20.3025 · Interpellanza · 2020-03-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Come valuta, il Consiglio federale, gli elementi rilevati dall'ECLJ nel rapporto sulle ONG e la CEDU nonché le proposte volte a garantire la trasparenza degli interessi e dei legami tra ricorrenti, giudici e ONG?
2. Cosa conta di intraprendere in materia?
Begründung
Un rapporto del Centro europeo per il diritto e la giustizia (European Centre for Law and Justice, ECLJ) di febbraio 2020 sulle ONG e i giudici della CEDU ("Les ONG et les juges de la CEDH",
(https://static.eclj.org/pdf/Rapport+ECLJ%2C+Les+ONG+et+les+juges+de++la+CEDH%2C+2009+-+2019%2C+fevrier+2020.pdf) rileva gravi malfunzionamenti in seno alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Nel corso degli ultimi dieci anni, infatti, dei 100 giudici permanenti della CEDU, 22 provenivano da sette ONG attive presso la medesima o hanno strettamente collaborato con queste. 18 di questi giudici hanno inoltre partecipato a cause in cui era coinvolta l'ONG alla quale sono legati. Tra queste sette ONG, la rete Open Society Foundations (OSF), creata dal miliardario George Soros, si distingue per il numero di giudici che le sono legati (12) e per il fatto che finanzia le altre sei organizzazioni menzionate nel suddetto rapporto.
Dal 2009 si contano almeno 185 procedure in cui una di queste sette ONG è ufficialmente coinvolta. In 88 di questi casi, alcuni giudici hanno partecipato a una causa in cui era coinvolta l'ONG alla quale erano legati. Ad esempio, nella causa Big Brother Watch contro Regno Unito, tuttora pendente presso la Grande Camera della CEDU, 10 dei 16 ricorrenti sono ONG finanziate dall'OSF e sei sono ONG che hanno partecipato in quanto terza parte. Tra i 17 giudici della Grande Camera, sei sono legati alle ONG ricorrenti e partecipanti. Nel medesimo periodo, in solo 12 casi un giudice si è ricusato da una causa in ragione, sembra, di un legame con un'ONG implicata nella causa.
Questa situazione è grave poiché mette in discussione l'indipendenza della CEDU e l'imparzialità dei suoi giudici; è contraria alle regole che la CEDU stessa impone in materia agli Stati. È tanto più problematica in quanto il potere della CEDU è grande e influisce talvolta in maniera determinante sul diritto interno degli Stati interessati (come la Svizzera, ovviamente).
Stellungnahme des Bundesrates
I competenti servizi della Confederazione sono a conoscenza del rapporto citato nell'interpellanza. Questo documento indica che vari giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), prima di essere eletti, avevano lavorato per organizzazioni non governative e ne deduce un maggiore rischio di parzialità. Il Consiglio federale non condivide questa valutazione per i motivi seguenti.
Il Consiglio federale ritiene indispensabile e garantita l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici della Corte EDU. Innanzitutto, il fatto che un giudice abbia lavorato per una determinata organizzazione non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente per dubitare della sua imparzialità. Inoltre, l'articolo 21 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) disciplina in maniera dettagliata la composizione della Corte EDU, i presupposti per l'esercizio della funzione di giudice presso la Corte e la procedura di elezione: i membri della Corte EDU devono "godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza". Ogni Stato parte alla CEDU stila una lista di tre candidati. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, composta da delegazioni dei parlamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa, sceglie da questa lista il giudice che rappresenterà il Paese in questione. La decisione è presa fondandosi sul dossier completo della persona eletta, quindi con conoscenza dell'attività svolta in precedenza. Per la durata del mandato i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con la carica. Nel suo regolamento (RS 0.101.2), la Corte EDU ha inoltre elencato motivi dettagliati di incompatibilità.
Per questi motivi il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire.
Risposta del Consiglio federale.