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21.4495 · Interpellanza · 2021-12-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il diritto in materia di assicurazioni sociali prevede regole particolari per le ricadute e i postumi tardivi. Spetta infatti all'assicurazione che aveva coperto il primo evento assicurare le conseguenze di nuovi eventi ad esso dovuti, in termini sia di spese di guarigione sia di perdita di guadagno.

Le ricadute e i postumi tardivi possono derivare da eventi molto lontani nel tempo, risalenti anche a vari decenni prima. Le basi di calcolo per la perdita di guadagno assicurata sono spesso obsolete e l'assicurato non può più contare su una copertura assicurativa compatibile con il suo tenore di vita e i suoi bisogni attuali. A volte capita persino che al momento del primo evento l'assicurato non beneficiasse neppure di una copertura assicurativa contro la perdita di guadagno in caso di malattia. In circostanze del genere, una persona oggi perfettamente assicurata potrebbe ritrovarsi a chiedere l'aiuto sociale per eventi risalenti all'adolescenza o all'infanzia.

Ne consegue un'importante incertezza giuridica per coloro che non possono assicurarsi appieno contro tutti i rischi di infortunio o malattia.

1. Il Consiglio federale non pensa che l'attuale regime di copertura delle ricadute e dei postumi tardivi, seppure comprensibile nella logica assicurativa, ponga gravi problemi individuali concreti che meritano una soluzione?

2. Quale soluzione vede per porre rimedio al problema delle ricadute e dei postumi tardivi, per esempio con un sistema basato sulla prescrizione dei termini?

3. Quante persone in Svizzera sono interessate ogni anno da ricadute o postumi tardivi? Il Consiglio federale sa quante sono le persone che subiscono ricadute o postumi tardivi con conseguenze realmente problematiche sul reddito?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In caso di evento assicurato ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), l'assicuratore è tenuto a risponderne a tempo indefinito. L'obbligo di prestazione da parte sua scatta quindi anche in caso di ricadute e postumi tardivi per l'intero catalogo di prestazioni previste dalla legge. In questi casi, l'assicuratore assume dunque sia le spese di cura sia l'eventuale perdita di guadagno. Se subentra un'incapacità al lavoro, versa l'indennità giornaliera legale. Per l'incapacità al lavoro totale, questa indennità ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato ed è ridotta proporzionalmente per l'incapacità parziale. In caso di ricadute e postumi tardivi è determinante il salario percepito immediatamente prima della ricomparsa delle sequele dell'infortunio (art. 23 cpv. 8 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni [OAINF; RS 832.202]).

Per le malattie coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), non vi è un obbligo di prestazione a tempo indefinito a carico dell'assicuratore originariamente competente. Se si verificano ricadute o postumi tardivi è sempre l'assicuratore malattie attuale a doverne rispondere. L'AOMS rimborsa esclusivamente le spese di cura e non versa indennità di perdita di guadagno.

In caso di malattia, il datore di lavoro ha tuttavia l'obbligo di continuare a versare il salario secondo il diritto delle obbligazioni (CO; RS 220). Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore l'intero salario per un determinato lasso di tempo, fissato per scaglioni a seconda della durata del rapporto di lavoro (art. 324a CO; scala zurighese, bernese o basilese). In sostituzione di quest'obbligo, i datori di lavoro concludono spesso assicurazioni di indennità giornaliera per malattia ai sensi della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1) o della LAMal. Molti contratti collettivi di lavoro prescrivono la conclusione di un contratto di assicurazione di questo tipo. Per l'incapacità al lavoro totale, l'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato ed è ridotta proporzionalmente per l'incapacità parziale. Solitamente la durata della prestazione è di 720 o 730 giorni nell'arco di 900 giorni. In caso di ricaduta entro un determinato numero di giorni, le indennità giornaliere corrisposte inizialmente rientrano nel calcolo della durata massima delle prestazioni. Altrimenti, le ricadute o i postumi tardivi sono considerati come un nuovo caso e il calcolo della durata della prestazione ricomincia da zero. Le condizioni di copertura concrete dell'assicurazione di indennità giornaliera per malattia sono indicate nelle condizioni generali di assicurazione (CGA) delle singole compagnie.

Il Consiglio federale ritiene che, per quanto riguarda ricadute e postumi tardivi, il sistema sia appropriato e non servano soluzioni alternative.

2. Dal punto di vista del Consiglio federale non sono necessarie soluzioni basate sulla prescrizione dei termini.

3. In assenza di dati specifici sul numero annuo dei casi di ricadute e postumi tardivi a seguito di infortunio o malattia e sulle relative conseguenze economiche, il Consiglio federale non è in condizione di fornire indicazioni quantitative.

Risposta del Consiglio federale.