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Parità di trattamento tra donna e uomo. Alcuni Cantoni violano Costituzione e LIFD, mentre DFF e AFC non esercitano la loro vigilanza

20.3528 · Interpellanza · 2020-06-04

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 125 LParl invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1.Il Consiglio federale è a conoscenza di casi di disparità di trattamento e discriminazione delle donne sposate nella procedura fiscale di alcuni Cantoni?

2.Nell'ambito della loro attività di vigilanza sui Cantoni conformemente all'articolo 102 LIFD, il DFF e l'AFC sono intervenuti contro simili disparità formali di trattamento giuridico?

3.Con i loro strumenti di vigilanza (art. 102 e 103 LIFD), il DFF e l'AFC sono disposti a esigere e a imporre da subito le necessarie correzioni da parte dei Cantoni che agiscono in modo non conforme alla Costituzione e alla legge?

4.Data l'interpretazione apparentemente diversa della situazione procedurale della moglie e del marito da parte dei Cantoni, non sarebbe opportuno indirizzare a questi ultimi una circolare dell'AFC che assicuri una procedura fiscale armonizzata e priva di discriminazioni sulla base del genere?

Begründung

La Confederazione ha delegato integralmente ai Cantoni la tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta sotto la sua vigilanza (art. 2 LIFD). La vigilanza della Confederazione è esercitata dal DFF, mentre l'AFC provvede all'applicazione uniforme della legge (art. 102 LIFD). Secondo l'articolo 113 capoverso 4 e l'articolo 117 capoverso 3 LIFD tutte le comunicazioni delle autorità fiscali e le notificazioni devono essere indirizzate congiuntamente a entrambi i coniugi.

Diversi Cantoni non hanno adattato la loro procedura fiscale e i relativi moduli per le coppie sposate dall'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale (1988) e nonostante il principio di uguaglianza giuridica sancito dall'articolo 8 Cost. Questi continuano ad utilizzare la forma patriarcale secondo cui il marito è il capofamiglia (ad es. con la formulazione: "del/i contribuente/i e della moglie contribuente"), violando la Costituzione e la legge. Altri esempi:

  • Gestione d'ufficio degli incarti fiscali di una coppia dopo il matrimonio unicamente sotto il nome e il numero di registrazione del marito
  • Rimborso degli importi d'imposta senza notifica a entrambi i coniugi sul conto preesistente del marito
  • Moduli fiscali con designazione discriminatoria della moglie
  • Corrispondenza rivolta unicamente al marito, ecc.

Nell'esercizio dei compiti statali bisogna astenersi da comportamenti discriminatori.

L'imposizione delle coppie è inoltre un modello desueto; la Svizzera è uno degli ultimi Paesi in Europa a non aver ancora introdotto la vantaggiosa imposizione individuale.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) provvede all'applicazione uniforme della legge sull'imposta federale diretta. A tale scopo, l'AFC dispone di diversi strumenti: emana prescrizioni relative all'attuazione del diritto fiscale federale che ne stabiliscono la prassi (ad es. circolari); esegue controlli presso le amministrazioni cantonali delle contribuzioni e, all'occorrenza, esegue verifiche a campione degli atti fiscali; contribuisce ampiamente alla formazione dei collaboratori delle autorità fiscali cantonali e le sostiene nei casi di tassazione più complessi. In casi specifici, sostiene i Cantoni nelle procedure di tassazione e di ricorso.

In considerazione dei molteplici compiti dell'AFC e della scarsità delle risorse a disposizione, nella verifica della tassazione e della riscossione dell'imposta federale diretta viene adottato un approccio basato sul rischio. Si tratta anzitutto di ottenere tassazioni conformi alla legge ed escludere i possibili rischi finanziari. Anche le analisi annuali dell'AFC su scala nazionale mirano a quest'obiettivo. Di conseguenza, la questione relativa a eventuali disparità di trattamento o discriminazioni di donne sposate nelle procedure fiscali cantonali non è stata finora presa in considerazione in tali analisi. Per questo motivo, né l'AFC né il Consiglio federale dispongono di conoscenze dettagliate in merito.

3. Nel corso del 2021, nel quadro del piano generale per il controllo delle tassazioni in funzione del rischio, l'AFC verificherà se in futuro sia da inserire nelle analisi anche il controllo della disparità di trattamento o della discriminazione delle donne sposate.

4. Nella circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 "Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta", l'AFC si è già espressa in modo non discriminatorio sulla situazione procedurale dei coniugi. Inoltre, i modelli dell'AFC (ad es. la dichiarazione d'imposta per l'imposta federale diretta a partire dal periodo fiscale 2007) adottano una formulazione non sessista.

Risposta del Consiglio federale.

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