Prova delle conoscenze linguistiche nelle professioni mediche (medici, medici-dentisti, chiropratici, farmacisti, veterinari)
19.3052 · Mozione · 2019-03-06
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di facilitare ulteriormente e rendere gratuito il riconoscimento delle competenze linguistiche di coloro che esercitano una professione medica universitaria.
Begründung
Chi esercita una professione medica universitaria deve comprendere nella lingua in cui esercita almeno i contenuti principali di testi complessi relativi a temi concreti e astratti. Deve partecipare a discussioni nel proprio settore specialistico ed poter esprimersi sull'argomento in maniera spontanea e fluente. Secondo l'articolo 11c della OPMed, la Mebeko iscrive nel registro delle professioni mediche le conoscenze linguistiche di coloro che esercitano una professione medica universitaria quando provano di soddisfare le esigenze di cui all'articolo 11a. A seguito delle sollecitazioni del DSS ticinese, già nel marzo 2018, l'UFSP ha ammesso che per l'annuncio di una linguamadre basta ora un'autocertificazione. Tuttavia per la verifica delle conoscenze del titolare del diploma e la loro iscrizione nel registro delle professioni mediche secondo l'articolo 11c resta fissato un emolumento da 50 a 100 franchi. Di recente lo stesso DSS ha proposto all'autorità federale di perlomeno iscrivere automaticamente e gratuitamente le conoscenze della lingua italiana per le persone già iscritte in MedReg con un'autorizzazione di libero esercizio in Ticino prima del 1° gennaio 2015, riprendendo così il concetto dell'esperienza lavorativa di tre anni nella lingua del luogo. Ad esempio il medico italofono, che ha studiato e magari anche lavorato a Zurigo e che volesse poi esercitare in Ticino, non può autocertificare l'esercizio per tre anni in italiano. Sarebbe perciò logico ammettere altri motivi per quella autocertificazione; si pensi in particolare alla scolarizzazione in italiano. La mozione, assecondando anche le legittime rimostranze dell'OMCT, chiede al Consiglio federale di eliminare ogni discriminazione rispetto in particolare ai ticinesi che esercitano una professione medica universitaria e che hanno conseguito il diploma oltre Gottardo, in particolare facilitando ulteriormente il riconoscimento delle competenze linguistiche dei professionisti italofoni, come da ultima proposta dell'autorità ticinese che risolve pragmaticamente la questione per gran parte degli operatori, eliminando anche per coloro che vantano meno di tre anni di esperienza l'anacronistico balzello per la verifica delle conoscenze linguistiche.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come già esposto nella sua risposta alla domanda Barrile 19.5052, anche il Consiglio federale è dell'opinione che le persone esercitanti una professione medica che non hanno compiuto gli studi nella loro lingua principale siano svantaggiate per quanto riguarda l'iscrizione delle conoscenze linguistiche nel registro delle professioni mediche rispetto a quelle che li hanno invece svolti nella propria regione linguistica. Non può tuttavia appoggiare quanto richiesto dall'autore della mozione, che vorrebbe facilitare ed esentare dagli emolumenti in generale la procedura per la verifica delle competenze linguistiche di chi esercita una professione medica universitaria in Svizzera. Secondo l'articolo 33a della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11), tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria in Svizzera devono provare di disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. Alla Commissione delle professioni mediche (Mebeko) è stato conferito il compito di esaminare e iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma (art. 50 cpv. 1 lett. dter LPMed). L'esame e l'iscrizione delle conoscenze linguistiche causano un onere notevole alla Mebeko. Una rinuncia generalizzata agli emolumenti dell'ordine di grandezza di 50-100 franchi riscossi per questa attività non è quindi giustificabile.
Il Consiglio federale non può nemmeno approvare una soluzione valida esclusivamente per le persone italofone che esercitano una professione medica, poiché verrebbero a crearsi nuove disuguaglianze. Il disciplinamento vigente tocca, per esempio, anche i veterinari di lingua francese, poiché la medicina veterinaria può essere studiata solo in tedesco.
Poiché anche il Consiglio federale valuta criticamente la discriminazione menzionata per le persone italofone esercitanti una professione medica in Ticino, esaminerà opzioni che migliorino la situazione specifica di chi esercita una professione medica non avendo compiuto gli studi nella propria lingua principale e che garantiscano l'uguaglianza delle comunità linguistiche dinanzi alla legge.
Nel caso in cui la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione, il Consiglio federale sottoporrà alla Commissione della seconda Camera una proposta di modifica che rinunci alla richiesta di esentare in generale dagli emolumenti tutte le persone che esercitano una professione medica.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.