20.3044 · Interpellanza · 2020-03-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore l'amnistia fiscale federale (Legge federale relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, applicabile ai fini delle imposte dirette federale e cantonali) definita anche mini-amnistia in quanto prevede il pagamento delle imposte sottratte e relativi interessi per un periodo di 10 anni (3 in caso di eredità).
Amnistia da più parti criticata perché non avrebbe portato grandi risultati per rapporto a quella del 1969 che non prevedeva il pagamento del sottratto ma solo l'esenzione da penalità.
Con la presente formulo al Consiglio federale le seguenti domande su questi primi 10 anni di amnistia in particolare:
1. l'ammontare al 31 dicembre 2019 dei patrimoni autodenunciati in Svizzera e all'estero e per Cantone
2. quanto hanno incassato Confederazione, Cantoni e Comuni in imposte arretrate e interessi sui patrimoni autodenunciati al punto 1.
3. una stima di quanto apporteranno fiscalmente annualmente in futuro a Confederazione, Cantoni, e Comuni i patrimoni autodenunciati al punto 1.
4. una valutazione dell'efficacia della mini-amnistia 1° gennaio 2010 comparata con l'amnistia del 1° gennaio 1969 che esentava oltre che dal pagamento di penalità anche dalle imposte sottratte
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo le comunicazioni delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni, dall'entrata in vigore dell'autodenuncia esente da pena sono emersi circa 43,7 miliardi di franchi di sostanza non dichiarata in precedenza. Questo importo si basa in parte su informazioni di fine 2018. Va inoltre osservato che le amministrazioni cantonali delle contribuzioni impiegano sistemi diversi e non raccolgono questi dati nello stesso modo o, in alcuni casi, non sono in grado di rilevarli separatamente. I dati sono pertanto incoerenti, ma sono comunque indicativi.
2. La Confederazione non è a conoscenza degli importi complessivi, né dispone di informazioni dettagliate sui ricuperi d'imposta riscossi dai Cantoni dall'entrata in vigore dell'autodenuncia esente da pena. Il motivo è che, da un lato, i rendiconti che i Cantoni forniscono alla Confederazione non prevedono una distinzione tra i recuperi d'imposta "ordinari" e quelli provenienti da un'autodenuncia. Dall'altro, in generale i Cantoni registrano queste cifre in maniera diversa, e le conseguenze fiscali a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni non sempre vengono contabilizzate separatamente. Infine, la Confederazione non dispone di informazioni sull'ammontare del reddito imponibile derivante dalla sostanza emersa né sulla quota della sostanza emersa all'estero che quindi in Svizzera è presa in considerazione solo per determinare l'aliquota dell'imposta. Tuttavia, dalle informazioni delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni risulta che nel 2018 sono stati riscossi oltre 85 milioni di franchi di imposta federale diretta provenienti dalle autodenunce esenti da pena. Però quest'importo non è completo.
3. Come si evince dai dati, all'inizio il numero delle autodenunce era piuttosto basso. Esso è nettamente aumentato soltanto quando è risultato chiaro che sarebbe stato implementato uno scambio automatico di informazioni a livello internazionale. Uno scambio di questo tipo implica una maggiore probabilità di scoprire la sottrazione d'imposta. Non è quindi possibile stimare le entrate future provenienti dalle autodenunce sulla base della sostanza emersa finora. Questo modo di procedere attribuirebbe, erroneamente, al programma di autodenuncia entrate riconducibili all'introduzione dello scambio automatico di informazioni.
4. L'amnistia fiscale del 1969 ha permesso di scoprire 11,5 miliardi di franchi di sostanza non dichiarata in precedenza. In termini reali, ciò corrisponde a circa poco più del 50 per cento della somma attuale. Occorre tuttavia ricordare che, da allora, la sostanza è fortemente aumentata anche in termini reali. Un confronto con il programma di autodenuncia è difficile a causa dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni (cfr. punto 3). Infine, il programma di autodenuncia attuale è di natura permanente, mentre l'amnistia fiscale del 1969 era temporanea.
Risposta del Consiglio federale.