21.3771 · Interpellanza · 2021-06-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'articolo 41 capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA), per creare e per modificare ostacoli alla navigazione aerea occorre un'autorizzazione dell'UFAC. "L'UFAC la rilascia se sono adottate le necessarie misure di sicurezza".
Nell'autorizzazione per il parco eolico di Grenchenberg (a 5 km di distanza dagli impianti di sicurezza aerea dell'aerodromo di Grenchen) l'UFAC afferma che l'impianto di energia eolica è stato autorizzato, nonostante si situi nel raggio d'azione di due sistemi elettronici aeronautici locali. Inoltre spiega che a causa delle caratteristiche territoriali della Svizzera, non è possibile rispettare le distanze di sicurezza applicate per questo tipo di impianto in altri Paesi, visto che tali requisiti impedirebbero di fatto lo sviluppo dell'energia eolica in Svizzera.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande sul tema:
1. È vero che l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (OACI), di cui fa parte anche la Svizzera, nella direttiva ICAO EUR DOC 015 fissa una distanza minima di sicurezza pari a 15 km tra le turbine eoliche e gli impianti di sicurezza aerea?
2. I requisiti della direttiva summenzionata rientrano nella categoria delle "necessarie misure di sicurezza", di cui all'articolo 41 capoverso 1 LNA?
3. Le distanze minime di sicurezza dell'OACI sono eccessive?
4. È opportuno ridurre le distanze minime di sicurezza (nel caso del parco eolico di Grenchenberg da 15 a 5 km), proprio nel nostro Paese, caratterizzato da montagne e colline?
5. Per quanto riguarda la riduzione delle distanze minime di sicurezza tra impianti eolici e impianti di sicurezza aerea, l'UFAC ha analizzato l'aspetto della sicurezza dal punto di vista scientifico e tenendo conto delle caratteristiche territoriali della Svizzera?
6. In caso affermativo, è possibile consultare i relativi rapporti?
7. Negli ultimi dieci anni quante volte l'UFAC ha rilasciato questo tipo di autorizzazione che prevede distanze di sicurezza ridotte?
8. Il diritto aeronautico svizzero contempla la possibilità di deroghe per ridurre le distanze minime di sicurezza?
9. In caso negativo, com'è riuscito a farlo l'UFAC?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1 e 2:
La direttiva "ICAO EUR DOC 015 - European Guidance Material on Managing building Restricted Areas" contiene raccomandazioni su come procedere nell'analisi delle potenziali interferenze prodotte dalle costruzioni, come ad esempio gli impianti eolici, sugli impianti di sicurezza aerea. Nella direttiva viene definita un'area o distanza di prova per ogni possibile impianto di sicurezza aerea, la cui grandezza però varia a seconda del tipo di impianto di sicurezza aerea da proteggere e quindi non è sempre di 15 km né per gli impianti eolici né per altri tipi di costruzioni. Se una costruzione pianificata invade l'area di prova, si valuta la sua interferenza sull'impianto di sicurezza aerea interessato. Se la verifica rivela un'interferenza che peggiorerebbe la qualità del segnale e quindi ridurrebbe la sicurezza aerea, Skyguide, il DDPS o l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera raccomandano di rifiutare la realizzazione della struttura in questione. Le "misure di sicurezza" di cui all'articolo 41 capoverso 1 LNA sono le condizioni da rispettare per poter costruire un oggetto, e la suddetta direttiva dell'OACI non è una di queste condizioni, bensì costituisce piuttosto la base per la valutazione.
Ad 3 e 4:
Secondo l'UFAC queste distanze o aree di prova sono appropriate. Tuttavia, applicarle in generale come distanze di sicurezza obbligatorie nel caso degli impianti eolici sarebbe sproporzionato e non corrisponderebbe allo spirito della direttiva, poiché l'interferenza tecnica con gli impianti di sicurezza aerea o la protezione fornita dalla topografia non lo richiedono.
Anche nel caso del parco eolico di Grenchenberg sono state applicate le distanze di prova previste dalla direttiva ICAO EUR DOC 015. Skyguide, la società svizzera per i servizi della navigazione aerea, ha esaminato il progetto anche tenendo conto delle procedure del volo strumentale e degli impianti di sicurezza aerea. Inoltre, chiarimenti supplementari con la Military Aviation Authority (MAA) hanno rivelato che non viene interessato nessun sistema delle Forze aeree. Il futuro parco eolico sul Grenchenberg non porterà quindi ad alcun deterioramento della qualità del segnale degli impianti di sicurezza aerea.
Ad 5 e 6:
Per valutare le distanze di sicurezza necessarie nel caso degli impianti eolici, vengono effettuate analisi scientifiche che tengono conto delle condizioni topografiche specifiche di ogni singolo caso. Nel 2016 Skyguide ha realizzato un centro di competenza per l'energia eolica, che da allora ha permesso di migliorare la modellizzazione delle influenze dei parchi eolici sugli impianti di sicurezza aerea. Nel confronto internazionale la metodologia di Skyguide risulta essere appropriata ed efficace. Le interferenze generate dagli impianti eolici possono quindi essere valutate in modo affidabile già nella fase di pianificazione.
Fatte salve le prescrizioni della legge federale sulla trasparenza (LTras; RS 152.3), queste verifiche possono essere visionate.
Ad 7:
Basandosi sui modelli esatti di Skyguide, dal 2016 è stato possibile in quattro casi discostarsi dalle distanze di prova previste dalla direttiva ICAO EUR DOC 015. Degli impianti approvati prima del 2016, la maggior parte sono già in funzione e non sono note interferenze.
Ad 8 e 9:
Il diritto aeronautico svizzero non prevede eccezioni specifiche, poiché secondo la direttiva ICAO EUR DOC 015 queste distanze devono essere considerate come distanze di prova o aree di prova e non come distanze di sicurezza obbligatorie.
Risposta del Consiglio federale.