17.4306 · Mozione · 2017-12-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato d'introdurre un obbligo di notifica per chiunque fornisca consulenza e sostegno legale per istituire e amministrare costrutti giuridici all'esterno della Svizzera. Inoltre, gli aventi economicamente diritto di ciascuno di tali istituti dovranno essere dichiarati alle autorità svizzere competenti (come richesto dal G-7 2017 e proposto dalla Commissione europea).
Begründung
La Commissione europea intende sottoporre gli avvocati, i consulenti fiscali, le banche e gli altri intermediari legati alle strategie internazionali di elusione fiscale all'obbligo di dichiarare immediatamente i loro modelli di risparmio fiscale anche alle autorità competenti (entro cinque giorni dalla presentazione ai clienti). Un registro europeo centralizzato metterebbe poi queste informazioni a disposizione degli Stati membri. Nel giugno del 2017 la Commissione europea ha presentato un progetto di legge in materia: un passo decisivo per la trasparenza e l'onestà fiscale. I Paradise Papers, e ancora prima i Panama Papers, avevano dimostrato l'impressionante gioco sleale dell'industria dell'evasione fiscale. Negli ultimi decenni vari miliardari hanno lasciato la Svizzera, optando per i paradisi offshore.
In genere servono varie decine di anni prima che le scappatoie fiscali siano scoperte e che vi si metta fine. Nel frattempo, gli intermediari che permettono di risparmiare imposte ai loro clienti ne approfittano e i contribuenti onesti sorreggono tutto l'onere fiscale. Grazie all'obbligo di notifica, la Confederazione e i Cantoni potrebbero reagire tempestivamente e bloccare rapidamente i risparmi sulle imposte. Inoltre, la pubblicazione obbligatoria renderebbe meno interessante la pianificazione fiscale aggressiva. Di preferenza infatti, coloro che offrono questo tipo di servizi e i loro clienti agiscono nell'ombra.
Le informazioni fornite alle autorità competenti saranno trasmesse automaticamente ai Cantoni su base trimestrale e a tal fine si creerà un registro centralizzato. Per quanto riguarda l'UE, tutto passa ora nelle mani degli Stati membri, che devono attuare le nuove disposizioni legali il più rapidamente possibile. La Svizzera, con la partecipazione dei Cantoni, farebbe bene a presentare un progetto di legge al Parlamento, prima che le prossime rivelazioni provenienti dai paradisi offshore infanghino nuovamente la reputazione di questi avvocati, consulenti fiscali, banche, trust e "family offices" eccetera che hanno sede in Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I risultati del progetto dell'OCSE e del G-20 concernente la lotta all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili ("Base Erosion and Profit Shifting", BEPS) pubblicati nell'ottobre del 2015 includono anche raccomandazioni su norme di diritto nazionale concernenti l'obbligo dei contribuenti a presentare transazioni, modelli o strutture aggressivi o abusivi (misura 12 del progetto BEPS). Queste raccomandazioni si basano sull'esperienza di una mezza dozzina di Stati che hanno attuato norme di questo tipo nella propria legislazione e non costituiscono degli standard minimi. Gli Stati hanno quindi facoltà di decidere se introdurre o meno delle norme di presentazione vincolanti.
Nel quadro dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, su mandato del G-7 l'OCSE sta svolgendo una consultazione concernente l'introduzione di un obbligo di presentazione per gli intermediari finanziari che offrono strutture offshore o altri costrutti intesi a eludere lo standard globale (cfr. comunicato stampa dell'OCSE dell'11. dicembre 2017: http://www.oecd.org/tax/oecd-seeks-input-on-new-tax-rules-requiring-disclosure-of-crs-avoidance-arrangements-and-offshore-structures.htm).
Nel quadro della revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa del mese di giugno del 2017, la Commissione europea ha proposto anche nuove prescrizioni in materia di trasparenza per gli intermediari finanziari come consulenti fiscali, contabili, banche e avvocati che elaborano e raccomandano strategie di pianificazione fiscale per clienti ("Directive on Administrative Cooperation", DAC 6; cfr. comunicato stampa della Commissione europea del 21 giugno 2017: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1663_it.htm). Il progetto è in fase di consultazione. È previsto che gli Stati membri approvino la legislazione di attuazione entro il 31 dicembre 2018 e che applichino le disposizioni dal 1° gennaio 2019.
La Svizzera attua gli standard minimi vigenti a livello internazionale nel settore della trasparenza fiscale. Inoltre, con le disposizioni per la lotta agli abusi nel diritto fiscale e con l'imposta preventiva dispone già di strumenti efficaci per procedere contro costrutti finalizzati a eludere le imposte. La Svizzera segue con attenzione gli sviluppi internazionali e collabora attivamente a progetti dell'OCSE. Si impegna affinché le eventuali raccomandazioni siano praticabili e non comportino un dispendio amministrativo sproporzionato. Poiché presso l'OCSE e l'UE i lavori sono in corso e i risultati non sono ancora disponibili, il Consiglio federale ritiene che al momento sia prematuro adottare misure.
Occorre inoltre osservare che, nel quadro dei lavori successivi al quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera del GAFI, verrà elaborato un progetto da porre in consultazione. In questo contesto il Consiglio federale proporrà l'introduzione di determinati obblighi di diligenza conformemente alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) per la fornitura di prestazioni di consulenza riguardo a società e a costrutti giuridici.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.