19.4552 · Interpellanza · 2019-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Crowdhouse è un'impresa della tecnofinanza attiva nel settore immobiliare con sede a Zurigo. Essa offre la comproprietà di case plurifamiliari (immobili a reddito), con relativa iscrizione nel registro fondiario, previo versamento di una quota d'investimento di almeno 100 000 franchi. Secondo quanto indica, il volume delle sue transazioni ammonta a circa 880 milioni di franchi.
Da poco tempo Crowdhouse fa una pubblicità aggressiva su piattaforme online in Gran Bretagna, ad esempio sul sito www.independant.co.uk. L'annuncio in questione riporta una fotografia di una casa plurifamiliare ed è accompagnato dalla menzione seguente: "Purchase a Swiss multi-family property alone or as a co-owner from 100 000 CHF and get attractive monthly returns".
In questo contesto si pongono le domande seguenti.
1. Conformemente alla "Lex Koller" (Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero) per le persone all'estero gli investimenti in immobili abitativi sono vietati o sottostanno ad autorizzazione. Per poter effettuare investimenti di questo tipo l'interessato deve avere il domicilio e il centro dei propri interessi in Svizzera. La pubblicità di Crowdhouse invita pertanto a commettere un atto illegale?
2. Alla luce di questa pubblicità volta ad attirare investimenti di persone all'estero, urge interrogarsi in merito al controllo delle iscrizioni nel registro fondiario. L'iscrizione nel registro fondiario prevede sempre l'esame della conformità alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero. In caso di numerosi comproprietari si può arrivare a decine di iscrizioni per singolo immobile. Quali misure sono adottate per garantire che gli uffici del registro fondiario possano eseguire controlli tanto numerosi? Più precisamente, in che modo la Confederazione garantisce che, alla luce degli annunci volti ad attirare investimenti di persone all'estero, vengano effettuate solamente iscrizioni conformi alla legge? Il Consiglio federale prevede di allestire una formazione continua destinata ai collaboratori degli uffici fondiari?
3. Intende indirizzare agli uffici del registro fondiario un'istruzione specifica che tenga conto di questa nuova situazione?
4. Adotterà provvedimenti nei confronti di Crowdhouse?
5. Ritiene normale, da un punto di vista economico, che inquilini in Svizzera debbano finanziare ogni mese e trasferire all'estero una rendita del 6,1 per cento (tasso indicato da Crowdhouse) nei casi in cui i comproprietari degli immobili a reddito sono persone all'estero?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE; RS 211.412.41) limita l'acquisto di fondi in Svizzera da parte di persone all'estero, subordinandola, in determinati casi, a un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente. Anche se l'offerta di Crowdhouse riguarda l'acquisto di un fondo ai sensi della LAFE, i destinatari della pubblicità in questione non sono necessariamente persone all'estero ai sensi di questa legge. Le persone che vedono la pubblicità non sottostanno tutte alla LAFE. Inoltre, un negozio giuridico sottoposto all'obbligo di autorizzazione non può essere iscritto nel registro fondiario senza previa autorizzazione dell'autorità cantonale. La pubblicità in questione non incita dunque a commettere un atto illecito, in quanto si tradurrebbe soltanto in una richiesta, lecita, che verrebbe respinta per mancanza di un motivo di autorizzazione.
2. L'esecuzione della LAFE spetta prima di tutto al Cantone in cui si trova il fondo. Se, dopo un esame sommario, non può escludere che si tratti di un negozio giuridico sottoposto all'obbligo di autorizzazione, l'ufficio del registro fondiario rinvia l'acquirente all'autorità cantonale competente. Le decisioni di quest'ultima vanno inoltre notificate all'Ufficio federale di giustizia (art. 17. cpv. 3 LAFE), che è autorizzato a ricorrere (art. 20 cpv. 2 lett. b LAFE). Anche il modello di comproprietà evocato sottostà alla medesima procedura. Non è pertanto necessario prevedere una formazione specifica per i collaboratori degli uffici del registro fondiario.
3. Le attuali istruzioni dell'Ufficio federale di giustizia per gli ufficiali del registro fondiario indicano come procedere in casi simili. Non si prevede di emanare istruzioni supplementari.
4. Come già menzionato, il pubblico cui è destinata la pubblicità in questione non è necessariamente composto soltanto da persone sottoposte alla LAFE. Se persone dall'estero dovessero tentare di acquistare comproprietà senza motivo di autorizzazione, il negozio giuridico sarebbe nullo (art. 26 LAFE). Non occorre pertanto adottare provvedimenti nei confronti di Crowdhouse.
5. La LAFE fissa condizioni severe per l'acquisto di immobili in Svizzera da parte di persone all'estero. Queste condizioni valgono anche per l'acquisto di fondi nel quadro del modello di comproprietà evocato e per gli investimenti esteri risultanti. Non è necessaria una normativa più estesa in materia.
Risposta del Consiglio federale.