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La zelante Svizzera ancora nella Black List italiana per persone fisiche. Reciprocità calpestata e politica estera passiva

19.1020 · Interrogazione · 2019-05-07

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La Svizzera si trova ancora iscritta nella Black List italiana per le persone fisiche. Il 28 giugno 2017, il Consiglio federale ha confermato di ritenere che dall'entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI-I) e sulla base di quanto è stato convenuto nella roadmap, non sussistano più motivi per i quali la Svizzera debba figurare sulla lista del 1999. Il 23 febbraio 2015 infatti sono stati firmati un Protocollo che modifica la CDI-I e una roadmap concernente la prosecuzione del dialogo sulle questioni finanziarie e fiscali. Il protocollo che modifica la CDI-I ha permesso di adeguare la clausola sullo scambio di informazioni su domanda allo standard internazionale; questa disposizione è entrata in vigore il 13 luglio 2016 e si applica a fatti avvenuti a partire della data della firma. La roadmap stabilisce le condizioni per lo stralcio della Svizzera dalle liste nere italiane e l'inserimento nelle liste bianche. Il mantenimento di questa discriminazione consente all'Italia di avvalersi dell'inversione dell'onere della prova nei confronti dei suoi contribuenti con conti bancari in Svizzera nell'ambito delle procedure avviate con domande raggruppate. Intanto l'ltalia ha adottato un trattamento forfetario a favore di stranieri che si stabiliscono sul suo territorio. La Black List nella quale figura è stata pure evocata durante l'incontro ufficiale del maggio 2018 con il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. Il Consiglio federale nella precedente risposta riguardante questo tema aveva garantito che qualora gli sforzi in atto per cancellare il nostro Paese da questa lista discriminatoria non dovessero sfociare in un risultato concreto, avrebbe valutato misure in linea con gli impegni internazionali della Svizzera.

A distanza di anni da queste promesse pongo i seguenti quesiti:

1. Il Consiglio federale conferma nuovamente che la Svizzera non dovrebbe figurare in nessuna Black list italiana in quanto rispetta tutti gli impegni presi?

2. Cosa è stato fatto in questo tempo per far valere le nostre ragioni con il Governo italiano?

3. Non è arrivato il tempo di applicare delle sanzioni all'Italia per questa gratuita discriminazione?

4. In cosa potrebbero consistere le misure di compensazione per questa disparità?

5. Intende ora il Consiglio federale finalmente attivarsi concretamente o preferisce una politica estera passiva di protezione degli interessi svizzeri?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il CF conferma il parere espresso in passato, in particolare nella risposta all'interpellanza Merlini 17.3296. Dall'entrata in vigore del Protocollo che modifica la CDI-I e sulla base di quanto è stato convenuto nella roadmap non sussistono più motivi per i quali la Svizzera debba figurare sulla lista nera del 1999. Inoltre, il Governo svizzero constata ancora una volta che questa lista non ha alcuna ripercussione diretta sulle imprese svizzere che intendono investire in Italia. Tuttavia, ritiene importante continuare ad adoperarsi affinché la Svizzera venga tolta dall'attuale lista nera. Pertanto, di recente la tematica è stata sottoposta all'attenzione degli omologhi italiani a diversi livelli amministrativi. In parallelo, vengono portati avanti dialoghi tra esperti al riguardo.

3.-5. La lista nera in questione prevede un'inversione dell'onere della prova in materia di domicilio fiscale per le persone fisiche residenti in Italia che trasferiscono il loro domicilio in Svizzera. La conseguenza principale di tale provvedimento italiano è dunque un certo aumento dell'onere amministrativo per i residenti italiani che desiderano stabilirsi in Svizzera, approfittando ad esempio della libera circolazione delle persone. Una contromisura da parte del nostro Paese potrebbe essere quella di fissare regole simili per i residenti svizzeri che desiderano stabilirsi in Italia. Un simile provvedimento non è tuttavia necessario, poiché le autorità fiscali svizzere hanno già la facoltà, in caso di dubbio circa il vero domicilio fiscale di una persona e secondo le regole ordinarie di procedura, di richiedere ulteriori informazioni oppure, se i requisiti sono soddisfatti, di rivolgersi all'assistenza amministrativa in materia fiscale.

Risposta del Consiglio federale.

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