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20.3609 · Interpellanza · 2020-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale ha approvato l'allentamento a titolo preventivo delle norme sulla dichiarazione, al fine di permettere alle aziende alimentari di scongiurare eventuali problemi di approvvigionamento causati dall'emergenza COVID-19: è dunque possibile cambiare la composizione di una derrata alimentare senza doverne modificare la caratterizzazione. È altresì possibile utilizzare un altro imballaggio in caso di difficoltà di approvvigionamento dei materiali necessari. Occorre avvisare il consumatore contrassegnando i prodotti interessati con un adesivo rosso, ma se il produttore giudica non praticabile questa opzione, è possibile applicare l'avviso allo scaffale. Conoscendo il numero di errori di etichettatura sugli scaffali segnalati regolarmente dai consumatori e considerato che alcuni distributori si sono detti contrari all'opzione dell'adesivo, il rischio di una cattiva informazione sembra già programmato. Il disciplinamento eccezionale che prevede la deroga all'obbligo di notifica alle autorità è stato accordato per una durata di sei mesi, vale a dire fino al 16 ottobre. L'utilizzo degli adesivi per i prodotti in questione sarà ancora possibile oltre questo termine, il che prolunga oltre il periodo della crisi vera e propria il rischio di ingannare i consumatori. I Paesi vicini hanno limitato la durata a 3 mesi e imposto l'obbligo di informare le autorità.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.

1. Qual è il suo bilancio dell'allentamento in questione durante l'emergenza COVID-19?

2. Quante aziende hanno fatto uso della possibilità eccezionale di modificare la composizione di una derrata senza indicarlo nella caratterizzazione?

3. È disposto ad accorciare la durata del disciplinamento eccezionale affinché sia ripristinata più rapidamente la certezza del diritto?

4. Come valuta le ripercussioni circa la credibilità del sistema alimentare svizzero sui Paesi importatori di derrate, i quali si sono mostrati sorpresi da questo allentamento della caratterizzazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La Confederazione non dispone di informazioni sulla frequenza di applicazione del regolamento di deroga, poiché le imprese non sono obbligate a comunicare alle autorità l'uso di questa misura di allentamento. Sulla base di quanto abbiamo potuto constatare tra gli scaffali, tale caso si è presentato raramente. Il Consiglio federale ritiene che fosse importante e giustificato offrire questa possibilità. Da un lato, era importante prevenire possibili difficoltà di approvvigionamento e impedire così l'acquisto dettato dal panico; dall'altro, bisognava evitare che alcuni ingredienti venissero gettati via con la motivazione che la derrata alimentare non potesse più essere fabbricata conformemente alle indicazioni presenti sull'imballaggio (sprechi alimentari).

3. La sicurezza della legge e la protezione della salute sono garantite in ogni momento: per poter essere applicato, il sistema di deroga prevede l'adempimento di condizioni molto severe (cfr. art. 12 cpv. 1bis lett. a-c dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; ODerr; RS 817.02). Non è quindi necessario ridurre la durata dell'allentamento: finché l'approvvigionamento può avvenire senza difficoltà, anche durante la pandemia di COVID-19, le condizioni per l'allentamento non sono più soddisfatte. Inoltre, le indicazioni interessate dall'allentamento (e che quindi differiscono dai fatti) non devono essere rilevanti per la protezione della salute dei consumatori (come lo sarebbero, ad esempio, gli ingredienti che possono causare allergie, le indicazioni nutrizionali o sulla salute, la data di scadenza o le avvertenze obbligatorie). Infine, le derrate alimentari la cui dichiarazione può differire dai fatti devono essere sempre corredate di un adesivo rotondo rosso ben riconoscibile per i consumatori. Solo in casi eccezionali in cui è impossibile per motivi tecnici applicare un adesivo, come nel caso di alcuni prodotti surgelati, questa informazione dev'essere fornita per mezzo di un cartello ben visibile affisso allo scaffale di vendita (art. 12 cpv. 1ter ODerr).

4. In considerazione delle severe condizioni da soddisfare per poter utilizzare una caratterizzazione meno rigida delle derrate alimentari durante la pandemia di COVID-19, il sistema alimentare svizzero è più che credibile agli occhi dei Paesi importatori di derrate alimentari.

Risposta del Consiglio federale.