22.3020 · Mozione · 2022-02-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) come segue:
Art. 4 Condizioni di partecipazione e criteri di idoneità
1 Il committente può delegare l'esecuzione dei controlli relativi alla parità salariale e a una protezione efficace contro il mobbing e le molestie sessuali segnatamente all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU). L'UFU definisce i dettagli dei controlli in una direttiva. Il committente può trasmettere all'UFU l'autodichiarazione degli offerenti relativa all'osservanza della parità salariale.
Una minoranza della Commissione (Friedli Esther, Aeschi Thomas, Amaudruz, Burgherr, Dettling, Feller, Gössi, Regazzi, Ritter, Schneeberger, Steinemann, Tuena) propone di respingere la mozione.
Begründung
Attualmente la legislazione sugli appalti pubblici prevede che le commesse siano aggiudicate soltanto alle imprese che osservano le "disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e delle condizioni di lavoro". Ciò presuppone anche il rispetto della legge sul lavoro, in particolare la tutela dell'integrità personale dei lavoratori che vi è disciplinata e che si riferisce anche ai casi di mobbing o di violenza sessuale.
Tuttavia, le molestie sessuali sul posto di lavoro non sono rare. L'ultimo studio nazionale del 2009 ha rilevato che il 28,3 per cento delle donne e il 10 per cento degli uomini sono stati molestati sessualmente almeno una volta durante la loro vita lavorativa e che due terzi delle imprese interpellate non avevano adottato misure in materia di protezione contro le molestie sessuali, sebbene fossero legalmente obbligate a farlo come datori di lavoro.
È sconcertante che commesse pubbliche vengano aggiudicate a imprese che non rispettano i requisiti di legge. Il complemento proposto nell'articolo 4 capoverso 1 OAPub consente di semplificare il controllo dei meccanismi di protezione efficaci prima di un'aggiudicazione avvalendosi della competenza dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo. Al tempo stesso, i servizi di aggiudicazione saranno più consapevoli della necessità di informare gli appaltatori sui meccanismi di protezione applicati e, se del caso, di controllarli.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La tutela della salute dei lavoratori è di competenza dei datori di lavoro. L'articolo 6 capoverso 1 della legge sul lavoro (RS 822.11) obbliga il datore di lavoro a prendere tutti i provvedimenti necessari per la tutela della salute fisica e psichica come pure dell'integrità personale dei lavoratori. Le aziende devono adottare misure di prevenzione adeguate contro i rischi psicosociali causati da violazioni dell'integrità personale come il mobbing e le molestie sessuali.
Anche la legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1) sancisce esplicitamente che la molestia sessuale rientra nel divieto di discriminazione (art. 4 LParl) e prevede il diritto a un'indennità qualora il datore di lavoro non abbia adottato le precauzioni che ragionevolmente si potevano pretendere da lui per evitare simili comportamenti o porvi fine (art. 5 cpv. 3 LPar). Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni legali, è stata istituita una procedura di conciliazione dinanzi ad autorità di conciliazione specializzate.
Per la Confederazione in quanto committente di appalti pubblici, la tutela della salute dei lavoratori è molto importante. Le commesse pubbliche sono pertanto aggiudicate soltanto a offerenti che osservano "le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti".
Nel quadro della procedura di aggiudicazione, il committente deve garantire che l'offerente adempia i requisiti definiti nel bando. Esso indica nella documentazione del bando le prove da presentare e il momento in cui produrle. Inoltre, i comportamenti non conformi alle disposizioni legali possono essere sanzionati sulla base di accordi adeguati stabiliti nei contratti d'appalto, in particolare attraverso pene convenzionali. Queste spiegazioni mostrano chiaramente che le disposizioni legali sono sufficienti e che la tutela integrale della salute, compresa la protezione contro il mobbing e le molestie sessuali, è adeguatamente presa in considerazione nelle commesse pubbliche. Il Consiglio federale è pertanto dell'opinione che una modifica dell'ordinanza sugli appalti pubblici, in vigore da un anno, non sia né necessaria né opportuna.
Ritiene che per sostenere la protezione contro il mobbing e le molestie sessuali, come richiesto nella mozione, sia necessario prestare particolare attenzione all'applicazione delle prescrizioni legali da parte dei datori di lavoro. In questo contesto occorre rinviare al tema d'esecuzione prioritario relativo ai rischi psicosociali sul posto di lavoro, trattato dal 2014 al 2018 dalla SECO e dagli ispettorati cantonali del lavoro e per il quale sono stati approntati numerosi ausili (opuscoli, liste di controllo ecc.).
L'esecuzione della legge sul lavoro e delle pertinenti ordinanze, compresi i controlli nelle aziende, la consulenza e le informazioni per i datori di lavoro e i lavoratori, compete agli ispettorati cantonali del lavoro. Di conseguenza, i controlli in relazione al mobbing e alle molestie sessuali non rientrano nella sfera di competenza dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.