Lexipedia

22.4034 · Interpellanza · 2022-09-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Quanti sono gli studenti stranieri immatricolati ogni anno in università/politecnici federali (UNI) e scuole universitarie professionali (SUP)/alte scuole pedagogiche (ASP) in Svizzera?

2.Quale importo si assumono i contribuenti per questi studi? Qual è il costo medio per studente?

3. Quali sono il numero e la proporzione degli studenti stranieri che restano in Svizzera al termine dei loro studi in un'UNI o SUP/ASP locale (dopo 1, 3 e 10 anni)?

4. Qual è la proporzione degli studenti stranieri che giungono al termine del loro percorso di studio e ottengono un diploma?

5. Il Consiglio federale è a conoscenza di abusi organizzati o di tentati abusi organizzati al fine di ottenere visti per studenti? Questo problema è qualificato come "corrente" da altre ambasciate svizzere oltre a quella di Delhi?

6. Ritiene che le reti di falsificazione dei documenti tese a ottenere visti per studenti costituiscano un problema ricorrente per la Svizzera? Intende adottare provvedimenti al riguardo e, in caso affermativo, quali?

7. A suo avviso esiste un problema d'immigrazione illegale verso lo spazio Schengen tramite questo canale? Come agisce con i suoi partner europei per contrastare questo fenomeno?

Ringrazio il Consiglio federale di rispondere alle domande 1, 3 e 4 precisando le cifre per gli studenti provenienti dall'UE/AELS e da Stati terzi.

Begründung

Per poter studiare in Svizzera, gli stranieri necessitano di una conferma d'ammissione rilasciata da un istituto formativo di libera scelta. Una volta ottenuto questo documento, possono, a seconda della loro nazionalità, chiedere un permesso di dimora in un Cantone o presentare una domanda di visto presso la competente rappresentanza svizzera.

Dato che i costi legati ai diversi studi sono a carico anzitutto dello Stato, è necessario interessarsi alle ripercussioni dell'accoglienza di numerosi studenti stranieri in UNI e SUP/ASP del nostro Paese. Occorre confrontare le persone giunte dall'UE/AELS e quelle provenienti da Stati terzi.

Inoltre, come rilevato segnatamente dalla NZZ in un articolo del 13 giugno 2022, sembra che molti giovani stranieri - in particolare in Asia - siano disposti a investire forti somme di denaro per procurarsi documenti falsi al fine di ottenere un visto da studente in Europa o in Svizzera. Almeno un'ambasciata svizzera qualificherebbe come "corrente" questo problema. Inoltre, sembra che un numero importante di stranieri entrato nello spazio Schengen interrompa anticipatamente gli studi per poi restare in Europa.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel 2021/2022 54 962 studenti stranieri erano immatricolati in università svizzere o politecnici federali (UNI), di cui 45 898 erano domiciliati all'estero quando hanno ottenuto il titolo di accesso all'insegnamento superiore; il che equivale a un aumento dell'6,8 per cento rispetto all'anno precedente. Nelle scuole universitarie professionali (SUP) e nelle alte scuole pedagogiche (ASP), nel 2021/2022 erano iscritti 19 478 studenti stranieri, di cui 12 352 erano domiciliati all'estero quando hanno ottenuto il titolo di accesso all'insegnamento superiore.

2. Ad eccezione dei politecnici federali, tutte le università pubbliche sottostanno a una tutela cantonale. Le condizioni di ammissione degli studenti e l'ammontare delle tasse universitarie sono di competenza dei vari enti responsabili e delle rispettive università. La maggioranza di esse riscuote dagli studenti stranieri tasse universitarie più elevate rispetto a quelle previste per gli studenti svizzeri (parere del Consiglio federale del 18 agosto 2021 relativo alla mozione 21.3525 "Studenti di medicina stranieri. Nessuna sovvenzione con le imposte"). Non esistono statistiche che indicano separatamente i costi degli studenti stranieri e degli studenti nazionali. Inoltre il costo medio per studente varia considerevolmente a seconda del settore e delle scuole universitarie (UNI, SUP, ASP). La differenza può raggiungere diverse migliaia di franchi svizzeri. Nelle UNI uno posto di studio costa in media tra 9000 e 50 000 franchi svizzeri all'anno. Nelle SUP e nelle ASP i costi variano da 13 200 a 48 000 franchi svizzeri all'anno.

