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19.457 · Iniziativa parlamentare · 2019-06-20

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 125 del Codice civile dev'essere modificato come segue:

Art. 125

Cpv. 1

I coniugi possono stabilire liberamente, mediante convenzione matrimoniale, un mantenimento dopo il divorzio.

Cpv. 2

In assenza di una convenzione di cui al capoverso 1 può essere stabilito un mantenimento della durata di due anni al massimo a scopo di reintegrazione nel mercato del lavoro.

Cpv. 3

In assenza di una convenzione di cui al capoverso 1 è dovuto un mantenimento a partire dal raggiungimento del 55esimo anno di età e da una durata del matrimonio pari a vent'anni, per quanto la reintegrazione nel mercato del lavoro abbia avuto un esito negativo durante la separazione. Tale mantenimento termina con il verificarsi del pensionamento di uno dei due coniugi.

Cpv. 4

L'importo del mantenimento di cui ai capoversi 2 e 3 è stabilito in base alle quote per la copertura del minimo esistenziale per persone singole secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento, applicabili al domicilio della persona avente diritto a un mantenimento.

Begründung

Attualmente il 40 per cento dei matrimoni in Svizzera fallisce. Il vecchio diritto in materia di divorzio includeva il principio della colpa. A causa di un comportamento contrario al matrimonio, in caso di divorzio veniva accollato alla persona colpevole il pagamento di una rendita di mantenimento. Il diritto vigente in materia di divorzio non vincola più il versamento del contributo al mantenimento alla fornitura della prova della colpa; esso disciplina tuttavia che, nel caso in cui il matrimonio concluso abbia influenzato fortemente la vita dell'avente diritto al mantenimento, quest'ultimo ha diritto a preservare il tenore di vita avuto durante il matrimonio. E questo anche nel caso in cui sia stato lo stesso avente diritto al mantenimento a decidere di abbandonare il tetto coniugale o - magari addirittura contro la volontà del coniuge - di non svolgere un'attività lucrativa durante il matrimonio. Secondo il diritto vigente il matrimonio dà luogo in tal modo a una responsabilità causale finanziaria del coniuge che guadagna meglio, la quale non si giustifica più in un'epoca caratterizzata dalla parità di diritti e da un livello di formazione professionale generalmente buono per tutti. Di conseguenza il diritto in materia di mantenimento dev'essere modificato: i coniugi possono stabilire contrattualmente loro stessi il mantenimento dopo il divorzio. Qualora non vi provvedano, può essere fissato un obbligo di mantenimento di al massimo due anni a scopo di reintegrazione nel mercato del lavoro (un'eccezione a questa regola va fatta per le persone aventi almeno 55 anni di età e in caso di lunga durata del matrimonio). Rispetto all'odierno diritto in materia di mantenimento, impostato sullo standard di vita durante il matrimonio, andrebbe invece considerato il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo.