20.339 · Iniziativa cantonale · 2020-11-03
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Ginevra presenta la seguente iniziativa:
Il Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) è modificato in modo che:
- i reati contro l'integrità sessuale siano fondati sull'assenza di consenso;
- l'uso della coercizione non sia più una condizione del reato semplice, ma una circostanza aggravante del reato;
- venga inserita una disposizione ad hoc contro le molestie sessuali.
Begründung
Gli ultimi anni hanno dimostrato che il diritto penale svizzero è inadeguato per affrontare la situazione reale in materia di abusi e violenze subite in particolare dalle donne. Il Cantone di Ginevra ritiene che reprimere le aggressioni e le molestie sessuali sia una sfida di interesse pubblico. Tuttavia, nei fatti, simili comportamenti restano regolarmente impuniti in Svizzera.
Secondo uno studio recente, nel corso della vita il 22 per cento delle donne ha subito atti sessuali non consensuali e solo l'8 per cento delle interessate ha denunciato alla polizia le violenze sessuali subite. Uno dei motivi è che il diritto penale svizzero non prevede la punibilità del reato unicamente sulla base dell'esistenza o meno di un consenso reciproco.
La Svizzera ha adottato la Convenzione di Istanbul nel 2018, compiendo così un passo importante nella giusta direzione.Secondo il testo della Convenzione, il reato esiste per ogni rapporto sessuale non consensuale, indipendentemente dal fatto che la vittima sia stata messa nella condizione di non potere opporre resistenza. Il diritto svizzero presuppone invece, quale condizione di punibilità, che l'autore infranga questa resistenza.È ormai giunto il momento di adeguare la legislazione federale per meglio proteggere l'autodeterminazione sessuale. Altri Paesi, come la Danimarca, stanno adeguando le loro legislazioni in questo senso.
Il Cantone di Ginevra ritiene che il ricorso alla violenza o alle minacce debba costituire una circostanza aggravante e non più una condizione del reato semplice. L'assenza del consenso reciproco per atti di natura sessuale è sufficiente a costituire un reato. È inoltre auspicabile una disposizione ad hoc che reprima le molestie sessuali.