiconto, la contabilità finanziaria o i requisiti posti dal modello di promozione armonizzato. I requisiti, che si basano in parte sulle raccomandazioni formulate dal Controllo federale delle finanze, vengono costantemente verificati dalla Confederazione. La concessione supplementare di contributi globali alle città e ai Comuni comporterebbe un considerevole aumento degli oneri amministrativi della Confederazione. Le analisi supplementari dell'efficacia, il coordinamento tra i programmi di promozione, le misure di garanzia della qualità e i rendiconti ecc. potrebbero essere predisposti soltanto aumentando i posti di lavoro. Anche i Cantoni sarebbero esposti a una maggiore sollecitazione, visto che occorrerebbe intensificare il coordinamento e l'accompagnamento dei programmi di promozione con i Comuni (servizi preposti al trattamento, misure per evitare la doppia promozione ecc.).

Il sostegno a programmi di promozione comunali supplementari nel settore degli edifici comporterebbe una doppia promozione, numerosi effetti collaterali indesiderati nonché un sistema di promozione complesso con procedure di attuazione inefficienti. La gestione del programma Edifici, che già oggi è un compito complesso, verrebbe praticamente paralizzata e il coordinamento tra i programmi di promozione risulterebbe compromesso.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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