20.3905 · Interpellanza · 2020-06-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 2 della legge sul contrassegno stradale (LUSN) prevede la riscossione di un'imposta per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali assoggettate alla tassa), ovvero autostrade e semiautostrade. L'articolo 4 LUSN prevede un lungo elenco di eccezioni, tuttavia solo per alcune tipologie di veicoli e non per tratti stradali. Ciò premesso, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Sarebbe possibile recepire nel decreto federale del 10 dicembre 2012 concernente la rete delle strade nazionali (decreto sulla rete stradale) deroghe all'obbligo del contrassegno per determinati tratti stradali?
2. Ci sono già tratti stradali (di prima o seconda classe) oggetto di tale eccezione?
3. Il Consiglio federale riconosce la necessità per le regioni di frontiera di dispensare dall'obbligo della vignetta brevi tratti della rete, dove il traffico turistico tende a deviare su strade secondarie attraverso i paesi?
Begründung
Il 1º gennaio 2020 il tratto Thayngen (confine) - Sciaffusa è stato integrato nella rete nazionale (semiautostrada A4) e quindi è ora soggetto al pagamento del contrassegno autostradale. Questa riclassificazione, accolta favorevolmente dal Cantone di Sciaffusa, ha un inconveniente: numerosi turisti che visitano il capoluogo vicino al confine e le cascate del Reno utilizzano strade secondarie per evitare i 10 chilometri di semiautostrada a pagamento tra Thayngen e Sciaffusa. Un comportamento giustificato, considerando che i 10 minuti di percorrenza comporterebbero il pagamento dell'intera tassa annuale. I comuni navigatori, inoltre, rilevano le strade a pedaggio e propongono percorsi alternativi gratuiti verso i quali si indirizzano molti turisti. Lo spostamento di traffico è chiaramente poco gradito ai Comuni che lo subiscono (in questo caso Thayngen e Sciaffusa-Herblingen).
Per questi motivi appare ragionevole valutare l'esonero dall'obbligo della vignetta di determinati tratti stradali in prossimità della frontiera e particolarmente interessati dal turismo giornaliero.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il decreto federale del 10 dicembre 2012 concernente la rete delle strade nazionali (decreto sulla rete stradale; FF 2017 6695 segg.) stabilisce i tratti stradali facenti parte della rete nazionale e la loro classificazione sulla base delle relative caratteristiche strutturali (art. 2-4 della legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali [LSN; RS 725.11]).
Le strade nazionali di prima e seconda classe sono soggette alla tassa di cui all'articolo 2 della legge del 19 marzo 2010 sul contrassegno stradale (LUSN; RS 741.71), mentre ne sono esenti quelle di terza classe. Per beneficiare di un esonero un tratto dovrebbe essere spostato in quest'ultima categoria oppure stralciato dal NEB.
2. No.
3. Il Consiglio federale ritiene che compatibilmente al principio della parità di trattamento di tutti gli utenti e di tutte le regioni non sia opportuno stabilire deroghe all'obbligo della vignetta. Le città e i Comuni interessati da spostamento del traffico possono rimediarvi attraverso interventi specifici sulla propria rete stradale, quali ad esempio misure di moderazione del traffico o limitazioni al transito.
Risposta del Consiglio federale.