18.4133 · Interpellanza · 2018-12-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La Direzione delle Dogane può rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di operazioni doganali d'importazione svizzere tramite il sistema informatico e-dec, ad aziende o soggetti con sede o domicilio all'estero nel raggio di 15 chilometri dal confine nazionale, se adempienti ai seguenti requisiti (Art. 8 (OD-AFD) 631.013):
- disporre del programma informatico e-dec;
- fornire una garanzia per i presumibili tributi;
- garantire lo svolgimento regolare delle procedure e sicurezza dati;
- disporre di un recapito nel territorio doganale e garantire la conservazione e archiviazione dei documenti in caso di controllo da parte delle autorità.
Questa possibilità crea una concorrenza sleale, danneggiando gli operatori svizzeri, confrontati con costi nettamente superiori a quelli esteri, basti pensare ad esempio ai salari. Vi è poi una contraddizione rispetto alla reciprocità: un operatore estero può effettuare operazioni svizzere in importazione ma un operatore Svizzero non può effettuare operazioni d'importazione ad esempio in Italia, in quanto i criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte delle Autorità Doganali italiane sono molto più restrittivi. Da notare soprattutto che ad un operatore estero è richiesta in Italia la "stabile organizzazione", con conseguente apertura partita IVA e pagamento imposte, mentre in Svizzera agli operatori esteri tutto ciò non è richiesto, con una perdita di risorse fiscali e di tributi.
Inoltre gli operatori doganali, svizzeri o esteri che siano, rispondono solidalmente in caso di errata imposizione: l'Amministrazione federale delle dogane può richiedere retroattivamente fino a 5 anni di tributi e IVA non pagati. Nel caso di operatori esteri, questi potrebbero aver cessato nel frattempo l'attività e non operare più in Svizzera, rendendo di fatto impossibile la riscossione di quanto dovuto.
Di conseguenza, si chiede al Consiglio federale:
1. Nel 2017 e nel 2018, quante ditte estere hanno sdoganato merci in Svizzera attraverso un semplice annuncio nel sistema informatico?
2. A quanto ammonta la garanzia media richiesta (o fideiussione) e se la stessa è stata ritenuta sufficiente?
3. A quanto ammontano i dazi e i tributi non pagati da ditte estere che, dopo aver espletato operazioni doganali, non hanno più operato in Svizzera?
4. Che cosa si intende fare per questa mancanza di reciprocità che danneggia le aziende svizzere del ramo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel 2017 e nel 2018 i dichiaranti con sede all'estero nelle vicinanze del confine che hanno trasmesso dichiarazioni doganali nel sistema informatico svizzero sono stati rispettivamente 91 e 92. Tre di questi sono ditte con sede in Italia.
2. La garanzia media fornita dai dichiaranti esteri ammonta attorno ai 30 000 franchi ed è sufficiente per garantire i tributi dovuti.
3. Negli ultimi cinque anni non sono state contabilizzate perdite per quanto riguarda i dichiaranti esteri.
4. Anche il codice doganale dell'Unione europea permette alle ditte svizzere di presentare dichiarazioni doganali agli uffici doganali di confine dei Paesi limitrofi. Dal punto di vista del diritto doganale la reciprocità è tutelata. Per altre esigenze, ad esempio l'obbligo fiscale o di stabile organizzazione, fanno stato le direttive sovrane dei Paesi limitrofi, che non rientrano nella legislazione doganale. In caso di bisogno, la Svizzera ha la facoltà di prevedere misure simili. Tuttavia, al momento il Consiglio federale non vede alcuna necessità d'intervento.
Risposta del Consiglio federale.