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20.3118 · Postulato · 2020-03-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di redigere e presentare al Parlamento un rapporto concernente le partecipazioni estere alle imprese svizzere, con informazioni sulla legittimità economica degli investimenti esteri nelle società commerciali del nostro Paese.

Begründung

Circa una decina di anni fa la Confederazione è intervenuta per evitare il fallimento di una grande banca svizzera. In quell'occasione sono state versate decine di miliardi attingendo ai soldi dei contribuenti e assumendo così le conseguenze di un considerevole rischio corso dal mondo della finanza. Da allora si è maggiormente consapevoli della problematica del too big to fail e il Consiglio federale ha inasprito le prescrizioni relative al capitale proprio delle banche.

Nel registro di commercio è iscritta la maggior parte delle società commerciali e con esse molte delle informazioni che le riguardano. Tuttavia il registro non permette di accertare chi controlli effettivamente le imprese. Di conseguenza, in caso di partecipazioni maggioritarie derivanti da valori patrimoniali di origine sconosciuta o poco chiara, non si possono accertare i rischi legati agli aventi economicamente diritto per escludere che si tratti di valori patrimoniali di provenienza dubbia o addirittura criminale.

Anche a causa di questa lacuna informativa, in passato potentati come le famiglie Duvalier (Haiti), Marcos (Filippine) o Mobutu Sese Seko (Zaire) potrebbero avere nascosto in Svizzera somme esorbitanti. Altri casi, molto più recenti, sono quelli concernenti la figlia del presidente angolese Isabel dos Santos o la Crypto AG, di Steinhausen, nel Cantone di Zugo: i proprietari di questa società anonima svizzera non comparivano nel registro di commercio. In questo modo non risultava che gli aventi diritto economici si trovavano presso una fondazione in Liechtenstein, la CIA e il BND.

Un primo passo verso la limitazione di questi rischi potrebbe consistere nella registrazione degli aventi diritto economici. In base a questa lista il Consiglio federale sarebbe informato sulle imprese svizzere che dipendono in misura significativa da grandi investitori coinvolti in operazioni incerte o rischiose sotto il profilo economico.

Considerato che questi rischi potrebbero compromettere numerosi posti di lavoro in Svizzera, non colmare questa lacuna andrebbe oltre la negligenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0) prevede che gli intermediari finanziari, oltre a identificare la controparte, accertino gli aventi economicamente diritto. Inoltre nelle relazioni con persone politicamente esposte devono ottemperare a maggiori obblighi di diligenza. Gli azionisti sono tenuti ad annunciare alle rispettive società gli aventi economicamente diritto (art. 697j e 790a CO, RS 220); le società sono invece obbligate a tenere un elenco degli aventi diritto, a cui si deve poter accedere in ogni momento in Svizzera (art. 697l CO).

Oltre a ciò, gli investitori che acquistano o alienano azioni di una società che ha sede in Svizzera ed è quotata in borsa - e che di conseguenza ottengono una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 1/3, 50 o 66 2/3 per cento dei diritti di voto - devono informare la società e le borse svizzere presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati (art. 120 della legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi; RS 958.1). Queste disposizioni servono a fare trasparenza sulla struttura dell'azionariato delle società quotate in borsa e a rilevare tempestivamente eventuali intenzioni di acquisizione. Per informazioni sui titoli quotati in SIX Swiss Exchange si può consultare https://www.ser-ag.com/en/home.html Fundamentals Notices Market Participants Significant Shareholders.

Sulla base di queste informazioni, nel 2019 la Segreteria di Stato dell'economia SECO ha commissionato uno studio sulla struttura dell'azionariato delle società svizzere quotate in borsa (vedi www.seco.admin.ch Servizi e pubblicazioni Pubblicazioni Sviluppi strutturali e crescita Analisi di settore Besitzverhältnisse an börsenkotierten schweizerischen Unternehmungen - Eine Analyse des "SMI expanded" Aktienuniversums [disponibile unicamente in tedesco]). Il 15 settembre 2018 (data di riferimento dello studio) la quota di azionisti svizzeri con diritto di voto era del 68 % per cento, quella degli investitori stranieri del 29 %; nel 3 % dei casi non era possibile un'attribuzione precisa (quota calcolata in base alla media ponderata in funzione della capitalizzazione in borsa). Considerando la media non ponderata, risultava che la quota di azionisti svizzeri con diritto di voto corrispondeva al 40 %, quella degli stranieri al 52 %; l'8 % non era attribuibile con precisione. Allo studio è stato allegato un elenco dei vari azionisti (o gruppi di azionisti). Naturalmente queste analisi offrono soltanto un'istantanea della situazione relativa alla data di riferimento.

Il Consiglio federale ritiene che le basi legali vigenti e le informazioni accessibili al pubblico siano sufficienti per garantire trasparenza in merito alle partecipazioni alle società svizzere, nonché alla legittimità economica delle persone giuridiche e delle costruzioni giuridiche.

Secondo il Consiglio federale un rapporto come quello auspicato dall'autrice del postulato non sarebbe necessario, tanto più che lo studio succitato, commissionato recentemente dalla SECO, analizza già le informazioni accessibili al pubblico e relative alle società quotate in borsa. Per quanto attiene alle società non quotate in borsa, le informazioni attualmente disponibili non permettono di elaborare un rapporto sugli aventi diritto economici.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.