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23.3965 · Postulato · 2023-06-30

Dipartimento dell'interno

Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in collaborazione con i Cantoni:

1. come rafforzare la vigilanza della Confederazione sulle attività di controllo dei Cantoni, chiarendo in particolare se la natura e la portata degli obblighi di controllo e di notifica che gravano sui Cantoni nei confronti della Confederazione e nell’ambito delle loro attività d’esecuzione debbano essere precisati nell'ordinamento giuridico nonché come gli uffici federali competenti possono esercitare la loro vigilanza in modo più coerente;

2. in che modo si potrebbe unificare e rafforzare l’esecuzione delle pertinenti disposizioni da parte dei Cantoni e se a tale scopo sarebbe in particolare possibile:

a. con la creazione di una pertinente base legale, esercitare un influsso sui requisiti minimi posti dai Cantoni per quanto riguarda la frequenza e il tipo di ispezioni;

b. esaminare se i Cantoni dispongono di sufficienti risorse in relazione al personale e alle conoscenze specialistiche necessari per il controllo di laboratori biologici ad alta sicurezza e in che misura potrebbe risultare necessario provvedere a un sostegno fornito dalla Confederazione oppure operare affinché tale sostegno venga inserito nella legislazione;

c. esaminare se in linea di principio sia opportuno che i gruppi di ispezione istituiti dai Cantoni possano sistematicamente beneficiare di un sostegno da parte di esperti extra-cantonali e che venga costituito gruppo di esperti intercantonale; ed

d. esaminare come si potrebbero uniformare le attività di rendiconto dei laboratori ad alta sicurezza;

3. come si potrebbe ottimizzare il sostegno all’esecuzione fornito dalla Confederazione e in particolare se, a complemento delle misure indicate al numero 2, sia opportuno elaborare raccomandazioni che mirano a conseguire standard di controllo unificati e/o riesaminare e aggiornare le misure di sostegno all’esecuzione già esistenti;

4. in che modo si potrebbe rafforzare lo scambio di conoscenze ed esperienze fra Confederazione e Cantoni e promuovere la partecipazione dei Cantoni ad attività di formazione e di perfezionamento specifiche organizzate dalla Confederazione;

5. in che modo sarebbe possibile, in collaborazione con il Cantone di Berna, impostare le attività di vigilanza del Laboratorio Spiez e dell’Istituto di virologia e di immunologia (IVI) in base agli standard di massimo livello, consentendo alla Confederazione di assumere il suo ruolo esemplare;

6. se nell’ambito delle misure di perfezionamento menzionate sia necessario procedere a un adeguamento delle pertinenti basi legali.

Il Consiglio federale è invitato a illustrare in un rapporto i risultati dei suoi lavori.

Begründung

In materia di sicurezza dei laboratori biologici ad alta sicurezza le disposizioni vigenti attribuiscono la responsabilità innanzitutto agli istituti e in secondo luogo ai Cantoni che fungono da autorità di controllo. Attualmente in questo ambito la Confederazione assume unicamente una funzione di vigilanza sussidiaria, esercitando la vigilanza sulle attività di controllo dei Cantoni (art. 36, 38 e 41 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), art. 23 e 24 dell’ordinanza sull’impiego confinato (OIConf)) e fissando il quadro giuridico pertinente (art. 74 della Costituzione federale, art. 29b e 29f LPAmb). La Confederazione assume inoltre un ruolo esemplare in relazione alle attività dei due laboratori ad alta sicurezza federali, il Laboratorio Spiez e l’IVI, che operano attenendosi al livello di sicurezza 4 che è il più elevato.

Dagli accertamenti effettuati dalla CdG-N in relazione al quadro giuridico entro cui operano i laboratori biologici ad alta sicurezza emerge che i Cantoni esercitano le loro attività di controllo su questi laboratori in modo assai differenziato, ad esempio per quanto concerne la frequenza delle ispezioni e le risorse messe a disposizione per questa attività. La CdG-N constata che in questo ambito non sussistono obblighi legali concreti sul piano federale. Inoltre le competenze di cui dispone la Confederazione per la vigilanza sulle attività di controllo dei Cantoni sono limitate. Al momento non sussistono regole in merito al genere e all’entità delle informazioni da fornire alla Confederazione e i Cantoni non sono tenuti a coinvolgere i competenti servizi della Confederazione nell’adempimento delle attività di controllo. Secondo le autorità federali interessate, il coordinamento e lo scambio di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni in merito all’attuazione delle disposizioni vigenti risulta «eterogeneo e in parte insufficiente». Per questi motivi gli uffici federali competenti avrebbero quindi finora esercitato la loro vigilanza con eccessiva cautela. In base queste considerazioni la CdG-N riconosce che sussiste una spiccata necessità di miglioramento per quanto concerne la vigilanza della Confederazione sulle attività di controllo eseguite dai Cantoni. Essa reputa in particolare urgente procedere all’unificazione e al rafforzamento delle attività di controllo eseguite dai Cantoni e all’intensificazione della vigilanza della Confederazione in considerazione del notevole potenziale di pericolo connesso con le attività dei laboratori ad alta sicurezza. In questo contesto deve essere anche esaminata la necessità di adeguare la legislazione vigente.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.