23.4146 · Interpellanza · 2023-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dal 17 luglio 2023 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha inaspettatamente modificato la prassi relativa all’ammissione di donne e ragazze afghane, che ora possono ottenere lo statuto di rifugiato in quanto vittime della legislazione discriminatoria del regime in Afghanistan e persone a rischio di persecuzione religiosa. Tale cambio di prassi significa che, in teoria, diversi milioni di persone possono ottenere protezione in Svizzera senza esame dei motivi anche se nella loro regione di origine o nel Paese limitrofo in cui hanno vissuto erano protette da una potenziale persecuzione. La somma forfettaria globale che la Confederazione rimborsa annualmente ai Cantoni ammonta a 18 000 franchi per persona senza attività lucrativa.
Questo cambio di prassi solleva una serie di nuovi interrogativi, anche alla luce della risposta alla domanda 23.7641, cui il Consiglio federale è pregato di rispondere:
A quanto ammontano i costi per la Svizzera se le attuali 3117 cittadine afghane ammesse provvisoriamente acquisiscono lo statuto di rifugiato?
L’importo di 56,1 milioni di franchi all’anno, che risulta moltiplicando 3117 Afghane ammesse provvisoriamente per 18 000 franchi all’anno, corrisponde approssimativamente alla stima del Consiglio federale?
Cosa succede nel caso di una cittadina afghana al quarto anno di ammissione provvisoria? La Confederazione verserà per altri cinque anni 18 000 franchi all’anno per questa persona che ha ora acquisito lo statuto di rifugiato?
Cosa succede nel caso di una cittadina afghana al termine del settimo anno di ammissione provvisoria? La Confederazione verserà annualmente 18 000 franchi per ben 12 anni (7 anni in ammissione provvisoria e altri 5 anni quale rifugiata)?
Cosa succede nel caso di una cittadina afghana al decimo anno di ammissione provvisoria? Anche se la Confederazione ha versato per i primi 7 anni 18 000 franchi all’anno per questa persona, questi versamenti annuali continueranno per altri 5 anni?
Il Consiglio federale concorda che una tale ammissione collettiva di un gruppo di persone corrisponde di fatto agli obiettivi del Patto globale ONU sulla migrazione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 2. La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per le spese di aiuto sociale dei rifugiati che hanno ottenuto l’asilo. Tali indennità, accordate per al massimo cinque anni, ammontano a 1500 franchi al mese (quindi circa 17 500 franchi all’anno) per persona senza attività lucrativa. Teoricamente, nel caso delle 3117 Afghane in questione, i costi a carico della Confederazione sarebbero pari a 55 milioni di franchi all’anno, ossia a 275 milioni di franchi al massimo se l’indennizzo durasse effettivamente cinque anni. Si tratta tuttavia di calcoli e importi puramente teorici, per varie ragioni. Da un lato, per le persone ammesse provvisoriamente la Confederazione versa ai Cantoni un forfait simile a quello citato in precedenza per una durata massima di sette anni. Dall’altro, queste cifre non considerano numerosi parametri non definibili. Ad esempio, non tengono conto dell’eventualità che queste persone esercitino un’attività lucrativa, il che diminuirebbe l’ammontare dell’indennizzo. Non è possibile stimare né il numero di Afghane che chiederanno effettivamente di far convertire l’ammissione provvisoria in uno statuto originario di rifugiato né il numero di domande di inclusione nella qualità di rifugiato da parte dei rispettivi coniugi e figli che vivono già in Svizzera. 3. – 5. Per rifugiati che hanno ottenuto l’asilo la Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali al massimo per cinque anni a contare dalla presentazione della domanda d’asilo in seguito alla quale è stato concesso l’asilo (art. 24 cpv. 1 lett. a OAsi 2; RS 142.312). Se un’ammissione provvisoria passata in giudicato è convertita in statuto di rifugiato con asilo nel quadro di una domanda multipla, le somme forfettarie globali sono versate per un nuovo periodo di cinque anni, a prescindere dalla durata dell’ammissione provvisoria. Questa situazione, che risulta dalle basi legali vigenti, non è giustificata né sul piano finanziario né per quanto concerne il fondamento di tali termini. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha pertanto avviato una revisione dell’OAsi 2 secondo cui in caso di cambio di statuto in futuro occorrerà tenere conto della precedente durata di sussidio. La somma forfettaria globale sarà quindi versata per una durata massima di cinque anni, invece di sette, in caso di passaggio dall’ammissione provvisoria all’asilo.La nuova prassi non incide invece sulla durata di indennizzo applicabile alle Afghane alle quali è già stata riconosciuta la qualità derivata di rifugiato. Per le Afghane giunte per la prima volta in Svizzera e la cui domanda d’asilo è accettata, la durata di versamento delle somme forfettarie globali da parte della Confederazione ammonta a cinque anni al massimo, e non a sette anni al massimo, come nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, il che diminuirà le spese per la Confederazione. 6. Il cambio di prassi della SEM non implica alcuna ammissione generalizzata di donne e ragazze afghane. Ogni domanda continua a essere esaminata singolarmente. La nuova prassi non riguarda i casi in procedura Dublino o in procedura di riammissione in vista del ritorno in un Paese terzo sicuro.Il Patto globale ONU sulla migrazione non prevede alcuna ammissione generalizzata di gruppi di persone; anzi sottolinea esplicitamente «il diritto sovrano degli Stati di definire autonomamente la loro politica nazionale di migrazione». Inoltre, non è applicabile al settore dei rifugiati. In questo ambito il quadro giuridico internazionale è fissato dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 (RS 0.142.30) e dal relativo Protocollo del 1967 (RS 0.142.301). Fondandosi su queste norme, a dicembre 2018 gli Stati hanno inoltre adottato il Patto globale dell’ONU sui rifugiati, la cui elaborazione è stata avviata parallelamente al Patto sulla migrazione. L’adozione di due strumenti diversi segnala che queste due categorie (migranti e rifugiati) non devono essere confuse. Si tratta di gruppi differenti, che sottostanno a quadri normativi separati. Soltanto i rifugiati hanno diritto alla protezione internazionale specifica prevista dal diritto internazionale in materia di rifugiati e dalla legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31). La Svizzera ha approvato il Patto ONU sui rifugiati, ma non quello sulla migrazione. Il Consiglio federale non condivide pertanto quanto sostenuto nell’interpellanza.