19.4542 · Interpellanza · 2019-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 15 settembre 2018 è entrata in vigore la nuova ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204). Di continuo ci pervengono lamentele in merito a casi di rilascio inutilmente complicato e ingiustificatamente restrittivo del visto, in particolare in caso di entrata da Paesi terzi per soggiorni di breve durata per visite a parenti o scambi culturali. Procedure lunghe e rifiuti incomprensibili del visto sono gravose per gli interessati e danneggiano la reputazione delle autorità competenti. Invito pertanto il Consiglio federale a fornire informazioni in merito alla prassi di rilascio dei visti applicata negli ultimi cinque anni.
1. Quanti visti sono rilasciati ogni anno, quanti rifiutati?
2. Come sono ripartiti, in percentuale, i visti rifiutati tra visti turistici, visti per visitatori e visti per affari?
3. Qual è la ripartizione percentuale tra i diversi Paesi di provenienza?
4. Quante procedure sono durate rispettivamente più di 30 e 60 giorni?
5. A quante persone è stato rifiutato il visto d'entrata nonostante disponessero di una dichiarazione di garanzia?
6. In base a quali criteri una dichiarazione di garanzia è considerata insufficiente?
7. Quanto spesso una persona non ha intrapreso il viaggio nonostante fossero disponibili una dichiarazione di garanzia nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni d'intenti necessari?
8. Nel valutare se la partenza dalla Svizzera è garantita l'autorità dispone di un margine di apprezzamento. Come è garantita l'imparzialità di questa ponderazione?
9. Quali sono i più importanti motivi di rifiuto?
10. Contro quante decisioni è stato interposto ricorso?
11. Come è formato il personale competente nella rete esterna della Svizzera, nella centrale nonché presso eventuali prestatori esterni di servizi?
12. Con quali misure supplementari è garantito un elevato standard qualitativo nel trattamento delle domande?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Numero di visti per soggiorni di breve durata (rilasciati/negati): 2015: 453 952/33 313; 2016: 429 877/34 851; 2017: 480 864/40 620; 2018: 518 469/44 087; 2019: 565 481/50 437.
2. Percentuale di visti negati (a seconda dello scopo del viaggio): 2015: turismo 27 %, visita famiglia/amici 50 %, affari 7 %; 2016: turismo 39 %, visita famiglia/amici 43 %, affari 8 %; 2017: turismo 40 %, visita famiglia/amici 41 %, affari 8 %; 2018: turismo 45 %, visita famiglia/amici 37 %, affari 8 %; 2019: turismo 49 %, visita famiglia/amici 36 %, affari 9 %.
3. Percentuale di visti rilasciati e negati a seconda del Paese di provenienza (top 5): 2015 rilasciati: India 28 %, Repubblica popolare cinese (Cina) 18 %, Russia 7 %, Thailandia 6 %, Kosovo 4 % - negati: Kosovo 18 %, Siria 13 %, India 10 %, Cina 5 %, Sri Lanka 5 %; 2016 rilasciati: India 27 %, Cina 17 %, Thailandia 8 %, Russia 6 %, Kosovo 5 % - negati: India 21 %, Kosovo 16 %, Pakistan 5 %, Siria 5 %, Sri Lanka 4 %; 2017 rilasciati: India 31 %, Cina 17 %, Thailandia 8 %, Kosovo 5 %, Russia 5 % - negati: India 18 %, Kosovo 17 %, Pakistan 6 %, Iran 4 %, Sri Lanka 4 %; 2018 rilasciati: India 34 %, Cina 17 %, Thailandia 8 %, Kosovo 5 %, Russia 4 % - negati: India 21 %, Kosovo 15 %, Pakistan 6 %, Iran 5 %, Sri Lanka 4 %; 2019 rilasciati: India 33 %, Cina 20 %, Thailandia 7 %, Kosovo 6 %, Arabia Saudita 4 % - negati: India 22 %, Kosovo 17 %, Cina 5 %, Pakistan 5 %, Iran 5 %.
4. Durata della procedura (oltre 30 giorni/oltre 60 giorni): 2015: 1,8 %/1,2 %; 2016: 1,6 %/1 %; 2017: 1,5 %/0,9 %; 2018: 1,4 %/0,8 %; 2019: 2,1 %/0,9 %.
5. Visti negati nonostante la presentazione di una dichiarazione di garanzia: 2015: 257; 2016: 206; 2017: 192; 2018: 114; 2019: 115. In linea di massima una dichiarazione di garanzia è richiesta soltanto se le altre condizioni di rilascio sono adempiute.
6. Una dichiarazione di garanzia è insufficiente se il garante non dispone dei mezzi finanziari necessari per riunire, all'occorrenza, la somma garantita, fissata a 30 000 franchi. La solvibilità del garante è valutata nel singolo caso dalle competenti autorità cantonali o comunali.
7. Non sussiste alcuna base legale per il controllo dei ritorni. Le partenze non sono pertanto rilevate individualmente.
8./12. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) organizza, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), formazioni e formazioni continue per i collaboratori delle autorità preposte al rilascio dei visti. In linea di principio le decisioni in materia di visto sono esaminate da un secondo responsabile dei visti, secondo il principio del doppio controllo. In caso di rifiuto, il richiedente può adire le vie legali. Le rappresentanze all'estero sono sottoposte a controlli nell'ambito di revisioni interne del DFAE e i prestatori esterni di servizi sono oggetto di controlli regolari senza preavviso. In tale occasione si esamina se le singole fasi procedurali sono state eseguite correttamente. Nelle istruzioni sul rilascio dei visti sono inoltre prescritte misure volte a garantire la qualità. L'applicazione del diritto e la prassi di tutte le autorità operanti nel settore dei visti e dei prestatori esterni di servizi sono inoltre oggetto di una valutazione Schengen, che prevede anch'essa visite in loco (con o senza preavviso). L'obiettivo è garantire la legalità dell'esecuzione, colmare eventuali lacune e introdurre miglioramenti. In questo ambito si verifica pure se i sistemi nazionali di formazione, audit e garanzia della qualità sono impostati in maniera tale da permettere di conseguire gli effetti auspicati.
9. Circa il 90 per cento dei visti sono negati per uno dei motivi seguenti: la partenza entro i termini fissati non è garantita, le informazioni sullo scopo del soggiorno non sono credibili, i mezzi finanziari sono insufficienti.
10. Numero di ricorsi: 2015: 5114; 2016: 3644; 2017: 3746; 2018: 3318; 2019: 3364.
11. Per poter decidere in merito alle domande di visto, gli impiegati locali del DFAE devono sostenere una prova scritta. I collaboratori del DFAE e della SEM seguono formazioni e formazioni continue nelle sedi centrali del DFAE e della SEM. Inoltre, il DFAE organizza, in collaborazione con la SEM, formazioni continue in loco all'estero. Il personale dei prestatori esterni di servizi è formato in loco da esperti responsabili dei visti del DFAE. I prestatori di servizi non hanno alcuna competenza decisionale e sostengono le rappresentanze soltanto in ambito amministrativo e procedurale.
Risposta del Consiglio federale.