19.3059 · Mozione · 2019-03-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di compiere le modifiche legislative necessarie per migliorare ed estendere la durata di protezione legale delle giovani madri al ritorno al lavoro, in modo da tutelarle realmente dal licenziamento per causa di maternità o di gravidanza.
Begründung
Diverse inchieste recenti mostrano che in Svizzera il 10 per cento delle donne è licenziato al ritorno dal congedo maternità. Questa tendenza è in aumento.
Lo studio che analizza le giurisprudenze cantonali relative alla legge sulla parità dei sessi (LPar), realizzato nel 2017 per l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, fa la stessa, inquietante constatazione: delle 130 decisioni giudiziarie sottoposte agli esperti, 41 (ossia il 31,5 per cento) riguardavano una discriminazione legata alla gravidanza o alla maternità. In 33 casi, ossia l'80,4 per cento, l'impiegata era stata licenziata. E in quasi la metà dei casi (46 per cento) la discriminazione è avvenuta al ritorno al lavoro.
Questa situazione è incomprensibile e scioccante. Chiaramente la protezione offerta dal diritto del lavoro attuale non è sufficiente.
Il Codice delle obbligazioni (CO) e la LPar prevedono sì sanzioni in caso di licenziamento ingiustificato o discriminatorio. Tuttavia, secondo lo studio citato, nel 56,8 per cento delle decisioni giudiziarie riguardanti una questione di licenziamento discriminatorio l'esito è stato sfavorevole alla parte impiegata. Inoltre, il 91,6 per cento delle domande di annullamento del licenziamento è stato respinto, in quanto era stata negata l'esistenza di un licenziamento ritorsivo.
In Svizzera la durata di protezione dal licenziamento ammonta a 16 settimane (art. 336c cpv. 1 lett. c CO), e il congedo di maternità minimo è di 14 settimane. Le giovani madri beneficiano quindi di una protezione massima di due settimane al loro ritorno al lavoro. Di fatto, la maggior parte delle donne cessa la sua attività professionale per un periodo superiore alla soglia legale. La metà delle madri riprende infatti la sua attività almeno 22 settimane dopo la nascita. Quindi nella maggior parte dei casi l'impiegata non beneficia più di alcuna protezione dal licenziamento al suo ritorno al lavoro.
In un confronto internazionale, la durata di protezione delle giovani madri al loro ritorno al lavoro ammonta a 10 settimane in Francia, 4 in Belgio, 8 in Germania e in Austria. Va rilevato che questi due Paesi prevedono pure la possibilità per i genitori di beneficiare di un congedo parentale con garanzia d'impiego al loro ritorno.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come già indicato in risposta alle interpellanze Ruiz Rebecca 16.3079, "Diventare madre e farsi licenziare?", e Schenker Silvia 16.3248, "Disdetta dopo il congedo maternità", il Consiglio federale riconosce che possono insorgere problemi di diritto del lavoro in occasione della gravidanza e alla maternità. Uno studio realizzato su mandato dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in adempimento del postulato Maury-Pasquier 15.3793, "Interruzione dell'attività professionale prima del parto e congedo prenatale", ha constatato che vi è un licenziamento in seguito al ritorno dal congedo maternità nel 3,2 per cento dei casi (Rudin/Stutz/Bischof/Jäggi/Bannwart, Erwerbsunterbrüche vor der Geburt, UFAS, Rapporto di ricerca 2/18, 65). Secondo lo studio condotto dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) sui casi di giurisprudenza cantonale, le persistenti controversie di diritto del lavoro riguardanti questo punto o in relazione alla maternità in generale tendono a confermare questa conclusione (Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU, Lempem/Voloder, Analisi della giurisprudenza cantonale relativa alla legge sulla parità dei sessi, 2004-2015, n. 4.16-4.17; nella versione francese, in italiano è disponibile soltanto una sintesi).
Questi studi mostrano tuttavia anche che nella grande maggioranza dei casi di maternità delle lavoratrici si trovano soluzioni soddisfacenti. Le cause esaminate nello studio commissionato dall'UFU riguardano un periodo di dieci anni (2004-2015). Durante questo periodo, sono stati recensiti 41 casi concernenti la gravidanza o la maternità, di cui 19 casi di discriminazione al ritorno dal congedo maternità. Inoltre, nello studio commissionato dall'UFAS, l'inchiesta condotta presso madri e imprese ha fornito i risultati seguenti: l'82 per cento delle madri interpellate riteneva di essere sempre stata trattata bene e sostenuta dopo la comunicazione della gravidanza, per il 67 per cento è stata trovata una buona soluzione per il lavoro dopo il congedo maternità e per il 58 per cento vi è stata una ricerca costruttiva di soluzioni per il lavoro durante la gravidanza (Rudin/Stutz/Bischof/Bannwart/Jäggi, 48). Secondo il 76 per cento dei datori di lavoro, la riduzione del tasso di occupazione dopo la maternità è frequente o occasionale, mentre secondo il 62 per cento il tasso di occupazione resta invariato (Rudin/Stutz/Bischof/Bannwart/Jäggi, 71).
Questi risultati incoraggianti non devono nascondere il fatto che in una minoranza dei casi continuano a esservi problemi. La tutela giuridica attualmente accordata dagli articoli 336 capoverso 1 lettera a e 336a CO, dall'articolo 5 capoversi 2 e 4 LPar, nonché dall'articolo 336c capoverso 1 lettera c CO è ampia. Un licenziamento pronunciato durante la gravidanza e fino a 16 settimane dopo il parto è nullo. Il periodo di 16 settimane offre una protezione di 2 settimane al ritorno dal congedo maternità legale, che ammonta a 14 settimane. In seguito, un licenziamento per maternità resta illegale, ma non è più sanzionato con la nullità, bensì con un'indennità di 6 mesi di salario al massimo. Il Consiglio federale ritiene che questo dispositivo legale offra nel complesso una buona protezione. Ha già avanzato proposte concernenti la sanzione massima in caso di disdetta abusiva o ingiustificata.
Il congedo maternità può essere prolungato per contratto. In questi casi, la protezione di 2 settimane dopo il ritorno dal congedo non è più data. Essa dovrebbe tuttavia essere accordata in tutti i casi. Le parti sociali possono prolungarla per contratto, analogamente al congedo maternità.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.