3. Il permesso di soggiorno per studio, formazione o formazione continua è temporaneo e limitato alla durata degli studi o della formazione. Al momento dell'ammissione, lo straniero deve fornire la garanzia, sotto forma di dichiarazione scritta, che lascerà la Svizzera al termine della sua formazione (cfr. art. 5 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20). La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l'interruzione della formazione o della formazione continua può essere autorizzata se le condizioni generali d'ammissione della LStrI sono adempiute (art. 27 cpv. 3 LStrI). Dopo aver conseguito un diploma universitario svizzero, lo straniero può essere autorizzato a soggiornare in Svizzera per una durata di sei mesi al fine di trovare un lavoro qualificato se quest'ultimo riveste un elevato interesse scientifico o economico (art. 21 cpv. 3 LStrI). La regolamentazione del soggiorno rientra nella competenza cantonale. Secondo un'inchiesta dell'Ufficio federale di statistica presso diplomati universitari, il 60 per cento dei diplomati di nazionalità straniera della coorte 2016 risiedeva in Svizzera sia un anno che cinque anni dopo la conclusione degli studi. La quota era pari al 58 per cento per i diplomati dell'UE/AELS e al 69 per cento per quelli di Paesi terzi. I risultati non includono tuttavia i titolari di un bachelor che hanno iniziato uno studio di master dopo il conseguimento del diploma.

4. Non esistono rilevamenti statistici sulla proporzione di studenti stranieri che giungono al termine del loro percorso di studio e conseguono un diploma.

5. Nel quadro della procedura di rilascio del visto per studio, l'ambasciata svizzera di New Dehli ha constatato che erano state presentate attestazioni falsificate di iscrizioni scolastiche. Questa rappresentanza ha quindi respinto le domande di visto con la motivazione che le prescrizioni relative all'entrata nello spazio Schengen erano state eluse. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato divieti d'entrata per la Svizzera e il resto dello spazio Schengen. Nel quadro della procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), è stato constatato a posteriori che i richiedenti di visto erano stati vittime di false promesse da parte dei fornitori di servizi. Da allora, la rappresentanza svizzera a New Dehli e la SEM esaminano con particolare attenzione le nuove domande di visto presentate da fornitori di servizi incaricati. La SEM non dispone di informazioni da parte di altre rappresentanze svizzere all'estero in merito ad abusi su ampia scala di cittadini di Stati terzi desiderosi di studiare in Svizzera.

6. Le rappresentanze svizzere all'estero sono tenute a informare le competenti autorità cantonali di migrazione se nutrono dubbi sul profilo degli studenti che presentano una domanda di visto per studio. Se la domanda include documenti falsificati, la rappresentanza deve informare anche la SEM. Ogni abuso è sanzionato con il rifiuto di rilasciare il permesso d'entrata e di dimora o con la revoca del permesso se l'abuso è constatato quando lo straniero è già in Svizzera (art. 62 LStrI). Peraltro, chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della LStrI fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo il rilascio di un permesso è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 118 cpv. 1 LStrI). Tale infrazione è perseguita e giudicata dai Cantoni (art. 120e LStrI). La falsificazione di documenti è inoltre sanzionata dalla giustizia penale (art. 251 del Codice penale svizzero; RS 311.0). A margine di queste misure di natura penale, la SEM può vietare l'entrata in Svizzera dello straniero (art. 67 cpv. 2 LStrI).

7. Il rilascio di visti per studio o formazione è disciplinato dal diritto nazionale (permesso d'entrata e di dimora disciplinato dalla LStrI) e non fa parte dell'acquis di Schengen. I documenti presentati nel quadro di una domanda di permesso d'entrata (visto) e di dimora per studio sono esaminati anzitutto dalla competente rappresentanza svizzera all'estero, poi dal Cantone interessato o dalla SEM. Se vi sono segni o indizi di immigrazione illegale su più ampia scala, le rappresentanze svizzere all'estero s'informano reciprocamente con i loro partner europei. Il che non è attualmente il caso in materia di visti per studio.

Risposta del Consiglio federale.