19.3077 · Interpellanza · 2019-03-11
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
L'Ufficio federale dell'ambiente ha pubblicato il 19 ottobre 2018 uno studio sull'applicazione del divieto di impiego di erbicidi su e lungo strade, sentieri e spiazzi. Tale divieto è in vigore da ormai trent'anni, e dal 2001 si applica anche per l'utilizzo in ambito privato. Lo studio mostra una preoccupante indifferenza nei suoi confronti. Rispetto allo studio del 2010 si constata che non è cambiato praticamente nulla nel grado di notorietà del divieto. I provvedimenti adottati non hanno evidentemente sortito l'effetto desiderato. Il divieto è conosciuto soltanto da circa la metà delle persone che utilizzano erbicidi a scopo privato. Gli utilizzatori professionali, invece, perlopiù lo conoscono, ma lo ignorano. In circa un terzo dei Comuni si osserva addirittura una tendenza a utilizzare più erbicidi. Nel complesso, più della metà dei Comuni utilizza erbicidi anche su superfici sulle quali sarebbero vietati. Il mancato rispetto del divieto di impiego di erbicidi è da ricondurre alla pressione sui costi e al timore di dover sostenere oneri maggiori. Vista l'attuale assenza di controlli e sanzioni, non stupisce che nonostante il divieto non si osservi alcuna riduzione nell'impiego di erbicidi.
In tale contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Quali provvedimenti adotta la Confederazione per informare i soggetti privati e gli utilizzatori professionali in merito al divieto di applicazione e alle alternative disponibili?
2. Quali sono le competenze e i compiti della Confederazione e quali i compiti che dovrebbero ottemperare i Cantoni?
3. La Confederazione effettua una supervisione dell'applicazione del divieto?
4. Quali ulteriori provvedimenti adotta il Consiglio federale per applicare finalmente il divieto esistente? Sono previsti controlli e sanzioni corrispondenti?
5. Nella risposta all'interpellanza 16.3507, "Sistema di chip card per la registrazione e il controllo dei pesticidi", viene ventilata l'ipotesi di creare un sistema svizzero basato su una banca dati che raggruppi tutte le autorizzazioni, come pure una banca dati più precisa con i volumi di vendita dei prodotti fitosanitari. A che punto è lo sviluppo di queste soluzioni digitali? Sarebbe possibile introdurre un obbligo di autorizzazione anche per gli utilizzatori i soggetti privati?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nei Comuni si stanno svolgendo campagne d'informazione e ai collaboratori sono offerti corsi speciali finalizzati a promuovere l'utilizzo di metodi alternativi per la lotta contro le malerbe. Nel quadro del piano d'azione volto a ridurre i rischi e a utilizzare in modo sostenibile i prodotti fitosanitari (PA PF) si prevede di migliorare la formazione e il perfezionamento dei titolari dell'autorizzazione a trattare (misura 6.3.1.1).
2./3. La sorveglianza e il controllo del rispetto dei divieti cui si fa riferimento competono in linea di massima alle autorità esecutive cantonali (art. 18 cpv. 2 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim, RS 814.81). La Confederazione è tenuta a vigilare sull'esecuzione cantonale (art. 38 cpv. 1 della legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb, RS 814.01). Nel quadro di tale vigilanza può prendere misure proporzionate nei confronti dei Cantoni. In particolare, la Confederazione può esortare un Cantone a rafforzare l'esecuzione e ad attuare le disposizioni in questione.
4. Con il PA PF il Consiglio federale prevede di introdurre un obbligo di seguire corsi di formazione continua per tutti gli utilizzatori professionali. Nel quadro di questa formazione, gli utilizzatori saranno informati regolarmente sul corretto utilizzo di prodotti fitosanitari. Le infrazioni possono essere già punite secondo il diritto ambientale vigente (art. 60 cpv. 1 lett. e e cpv. 2 LPAmb).
5. Il PA PF prevede di rendere obbligatorie delle formazioni continue per i professionisti come condizione per l'ottenimento di un'autorizzazione a trattare che sarà rinnovabile ogni cinque anni (misura 6.3.1.1). Si prevede di limitare la possibilità di acquistare prodotti fitosanitari per professionisti ai detentori di un'autorizzazione a trattare valida. Non è previsto alcun obbligo di autorizzazione o di formazione per gli utilizzatori privati; questi avranno una scelta limitata di prodotti fitosanitari che possono utilizzare, che saranno contrassegnati come "autorizzati per l'utilizzo non professionale" (misura 6.2.2.3). Un sistema informatico per la gestione delle autorizzazioni è attualmente oggetto di studio, ma in ogni caso non sarà collegato alla banca dati delle statistiche sulle vendite di prodotti fitosanitari.
Risposta del Consiglio federale.