19.3752 · Interpellanza · 2019-06-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Per la Svizzera, il Sahara occidentale è un "territorio non autonomo", ragion per cui è indispensabile la chiara tracciabilità tra i prodotti del Marocco e quelli del Sahara occidentale. Tuttavia, secondo il giornale Monde-Afrique del 17 gennaio 2019 "il meccanismo di tracciabilità" corrisponde piuttosto a "un meccanismo di scambio di statistiche regionali sui prodotti agricoli e ittici", ha detto il ministro marocchino Bourita ... "la percentuale del Sahara occidentale nelle esportazioni marocchine non è mai stata analizzata" ed è noto che più del 91 per cento del pescato marocchino proviene dalle acque sahariane.
Inoltre, il Sahara occidentale non è incluso nell'Accordo quadro Svizzera-Marocco del 2013 né nell'Accordo di libero scambio Svizzera-Marocco. Nelle sue risposte interpellanze Maury Pasquier 14.4148 e Tornare 18.3580, il Consiglio federale scrive che: a) non esiste alcun meccanismo che permetta di determinare la volontà del popolo saharawi, ma rispetta il parere del giurista dell'ONU Corell (2002), e b) l'accordo quadro del 2013 costituisce la base del programma SIPPO.
Alla luce di tutti questi fatti e allo scopo di rispettare il diritto internazionale chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. La Svizzera non dovrebbe sospendere l'importazione di prodotti agricoli e ittici (Marocco e Sahara occidentale) fino alla fine del conflitto?
2. Poiché il Marocco non fa distinzione tra prodotti saharawi e marocchini, il programma SIPPO non dovrebbe smettere di sostenere gli enti marocchini che promuovono le esportazioni di prodotti per i quali potrebbe nascere una certa confusione tra Marocco e Sahara occidentale?
3. Poiché lo sfruttamento delle risorse del Sahara occidentale non deve avvenire a dispetto della volontà del popolo saharawi, il Consiglio federale non dovrebbe forse raccomandare alle imprese svizzere di non svolgere attività economiche nel Sahara occidentale fino alla risoluzione del conflitto?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Svizzera si attiene alla prassi internazionale secondo la quale il Sahara occidentale è un territorio non autonomo ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto delle Nazioni Unite. Le importazioni preferenziali della Svizzera dal Marocco si basano sulle disposizioni dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Marocco (RS 0.632.315.491). Come ha già fatto presente il Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza 18.3580, per gli Stati dell'AELS l'Accordo di libero scambio è applicabile unicamente al territorio nazionale riconosciuto del Marocco, non al territorio del Sahara occidentale. Questo principio vale anche per l'importazione di prodotti agricoli e ittici. Oltretutto, escludere l'importazione di prodotti agricoli e ittici dal Marocco sarebbe in contraddizione con gli impegni contratti dalla Svizzera nell'ambito dell'OMC e dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Marocco.
2. Il programma svizzero di promozione delle importazioni ("Swiss Import Promotion Programme" SIPPO) è disciplinato dalle disposizioni dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Marocco di cui al punto 1. Come ha già fatto presente il Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza 18.3580 il programma SIPPO regola la cooperazione con le agenzie di promozione delle esportazioni e le organizzazioni settoriali marocchine, in particolare mediante un "Code of Conduct" che poggia sulle disposizioni commerciali vigenti. La Svizzera attua il programma SIPPO e altri programmi di promozione commerciale nell'ambito della strategia di cooperazione per il Nordafrica.
3. Il Consiglio federale rinvia alle sue risposte alle interpellanze 18.3580 e 14.4148, stando alle quali le imprese svizzere sono tenute a svolgere le loro attività economiche nel rispetto del diritto internazionale vigente e delle norme di legge. Per quanto riguarda il diritto internazionale il Consiglio federale rimanda alla perizia del 2002 del Segretario generale aggiunto agli affari giuridici dell'ONU, secondo la quale lo sfruttamento di risorse naturali ad opera di una potenza amministrante a beneficio del popolo di un territorio non autonomo, in suo nome o previa consultazione dei suoi rappresentanti è ammesso. Nella stessa risposta (18.3580) il Consiglio federale affermava che non esiste alcun meccanismo che permetta di determinare la volontà del popolo saharawi. La questione va risolta nel corso dei negoziati riguardanti lo statuto duraturo del Sahara occidentale.
Al di là dell'adempimento degli obblighi di legge il Consiglio federale si attende, come stabilito dal documento programmatico e dal piano d'azione sulla responsabilità sociale d'impresa (Corporate Social Responsibility, CSR), che le imprese domiciliate o attive in Svizzera si assumano le proprie responsabilità per tutta la loro gamma di attività all'estero secondo gli standard CSR riconosciuti a livello internazionale. Secondo le Linee guida dell'ONU per l'economia e i diritti dell'uomo e le Linee guida OCSE/FAO per filiere di approvvigionamento agricolo responsabili le aziende sono tenute a condurre un'analisi di diligenza in merito ai diritti umani contro eventuali ripercussioni negative delle loro attività e delle loro catene di fornitori. In particolare occorre consultare anche persone appartenenti a determinati gruppi o fasce della popolazione i cui diritti umani sono particolarmente a rischio (tra cui le popolazioni indigene).
Risposta del Consiglio federale.