22.3572 · Interpellanza · 2022-06-09
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Le specie esotiche invasive hanno un impatto importante sulla nostra economia, sulla nostra biodiversità e sul funzionamento del nostro ecosistema. Il Consiglio federale ha adottato alcuni anno or sono delle misure per lottare contro questo flagello. Alcune questioni rimangono tuttavia ancora in sospeso.
1. Nel 2016, il Consiglio federale ha adottato una strategia di lotta contro le specie esotiche invasive. Quali sono i risultati ottenuti dalla sua attuazione?
2. A che punto è l'armonizzazione delle basi legali scaturite dall'adozione di tale strategia?
3. Quale è il costo economico dei danni causati in Svizzera dalle specie esotiche invasive?
4. L'inventario delle specie esotiche invasive risale al 2006. Quando il Consiglio federale intende aggiornarlo?
5. Quali sono i mezzi finanziari e le risorse umane messi a disposizione per consentire l'identificazione tempestiva delle specie che rispondono ai criteri di specie esotiche invasive?
6. L'attuazione dei divieti legati alle specie esotiche invasive è di competenza dei Cantoni. Il Consiglio federale intende stanziare i mezzi per i Cantoni stipulando ad esempio degli accordi programmatici a sostegno di tali interventi?
7. Il Consiglio federale ritiene necessario intensificare la lotta contro le specie esotiche invasive rendendo, ad esempio, vincolanti le "liste nere" con l'obiettivo di vietare l'importazione di determinate specie?
8. Il cambiamento climatico ha un impatto riconosciuto sulle specie esotiche invasive. Detto cambiamento può favorire la propagazione di specie a carattere invasivo modificando la distribuzione delle specie, riducendo il numero di giornate di gelo e, in modo indiretto, modificando la frequenza e l'intensità degli eventi perturbatori quali le tempeste, le piene o gli incendi boschivi. Come intende il Consiglio federale adattare la sua strategia contro le specie invasive esotiche tenendo conto di questo fattore specifico?
Stellungnahme des Bundesrates
1 e 4. Per attuare la strategia sono stati istituiti canali organizzativi a livello sia federale che cantonale. Inoltre, è stato istituito un gruppo di esperti di tutte le specie esotiche invasive di piante, animali e funghi. Anche le basi scientifiche sono state ulteriormente sviluppate. La pubblicazione dell'aggiornamento della panoramica delle specie esotiche in Svizzera del 2006 e della lista delle specie esotiche invasive è prevista ancora per quest'anno. Inoltre, la classificazione in base al rischio delle specie esotiche invasive viene portata avanti secondo lo schema di classificazione della strategia in un confronto tra esperti e servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni.
2 e 7. Il Consiglio federale ha elaborato un progetto per la modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb: RS 814.01) e lo ha posto in consultazione nel 2019. Questo progetto prevedeva misure contro gli organismi esotici invasivi e comprendeva, tra l'altro, una maggiore prevenzione e un obbligo di lotta su suolo pubblico e privato. Il progetto ha incontrato notevoli resistenze. Per questo motivo, occorre innanzitutto modificare l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911) secondo le basi legali vigenti al fine di vietare la vendita di neofite invasive. Il divieto di vendita impedisce che ulteriori specie esotiche invasive possano finire nell'ambiente e diffondersi. Ciò consente anche di adempiere la mozione Friedl Claudia (19.4615) "Vietare la vendita di neofite invasive".
3. Secondo il rapporto esplicativo sulla summenzionata revisione della LPAmb, si possono presumere in tutta la Svizzera danni annuali pari a circa 170 milioni di franchi. Questa cifra si basa su una valutazione dei danni nell'intero spazio UE, che ammontano a 15 miliardi di euro all'anno. Sono inclusi ad esempio i danni ai settori agricoltura, pesca e silvicoltura, ma anche le ripercussioni sulla salute umana, ad esempio sotto forma di aumento dei costi per il trattamento dell'asma. I danni alla biodiversità non sono tuttavia integrati nella stima, poiché difficili da quantificare.
5. L'istituzione del gruppo di esperti di specie esotiche invasive (cfr. risposta alla domanda 1) ha permesso di creare le strutture organizzative e di personale per poter identificare tempestivamente le specie esotiche invasive e si basa sui centri nazionali di informazione sulle specie. I lavori di identificazione di piante, animali e funghi che arrivano in Svizzera e la valutazione dei danni che provocano sono indennizzati con circa 40 000 franchi all'anno.
Il Servizio fitosanitario federale (SFF), in stretta collaborazione con i Cantoni, è responsabile delle misure di sorveglianza e di lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi per i settori di produzione dell'agricoltura e della silvicoltura. Il nuovo diritto fitosanitario in vigore dal 1° gennaio 2020 ha comportato un inasprimento delle prescrizioni. Le risorse impiegate dalla Confederazione e dai Cantoni per la sorveglianza e la lotta contro gli organismi da quarantena sono state notevolmente aumentate per prevenire meglio o per ridurre ulteriormente l'introduzione e la diffusione di questi organismi nocivi particolarmente pericolosi.
6. L'OEDA prevede già misure di sorveglianza del mercato (art. 48 OEDA). Il divieto di vendita previsto può realizzarsi nel quadro dell'attuazione della sorveglianza del mercato esistente. A tal fine, il Consiglio federale non prevede ulteriori indennità.
8. Il cambiamento climatico può favorire l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive. Questo è quanto affermato nella Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive. Anche la strategia "Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera" fa riferimento a questo legame (cfr. cap. 2.1.8). In entrambe le strategie si tiene quindi conto del legame tra cambiamento climatico e specie esotiche invasive. Va detto che anche nel bosco si può presumere un aumento della presenza di organismi nocivi dovuto al cambiamento climatico. Questa tematica è disciplinata dalla legislazione forestale.
Risposta del Consiglio federale.