22.3666 · Interpellanza · 2022-06-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Generalmente la Confederazione sovvenziona la formazione professionale, al pari di alcuni corsi complementari, ma non è così per gli autisti e i formatori di guida di autovetture. Tale formazione assumerà sempre più rilievo con l'avvento della guida autonoma.
I neopatentati, gli autisti e i formatori sono obbligati a seguire corsi complementari per convalidare l'autorizzazione di guida (2-fasi e OAut), il che è un aspetto positivo per la sicurezza stradale.
Questi devono finanziare l'attestato di partecipazione presso un ente ufficialmente riconosciuto.
D'altra parte l'asa, incaricata dai Cantoni per il controllo qualità dei corsi di formazione complementare obbligatoria (corsi OAut, 2-fasi, perfezionamento per maestri conducenti, animatori, ADR), collabora con una società del Liechtenstein (Kyberna AG), che fa da tramite con i servizi informatici della Confederazione per la registrazione dei corsi nel sistema SARI (servizio di amministrazione e del registro informatizzato).
Queste attività sono molto dispendiose per gli organizzatori dei corsi e i costi si ripercuotono direttamente sul cliente finale, nella fattispecie su neopatentati e autisti nella stragrande maggioranza.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
- La Confederazione non potrebbe assumersi direttamente i costi di suddette prestazioni d'intermediazione informatica?
- Inoltre i neopatentati, spesso studenti o apprendisti, non potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario per la loro formazione di guida, in modo da ritrovarsi quanto prima sul mercato del lavoro?
- Gli autisti, che hanno l'obbligo di seguire i corsi di formazione complementare e continua, non potrebbero ugualmente avere diritto a un sussidio simile?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Né la legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) né la legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) prevedono la possibilità per lo Stato di fornire un sostegno finanziario a neopatentati, autisti o formatori. Secondo il principio di causalità, gli oneri amministrativi e quindi anche i costi delle prestazioni informatiche sono in linea di massima a carico della persona che fruisce di un servizio.
2. Il Consiglio federale ritiene che sovvenzionare neopatentati e in particolare studenti non sia una misura funzionale per ovviare alla carenza di personale qualificato nel settore dei trasporti. La Confederazione e i Cantoni finanziano già oggi le formazioni professionali di base "Autista di veicoli pesanti AFC" e "Autista di veicoli leggeri CFP" (cfr. art. 52 e segg. LFPr).
3. Nel quadro della normativa vigente, è possibile sostenere la formazione professionale continua solo in maniera limitata, a differenza dei corsi professionali di base (cfr. art. 32 LFPr); come tutte le misure in materia di formazione professionale, questo avviene nell'ambito del partenariato tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. Secondo il Consiglio federale non spetta al settore pubblico finanziare la formazione continua degli autisti, bensì è principalmente compito dell'economia, soprattutto dei datori di lavoro, garantire condizioni lavorative migliori. A tal proposito il Consiglio federale adotta e vaglia regolarmente provvedimenti volti alla tutela dei dipendenti; per esempio da inizio 2022 è in vigore il divieto per i camionisti di effettuare riposi settimanali pari o superiori a 45 ore a bordo del veicolo (art. 11 cpv. 6 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 per gli autisti [OLR; RS 822.221]).
Nel complesso l'Esecutivo non ritiene necessario creare una base per fornire un sussidio statale per la formazione continua di neopatentati, autisti o formatori.
Risposta del Consiglio federale.