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21.3401 · Mozione · 2021-03-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Mediante una modifica dell'articolo 54 della legge sull'agricoltura (LAgr) il Consiglio federale è incaricato di adeguare i contributi per singole colture, affinché anche a favore di favette, piselli proteici e lupini per l'alimentazione umana siano versati pagamenti diretti di 1000 franchi per ettaro e anno.

Begründung

I contributi per singole colture disciplinati nell'articolo 54 della legge sull'agricoltura attualmente vengono versati soltanto per favette, piselli proteici e lupini coltivati a scopo foraggero. Di conseguenza, un agricoltore che coltiva ad esempio lupini per l'alimentazione umana non ha diritto a pagamenti diretti per la superficie, ma li riceve se li coltiva per l'alimentazione animale.

Attualmente, però, si registra uno boom straordinario, e meritato, proprio dei legumi e delle colture proteiche di tutti i tipi per l'alimentazione umana. Queste colture efficienti dal profilo dell'impiego delle risorse, coltivabili a livello locale e con un prezioso profilo nutritivo stanno diventando una componente sempre più importante dell'alimentazione umana e assicurano un apporto sufficiente di proteine. Anche diverse PMI del settore alimentare svizzero vorrebbero produrre utilizzando una quota maggiore di legumi indigeni, ma al momento le quantità coltivate sono ancora insufficienti.

La presente mozione punta a eliminare la disparità di trattamento esistente tra le singole colture per l'alimentazione umana e quelle destinate alla produzione di alimenti per animali, sostenendo di conseguenza gli agricoltori innovativi che vogliono concentrarsi maggiormente sulla produzione di alimenti per il consumo diretto, dando un contributo decisivo al grado di autoapprovvigionamento della Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 54 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) è stato modificato nel quadro dell'evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017. Nel relativo messaggio (FF 2012 1757), il Consiglio federale aveva spiegato che i contributi per singole colture sarebbero stati introdotti allo scopo di conseguire un'adeguata sicurezza dell'approvvigionamento con colture direttamente o indirettamente rilevanti per l'alimentazione umana che godevano di una protezione doganale comparativamente bassa. Il progetto di modifica dell'articolo 54 capoverso 1 LAgr prevedeva soltanto la vigente lettera a, che autorizza la Confederazione a versare contributi per singole colture per mantenere la capacità di produzione e la funzionalità di singole filiere di trasformazione per garantire un approvvigionamento adeguato della popolazione.

La lettera b è stata aggiunta durante il dibattito parlamentare al fine di sancire esplicitamente nella LAgr la possibilità di versare contributi per singole colture onde garantire un approvvigionamento adeguato di alimenti per animali da reddito. Per il versamento di contributi per singole colture a favore delle leguminose per l'alimentazione umana, non è necessaria alcuna modifica della LAgr.

In virtù dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui contributi per singole colture (RS 910.17), la Confederazione versa contributi per singole colture per diversi semi oleosi, sementi di patate, mais, graminacee e leguminose da foraggio, soia, barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero, nonché favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero.

Gli alimenti di origine vegetale acquisiscono una valenza sempre maggiore in un'alimentazione umana sostenibile ed equilibrata. L'Ufficio federale dell'agricoltura esaminerà dunque l'attuale impostazione dei contributi per singole colture e altri strumenti di politica agricola in vista delle prossime modifiche di ordinanza onde tener conto di questa evoluzione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.