20.3104 · Interpellanza · 2020-03-12
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Le misure adottate dalla Confederazione e dai Cantoni in relazione al COVID-19 ostacolano considerevolmente la raccolta delle firme per le iniziative e i referendum. Vista la difficoltà di raccogliere le firme necessarie entro i termini stabiliti, vi è il rischio che i cittadini si lascino scoraggiare e si astengano quindi dall'esercitare i loro diritti democratici. Il divieto di assembramento rende più difficile la raccolta delle firme; inoltre, le misure adottate da alcuni Cantoni potrebbero influire sulla loro capacità e su quella dei Comuni di svolgere il ruolo che compete loro in questo processo.Può il Consiglio federale garantire che tutti gli organi cantonali e comunali saranno in grado di adempiere entro i termini previsti i compiti loro spettanti nell'ambito di questi processi?Data l'incertezza legata al COVID-19, può inoltre valutare le ripercussioni che tali misure avranno sull'esercizio dei diritti democratici da parte dei cittadini?Infine, il Consiglio federale può esaminare tutte le opzioni che consentirebbero di limitare le ripercussioni negative sui diritti democratici delle misure adottate nell'ambito del COVID-19, ad esempio la sospensione o l'interruzione dei termini per le iniziative e i referendum durante l'applicazione delle misure di quarantena (limitazione della libertà di riunione, chiusura di istituzioni pubbliche ecc.)?
Begründung
Gli sforzi compiuti dal Consiglio federale per garantire il funzionamento delle istituzioni democratiche nel nostro Paese nonostante le misure eccezionali adottate nel quadro del COVID-19 sono sicuramente lodevoli. Occorre tuttavia prestare particolare attenzione anche al livello più importante della nostra democrazia partecipativa, ovvero i cittadini. Ci attendiamo pertanto che il Consiglio federale garantisca in ogni momento l'esercizio dei diritti democratici e prenda tutte le misure necessarie consentite dalla Costituzione federale.
Stellungnahme des Bundesrates
Come l'autore dell'interpellanza, pure il Consiglio federale ritiene che le misure adottate dalle autorità per contenere la diffusione del COVID-19 si ripercuotano anche sui diritti politici. Soprattutto dal 16 marzo 2020, data del passaggio alla cosiddetta "situazione straordinaria", l'esercizio di alcuni diritti politici è stato ostacolato a tal punto da richiedere l'adozione di provvedimenti che tutelassero gli istituti della democrazia diretta. Avvalendosi delle competenze di cui dispone in materia di organizzazione delle votazioni popolari, il Consiglio federale ha così deciso di non svolgere la votazione popolare federale del 17 maggio 2020 (FF 2020 2205). Per quanto concerne il diritto d'iniziativa e di referendum, il Consiglio federale ha inoltre ritenuto, alla luce della legislazione in vigore, che per salvaguardare tali diritti politici federali si imponesse l'adozione di provvedimenti. Se non fosse intervenuto per tenere conto degli effetti delle misure legate al COVID-19, tali diritti sarebbero infatti stati privati del loro contenuto essenziale, il che avrebbe compromesso l'ordine pubblico.Fondandosi sulla competenza riconosciutagli dall'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost., RS 101) e dall'articolo 91 capoverso 1 della legge sui diritti politici (LDP, RS 161.1), il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha pertanto emanato l'ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali (RS 161.16). Da un lato, a seguito di tale sospensione hanno cessato di decorrere i termini per la raccolta delle firme. Dall'altro, si è reso necessario vietare, durante la sospensione, la raccolta di firme concernenti oggetti federali e stabilire che i servizi cantonali competenti per l'attestazione del diritto di voto non avrebbero accettato liste né rilasciato attestazioni, ma avrebbero dovuto provvedere affinché le liste depositate fossero conservate in modo sicuro.Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso che la sospensione dei termini avrà effetto sino al 31 maggio 2020, come previsto al momento dell'emanazione dell'ordinanza. Ne consegue che a partire dal 1° giugno 2020 i termini torneranno a decorrere e le firme potranno nuovamente essere raccolte. Grazie a questo provvedimento di carattere temporaneo, il Consiglio federale ha dunque potuto salvaguardare il senso e le finalità del diritto d'iniziativa e di referendum senza prolungare i termini per la raccolta delle firme previsti dalla Costituzione. La maggior parte dei Cantoni ha adottato una soluzione analoga a quella della Confederazione. Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha inoltre deciso che il prossimo scrutinio si terrà il 27 settembre 2020 e ha stabilito gli oggetti posti in votazione.Anche se le norme di comportamento e le regole di igiene continueranno a rendere difficoltosa la raccolta delle firme sul suolo pubblico, non si ritiene opportuno prorogare i provvedimenti sinora adottati. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che l'emergenza attuale ha modificato le regole di utilizzo degli spazi pubblici. Spetterà nondimeno ai comitati tenerne conto, modificando di conseguenza, quantomeno temporaneamente, le modalità di raccolta delle firme. Il Consiglio federale ha dal canto suo preso provvedimenti specifici miranti a far sì che la raccolta di firme resti possibile. L'ordinanza 2 COVID-19 autorizza infatti espressamente la raccolta di firme e puntualizza che il divieto di svolgere manifestazioni non vi si applica. Le informazioni del caso saranno comunicate ai Cantoni e ai Comuni, e un piano di protezione sarà messo a disposizione dei comitati.