21.4384 · Mozione · 2021-12-07
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di precisare in un'ordinanza le disposizioni della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), il cui scopo è proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti (art. 1 cpv. 1 LPAmb), per proteggerli contro l'inquinamento luminoso. L'inquinamento luminoso danneggia anche gli ambienti naturali o gli spazi vitali degni di protezione che ospitano gruppi di animali fotosensibili. Per tale ragione occorre precisare anche le esigenze sancite dall'ordinanza negli atti normativi seguenti: legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) o legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0).
Begründung
Le emissioni luminose, note anche come inquinamento luminoso, designano la luce artificiale superflua che influisce negativamente sul paesaggio notturno, la diversità delle specie e l'essere umano.
Il 27 ottobre 2021, l'UFAM ha pubblicato le "Raccomandazioni per la prevenzione delle emissioni luminose" ed evidenziato le loro conseguenze per l'uomo, la natura (fauna, flora e ambienti naturali) e il paesaggio notturno.
L'inquinamento luminoso è pertanto la forma di inquinamento ambientale più frequente e probabilmente quella in più rapido aumento. Infatti, registra una crescita annuale pari a circa il 6 per cento ed è considerato come una delle principali minacce per la biodiversità.
A livello federale, diversi testi legislativi esigono la protezione dell'uomo, della fauna, della natura e dell'ambiente dalle immissioni luminose (LPAmb, LPN, LCP, LFSP e LPT). Contrariamente ad altri settori ambientali, finora questa protezione non è stata concretizzata in un'ordinanza.
Il Consiglio federale ha infatti per il momento legiferato solo nel campo delle radiazioni non ionizzanti, adottando la relativa ordinanza (ORNI; RS 814.710). Lo scopo di detta ordinanza è proteggere l'uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose o moleste. Tuttavia, disciplina solo la limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz (radiazioni) prodotte durante l'esercizio di impianti fissi.
Il campo di applicazione dell'ordinanza menzionata in precedenza non copre quindi né la frequenza, compresa tra 384 et 789 terahertz (THz), né la lunghezza d'onda, compresa tra 780 e 380 nanometri, della luce visibile.
Tuttavia, tenuto conto della constatazione allarmante dell'UFAM sulle conseguenze negative dell'inquinamento luminoso su uomo, natura e paesaggio notturno, il Consiglio federale è invitato a legiferare. Potrebbe ad esempio integrare la luce visibile nell'ORNI esistente.
Legiferando in tal senso, il Consiglio federale colmerebbe una lacuna al momento considerata soltanto in parte da qualche giurisprudenza federale che tratta solo casi specifici.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel 2013, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sugli effetti della luce artificiale sulla diversità delle specie e sull'uomo in risposta al postulato 09.3285 Moser. Con tale rapporto ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esaminare la possibilità di completare l'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1) allo scopo di regolamentare meglio l'inquinamento luminoso. Al termine dell'analisi del DATEC, nel 2018 il Consiglio federale ha rinunciato all'integrazione nell'OPN di disposizioni sulle emissioni luminose poiché ritiene che le disposizioni vigenti sono sufficienti per proteggere le specie e gli ambienti naturali.
Al contempo, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di aggiornare il relativo aiuto all'esecuzione dell'Ufficio federale sull'ambiente (UFAM). Il nuovo aiuto all'esecuzione dell'UFAM sulla prevenzione delle emissioni luminose pubblicato il 27 ottobre 2021 consente alle autorità competenti di adottare misure volte a limitare l'inquinamento luminoso. Migliora la limitazione preventiva delle emissioni attraverso strumenti e valori indicativi che consentono di valutare l'effetto molesto delle immissioni luminose sull'uomo.
Secondo il Consiglio federale, le conoscenze scientifiche sui rischi della luce artificiale non bastano per stabilire valori limite giuridicamente vincolanti in un'ordinanza. L'applicazione delle raccomandazioni consente di acquisire esperienza pratica. Il Consiglio federale ritiene che sia opportuno attendere i risultati emersi da dette esperienze.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.