21.4609 · Interpellanza · 2021-12-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
1. Anche se in Svizzera sarebbe vietato, nel commercio al dettaglio vengono tuttora venduti prodotti agricoli a prezzi inferiori a quelli di produzione. Questa e altre pratiche commerciali sleali vengono affrontate con la direttiva UE (2019/633) in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (Unfair Trading Practices, UTP), la quale sancisce per la prima volta l'equità nel commercio delle derrate alimentari. Le pratiche sleali, ben lungi dalle buone pratiche commerciali del settore, che contravvengono al principio della buona fede e dei processi commerciali leciti nonché imposte unilateralmente a un partner commerciale, possono essere vietate con una clausola generale esaustiva. Il Consiglio federale come prevede di impedire le pratiche commerciali sleali nel settore agricolo svizzero?
2. Nell'ambito della direttiva UE, Austria, Spagna e Germania hanno istituito un servizio di mediazione indipendente che verifica in modo anonimo le pratiche commerciali, i prezzi da dumping e gli abusi salariali e remunerativi nella filiera agricola e alimentare. Tale servizio si occupa di documentare i casi ed eventualmente di punire o sanzionare i colpevoli oppure li inoltra alle autorità competenti. Sarebbe un'opzione istituire anche in Svizzera uno sportello neutrale di questo tipo al quale possano rivolgersi produttori, distributori o lavoratori?
3. Oxfam Deutschland ha stilato un elenco contenente 100 richieste di sconti e condizioni sleali ricorrenti nel commercio al dettaglio delle derrate alimentari (contratti capestro). Il Consiglio federale ritiene opportuno stilare un elenco di questo tipo e condurre un'analisi simile per la Svizzera, così da creare la trasparenza più che mai necessaria in questo frangente? Se no, quale sarebbe l'alternativa?
4. Nell'ambito della direttiva viene istituito anche un servizio di osservazione dei prezzi, il cui compito è stabilire prezzi indicativi che permettano di coprire i costi, ovvero di garantire il minimo vitale (valori indicativi per "prezzi minimi"). Inoltre, esso svolge analisi sui prezzi e sui costi di produzione lungo le catene del valore alimentari che rivestono una notevole valenza per gli agricoltori, i lavoratori o i consumatori. Il Consiglio federale è propenso a istituire un servizio di osservazione dei prezzi di questo tipo che vada a integrare il servizio di monitoraggio del mercato dell'UFAG?
Begründung
La direttiva europea (2019/633) (Unfair Trading Practices, UTP) è stata approvata dal Consiglio dei ministri ad aprile 2019 ed è entrata in vigore il 1° maggio 2019, sancendo così per la prima volta il principio dell'equità nel commercio delle derrate alimentari. In virtù di questa direttiva, le pratiche che si scostano dalle buone pratiche commerciali possono essere vietate per mezzo di una clausola generale.
In questo contesto Oxfam Deutschland ha stilato un elenco contenente 100 richieste di sconti e condizioni sleali ricorrenti nel commercio al dettaglio delle derrate alimentari. Un elenco e un'analisi di questo tipo potrebbero essere utili anche in Svizzera per identificare gli affari fraudolenti soprattutto nel settore agroalimentare. Inoltre, è necessario un servizio di mediazione indipendente che verifichi le pratiche commerciali, i prezzi da dumping e gli abusi salariali e remunerativi. Esso deve poter anche documentare i casi ed eventualmente punire e sanzionare i colpevoli oppure inoltrarli alle autorità competenti.
La pressione sui prezzi alla produzione è un tema ricorrente da decenni. Ogni giorno 2-3 fattorie chiudono i battenti. A seconda del prodotto, ai contadini rimangono solo da 34 a 52 centesimi. I prezzi alla produzione spesso non coprono i costi di produzione e il potere dei pochi, ma dominanti, grandi distributori e addetti alla trasformazione fa sì che non si riesca a spuntare prezzi equi che abbiano un impatto diretto anche sui redditi.
Nell'ambito della direttiva viene quindi istituito anche un servizio di osservazione dei prezzi, il cui compito è stabilire prezzi indicativi che permettano di coprire i costi, ovvero di garantire il minimo vitale (valori indicativi per "prezzi minimi"). Una maggiore equità è il presupposto per partenariati commerciali trasparenti, affidabili e duraturi. Finanziamenti preliminari, premi di coltivazione o prezzi minimi equi fissati a livello contrattuale con mesi o un anno di anticipo creano condizioni quadro economiche che rafforzano le molteplici strutture contadine.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Già oggi, in virtù della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), è possibile procedere contro comportamenti sleali o pratiche d'affari ingannevoli. Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci ed evidenzia particolarmente quest'offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti (art. 3 cpv. 1 lett. f LCSI). In caso di pratiche illecite da parte di imprese che dominano il mercato si applica la legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli (legge sui cartelli, LCart; RS 251).
Le pratiche di imprese che dominano il mercato sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l'accesso o l'esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali (art. 7 cpv. 1 LCart). Un esempio in merito è l'imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate (art. 7 cpv. 2 lett. c, in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 LCart).
2. Esistono già diverse autorità a cui denunciare pratiche commerciali sleali, prezzi da dumping, violazioni delle condizioni di lavoro e abusi salariali. Secondo l'articolo 2 della legge del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), è sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti. La SECO è responsabile dell'attuazione della LCSl.
Le pratiche illecite di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa (art. 7 cpv. 2 lett. d LCart) rientrano nelle competenze della Commissione della concorrenza. I prezzi da dumping possono in certe circostanze rappresentare una vendita sotto prezzo diretta contro determinati concorrenti ed essere quindi qualificati come una pratica illecita ai sensi dell'articolo 7 LCart.
Il controllo delle condizioni di lavoro e dei salari in Svizzera è svolto da due tipologie di commissioni. In primo luogo, dalle commissioni paritetiche (CP) composte dalle parti sociali (cioè sindacati e associazioni dei datori di lavoro), cui spetta sorvegliare i settori di attività coperti da un contratto collettivo di lavoro. In secondo luogo, dalle cosiddette commissioni tripartite (CT), composte da rappresentanti dello Stato e delle parti sociali, che sorvegliano i settori in cui non esiste un contratto collettivo di lavoro (art. 360b CO). Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario istituire un servizio di mediazione che funga da sportello neutrale al quale possano rivolgersi produttori, distributori o lavoratori.
3. Già oggi è possibile segnalare alla Commissione della concorrenza le pratiche illecite di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa (art. 7 cpv. 2 lett. d LCart), come ad esempio l'imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate (art. 7 cpv. 2 lett. c, in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 LCart). Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario condurre un'analisi sulle richieste di sconti e condizioni sleali in Svizzera.
4. Secondo l'articolo 8a della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti. Non spetta quindi alla Confederazione fissare prezzi indicativi. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario istituire un servizio di osservazione dei prezzi che vada a integrare il servizio di monitoraggio del mercato esistente.
Risposta del Consiglio federale.