21.525 · Iniziativa parlamentare · 2021-12-16
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Il Codice penale deve essere completato in modo tale che l'utilizzo o la diffusione in pubblico di simboli di discriminazione razziale, in particolare simboli del nazionalsocialismo o loro varianti, quali bandiere, distintivi, emblemi, slogan o forme di saluto od oggetti che rappresentano o contengono tali simboli o le varianti, sia punibile con una multa, anche se sono mostrati senza carattere pubblicitario.
Tale disposizione non si applica all'utilizzo o alla diffusione in pubblico di tali simboli od oggetti a fini culturali o scientifici degni di protezione.
Come avviene per le revisioni del Codice penale che prevedono norme parallele nel Codice penale militare, anche il CPM deve essere modificato di conseguenza.
Begründung
Ai sensi dell'articolo 261bis CP (discriminazione razziale), la propagazione di un'ideologia razzista come il nazionalsocialismo costituisce una discriminazione razziale punibile. Per "propagazione" si intendono la pubblicità o la propaganda. Chi invece utilizza un simbolo di discriminazione razziale in pubblico soltanto per esprimere la propria posizione razzista nei confronti di persone con le stesse opinioni o di terzi non coinvolti non è ancora perseguibile. Ciò che è richiesto è piuttosto che il gesto abbia lo scopo di influenzare terzi a favore dell'ideologia razzista nella pubblicità - oggi l'esposizione pubblica di simboli di discriminazione razziale senza carattere pubblicitario è consentita.
In particolare, gli estremisti di destra sono attualmente impuniti se usano tra di loro il saluto nazista. Solo chi usa il gesto per pubblicizzare il nazionalsocialismo infrange la legge. Nel 2013, ad esempio, il Tribunale federale ha stabilito che esibire il saluto nazista in occasione di un evento del Pnos (Partito dei nazionalisti svizzeri) nell'agosto 2010 sul Grütli non era un atto di discriminazione razziale perché il gesto dell'interessato non era inteso a fare propaganda presso terzi e a conquistarli all'ideologia del nazionalsocialismo (TF 6B_697/2013). Il caso di un ufficiale di Swisscoy, che nel 2017 ha mostrato gesti nazisti mentre era in servizio, ha occupato i tribunali per quattro anni. Dopo che la giustizia militare ha denunciato l'ufficiale con l'accusa di discriminazione razziale, il Tribunale militare lo ha assolto. La sua sentenza è stata confermata dal Tribunale militare d'appello. Solo il Tribunale militare di cassazione è giunto alla conclusione che si sia configurata la fattispecie penale della discriminazione razziale. A fine novembre 2021 si è giunti finalmente a una condanna.
Entrambi i casi mostrano che sono necessari chiarimenti giuridici e precisazioni. L'utilizzo e la diffusione di simboli di discriminazione razziale devono essere punibili, anche se sono mostrati in pubblico senza carattere pubblicitario.