21.3616 · Interpellanza · 2021-06-01
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale ha calcolato a quanto rischiano di ammontare le perdite fiscali causate dal telelavoro svolto all'estero?
Intende introdurre una base legale nel diritto nazionale per poter tassare i giorni lavorativi prestati all'estero, nel caso in cui la convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) in questione attribuisca alla Svizzera il diritto di imposizione? Se sì, quando dovrebbe entrare in vigore questa disposizione?
Sono in corso tentativi di rinegoziare le CDI concluse dalla Svizzera in modo che i giorni lavorativi prestati in telelavoro all'estero possano essere tassati nel nostro Paese?
Il crescente ricorso al telelavoro crea confusione nell'applicazione della regolamentazione concernente i frontalieri, poiché non è chiaro dopo quanti giorni di telelavoro decada questo status. Il Consiglio federale prevede di condurre negoziati al riguardo con gli Stati confinanti, in modo da assicurare la certezza del diritto?
Ha inoltre intenzione di rinegoziare l'importo della compensazione per la Svizzera?
Begründung
A causa della pandemia di COVID-19 il telelavoro è aumentato notevolmente anche nel contesto internazionale ed è probabile che tale tendenza si confermi anche dopo la pandemia. Questa situazione determina il trasferimento di una parte del sostrato fiscale in altri Paesi perché la Svizzera non ha il diritto di tassare i giorni lavorativi prestati all'estero da persone non residenti (art. 5 cpv. 1 lett. a LIFD). Soprattutto nell'Amministrazione centrale o nelle imprese parastatali, dove il telelavoro è particolarmente diffuso, le CDI concluse dalla Svizzera le attribuirebbero, a seconda dei casi, il diritto di imposizione. Questo diritto però non viene esercitato pienamente per mancanza di una base legale nel diritto nazionale. Ciò è ancora più sconcertante se si pensa che la popolazione svizzera finanzia questi stipendi con le proprie tasse.
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1: le conseguenze fiscali a lungo termine per la Svizzera di una maggiore diffusione del telelavoro dipenderanno da diversi fattori. Tra questi, si può menzionare la propensione dei lavoratori frontalieri a esercitare l'attività lucrativa dal proprio Stato di residenza, i vincoli legati alla regolamentazione applicabile in materia di sicurezza sociale (cfr. allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone) e le restrizioni che potrebbero imporre alcuni datori di lavoro tenuto conto del rischio, per questi ultimi, che gli Stati di residenza dei lavoratori rivendichino l'esistenza di uno stabilimento d'impresa e quindi un assoggettamento a titolo d'imposta sull'utile. A causa di queste interconnessioni è difficile prevedere, in questa fase, in quale misura il telelavoro sarà ancora diffuso una volta revocate le restrizioni sanitarie. Alla luce di quanto esposto, l'Esecutivo ritiene che una stima delle eventuali perdite fiscali sia prematura in questo momento.
Ad domande 2 e 3: il Consiglio federale sta esaminando le conseguenze del crescente ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri e sta valutando le possibili opzioni per limitare le eventuali perdite fiscali. Ciò implica una valutazione congiunta del diritto interno e del diritto convenzionale e può anche richiedere scambi di opinioni con gli Stati partner.
Ad domanda 4: nel periodo della pandemia, la Svizzera ha concluso accordi amichevoli con la Germania, la Francia, l'Italia e il Liechtenstein in base ai quali il telelavoro svolto durante la pandemia non influisce sull'imposizione dei redditi da attività lucrativa conseguiti dai lavoratori frontalieri. In linea di principio, questi accordi sono limitati alla durata delle raccomandazioni sanitarie e non sono destinati a essere rinnovati una volta revocate le restrizioni. Quando la validità di questi accordi terminerà, la certezza giuridica sarà garantita dalle disposizioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e, se necessario, da accordi amichevoli conclusi per evitare problemi nella loro applicazione.
Ad domanda 5: il Consiglio federale intrattiene un regolare scambio di opinioni con i Paesi limitrofi sui regimi applicabili per l'imposizione dei redditi da attività lucrativa transfrontaliera. La questione della ripartizione fiscale è parte integrante di questi scambi.
Risposta del Consiglio federale.