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23.4088 · Mozione · 2023-09-27

Dipartimento dell'interno

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) che permetta di allentare l’obbligo di contrarre sia nel settore ambulatoriale che nel settore stazionario. Per mantenere invariato l’alto livello dell’assistenza ai pazienti vanno considerati i seguenti parametri:deve essere garantita l’assistenza sanitaria;devono essere adempiuti i requisiti di qualità ed economicità vigenti;deve essere garantita la lealtà della concorrenza.

Begründung

L’obbligo di contrarre, che obbliga gli assicuratori-malattie a stipulare un contratto con ogni fornitore di prestazioni autorizzato, è una colonna portante della vigente LAMal. Per l’autorizzazione sono rilevanti esclusivamente criteri formali come certificati di qualificazione professionale o requisiti per l’infrastruttura. Nella prassi, i requisiti di qualità ed economicità della fornitura di prestazioni giocano finora soltanto un ruolo secondario. Per questo motivo, i fornitori di prestazioni sono perlopiù liberi di scegliere dove lavorare, il che si traduce in forti concentrazioni in singole regioni, mentre in altre l’offerta è piuttosto scarsa. Con la gestione strategica delle autorizzazioni secondo la modifica della LAMal del 19 giugno 2020, i Cantoni dispongono di uno strumento per governare la ripartizione dei medici, ma ne fanno un uso molto prudente: in molti luoghi, infatti, il modello dei numeri massimi è combattuto anche a livello politico o giudiziario.Nello stilare gli elenchi degli ospedali, i Cantoni sono per natura vincolati ai loro confini. Inoltre, la pianificazione ospedaliera è esposta a una grande pressione politica. Per questo le cooperazioni tra i Cantoni sono limitate a determinati frangenti, e per numero di ospedali la Svizzera fa ancora parte del gruppo di testa in Europa. Oggi non c’è la possibilità di scegliere tra più fornitori di prestazioni in base a criteri come qualità delle prestazioni e raggio di attività, e viene quindi a cadere uno strumento di gestione dell’offerta sanitaria. Fattori come offerta eccedentaria o inefficienza nella fornitura di prestazioni sono irrilevanti per l’ammissione di un fornitore in una convenzione tariffale. Eppure è proprio questo che funziona ineccepibilmente nell’assicurazione contro gli infortuni, che non prevede l’obbligo di contrarre.Costi in costante aumento e conseguente crescita dei premi delle casse malati mettono tuttavia sempre più sotto pressione il sistema sanitario svizzero. L’allentamento dell’obbligo di contrarre va dunque preso in considerazione come strumento efficace contro l’esplosione dei volumi e dei costi. 20 anni fa, il Consiglio federale lo ha già fatto una volta, elaborando per l’occasione apposite basi. Per poter garantire l’assistenza sanitaria sono necessari criteri obiettivi. Allo scopo possono essere utilizzati i criteri definiti dall’UFSP per i numeri massimi nel quadro della gestione strategica delle autorizzazioni. Secondo il modello dell’UFSP, l’obbligo di contrarre viene allentato dove l’offerta sanitaria è eccedentaria. In questo modo sono in ultima analisi rafforzati gli incentivi concorrenziali a praticare dove l’offerta non eccede i numeri massimi.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale e il Parlamento si sono occupati a più riprese dell’obbligo di contrarre, ricercando soluzioni ragionevoli. Nel quadro del dibattito sulla modifica della LAMal (autorizzazione dei fornitori di prestazioni; RU 2021 413) nel 2019, il Consiglio nazionale aveva proposto, in alternativa alla limitazione delle autorizzazioni dei medici, di introdurre la libertà di contrarre per gli assicuratori-malattie.. Durante la procedura di appianamento delle divergenze si è rinunciato alla limitazione dell’obbligo di contrarre a favore di un controllo delle autorizzazioni da parte dei Cantoni. In questo modo il legislatore ha recentemente rafforzato il ruolo dei Cantoni nella gestione dell’offerta. Tramite numeri massimi di medici per determinati campi di specializzazione medica o in determinate regioni (limitazione delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 55a LAMal) e con la pianificazione ospedaliera sulla base di criteri di economicità e qualità (art. 39 LAMal), i Cantoni dispongono degli strumenti necessari per garantire un’assistenza sanitaria efficiente ed economica.Il nuovo disciplinamento dell’autorizzazione per i fornitori di prestazioni è entrato in vigore il 1° luglio 2021. Si tratta di una soluzione senza vincoli temporali per la gestione strategica delle autorizzazioni garantita dai Cantoni, il cui ruolo è stato rafforzato. Essi sono quindi responsabili dell’autorizzazione per tutti i fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale. I Cantoni sono tenuti ad applicare la procedura formale di autorizzazione, attuare la limitazione delle autorizzazioni, garantire l’offerta di cure e migliorare la qualità. Questo nuovo disciplinamento, entrato in vigore solo due anni fa, è attualmente in piena fase di attuazione da parte dei Cantoni. Occorre lasciare a loro il tempo necessario per mettere a punto il nuovo sistema di autorizzazione, in modo che possa dimostrare la sua validità. Inoltre, l’allentamento dell’obbligo di contrarre ostacolerebbe il lavoro di implementazione dei Cantoni.In sintesi, il Consiglio federale propone di respingere la presente mozione, che metterebbe a rischio l’attuazione del sistema di autorizzazione per i fornitori di prestazioni appena entrato in vigore. Tuttavia, il Consiglio federale riconosce che, in considerazione del forte aumento dei costi, sono opportune ulteriori riflessioni sull’allentamento dell’obbligo di contrarre. Per questo motivo, redigerà un rapporto sulle possibilità di combinare l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni, che è di competenza dei Cantoni, con l’allentamento dell’obbligo di contrarre.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.