18.4359 · Interpellanza · 2018-12-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In una sentenza pubblicata il 12 dicembre 2018, il Tribunale amministrativo del Cantone di Argovia ha stabilito l'illiceità degli elenchi cantonali che prescrivono interventi ambulatoriali. Secondo i giudici, la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) non ammette alcuna legislazione cantonale complementare, nemmeno allo scopo di contenere i costi, che è uno degli scopi delle pertinenti disposizioni esecutive. Contrariamente all'argomentazione di diversi Cantoni, gli elenchi cantonali degli interventi ambulatoriali non costituirebbero una diversa modalità d'esecuzione della LAMal, ma un suo illecito complemento. Non solo la LAMal e l'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) non conferirebbero ai Cantoni alcuna competenza in materia: secondo la sentenza del tribunale, gli elenchi negativi o esclusivi dei Cantoni minerebbero il carattere obbligatorio implicitamente attribuito dalla legge alla copertura delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche dei medici. A parere dei giudici, la parità di trattamento tra gli assicurati di diversi Cantoni può essere garantita soltanto dalla competenza esaustiva della Confederazione nella definizione delle prestazioni coperte dall'assicurazione.
A proposito della sentenza succitata chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come la giudica e quali conseguenze ne trae?
2. Condivide l'opinione che la parità di trattamento tra assicurati di diversi Cantoni nelle prestazioni coperte dall'assicurazione può essere garantita soltanto da una competenza esaustiva della Confederazione e che gli elenchi cantonali degli interventi ambulatoriali non rappresentano una modalità d'esecuzione della LAMal, ma un suo illecito complemento?
3. È disposto a cercare il dialogo con la CDS per sopprimere al più presto gli elenchi cantonali degli interventi ambulatoriali con le loro diverse indicazioni e i loro diversi criteri derogatori e processi di fatturazione, in modo che si possa stabilire a livello nazionale per quali indicazioni gli interventi vadano effettuati ambulatorialmente in base a quali criteri derogatori medici e sociali e secondo quale processo unitario?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Con sentenza del 5 dicembre 2018, il Tribunale amministrativo del Cantone di Argovia ha abrogato il disciplinamento cantonale contestato, ritenendolo un intervento illecito in una materia di esclusiva competenza federale. Questo prevedeva che il Cantone definisse un elenco di interventi nonché la percentuale di interventi stazionari ammessi rispetto al totale, limite oltre al quale non avrebbe partecipato ai costi dell'esecuzione stazionaria qualora quella ambulatoriale fosse risultata più opportuna ed economica. Il Tribunale ha sancito la possibilità per i Cantoni di influenzare l'evoluzione dei costi dei trattamenti stazionari soltanto nel quadro del controllo dell'economicità di casi concreti, ma non con un proprio disciplinamento generico e astratto per mezzo di elenchi negativi o esclusivi e stabilendo percentuali.
Il Consiglio federale ha preso atto della sentenza. Il 23 gennaio 2019, il Consiglio di Stato del Cantone di Argovia ha deciso di interporre ricorso contro di essa presso il Tribunale federale. Pertanto al momento dell'elaborazione della presente risposta la sentenza non è ancora passata in giudicato.
2. Il Consiglio federale si è già espresso in merito nelle sue risposte alla domanda Frehner 17.5168 e all'interpellanza Kuprecht 17.3856, affermando che, nel singolo caso, la quotaparte del Cantone è dovuta soltanto se sono soddisfatti i presupposti per la prestazione, tra cui l'economicità, che il Cantone può sostanzialmente verificare con le stesse modalità dell'assicuratore-malattie. Finché i Cantoni non daranno priorità al singolo caso per la verifica dell'adempimento dei criteri di appropriatezza ed economicità, direttive del genere a complemento delle prescrizioni federali sono opportune per il miglioramento della trasparenza e della certezza del diritto nell'esecuzione cantonale.
Soltanto il Tribunale federale potrà giudicare se i disciplinamenti come quello del Cantone di Argovia sono conformi al diritto federale e garantiscono la parità di trattamento degli assicurati. Dopo questa sentenza, il Consiglio federale verificherà se si debbano trarre conseguenze in riferimento alla legislazione federale.
3. Fin dall'inizio dei lavori per la promozione della fornitura ambulatoriale delle prestazioni il Dipartimento federale dell'interno (DFI) interagisce strettamente con la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). La CDS ha anche istituito un gruppo di lavoro interno allo scopo di coordinare tra loro e armonizzare per quanto possibile le attività dei Cantoni. Come conseguenza di questa stretta interazione, sia l'elenco degli interventi, sia quello dei criteri di eccezione secondo l'allegato 1a dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) sono armonizzati con quelli dei Cantoni. Nell'ambito degli interventi stabiliti nell'OPre non vi sono disciplinamenti derogatori cantonali, tuttavia alcuni Cantoni verificano l'economicità dell'esecuzione stazionaria secondo le loro direttive cantonali anche per ulteriori interventi non menzionati nell'OPre. La formulazione dell'indicazione per l'esecuzione di un intervento è di competenza degli specialisti delle professioni mediche e non è definita in alcun disciplinamento, né di diritto federale, né cantonale. La fatturazione avviene in maniera unitaria secondo le disposizioni del diritto tariffale.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del controllo delle fatture, gli assicuratori e i Cantoni sono sostanzialmente liberi. In quest'ambito esistono attualmente procedure differenti. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha discusso con questi attori e sostiene la creazione di condizioni quadro adeguate in base alle quali sia possibile semplificare e unificare i processi in futuro.
Risposta del Consiglio federale.