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24.1001 · Interrogazione · 2024-03-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Dopo aver perso la votazione sull’Id-e, la Confederazione voleva conquistarsi la fiducia implementando in maniera trasparente il nuovo approccio. Ora sono stati tuttavia posti ostacoli molto alti già soltanto per consultare la documentazione d’appalto della procedura di verifica online (prove, Servizio informazioni dell’esercito, pena convenzionale). Perché?
Come pensa il Consiglio federale di potersi conquistare in tal modo la fiducia della popolazione in caso di un’eventuale votazione referendaria?
In che modo un parlamentare può consultare questi documenti e discuterne con esperti senza incorrere in una pena?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il bando «Online Verifikation für die E-ID» è stato pubblicato il 22 febbraio 2024 sul sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera (simap.ch) con l’indicazione dell’oggetto a concorso, delle condizioni quadro e di tutti i criteri di valutazione. Queste informazioni sono sufficienti per permettere a un potenziale offerente di decidere se presentare un’offerta.

La documentazione del bando contiene informazioni sull’applicazione specifica del servizio nazionale d’identità (SID) e sull’architettura dell’ambiente operativo del Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CSI-DFGP). Secondo il Piano per la sicurezza dell’informazione e la protezione dei dati (piano SIPD), l’applicazione specifica del SID richiede una protezione elevata e alcuni documenti del CSI-DFGP sono classificati «ad uso interno». L’Ufficio federale di polizia (fedpol) ha pertanto deciso di fornire la documentazione completa del bando soltanto dietro firma di un accordo di confidenzialità; i potenziali offerenti devono inoltre dimostrare di operare nel settore dell’oggetto a concorso.

2. Promuovere attivamente la fiducia della popolazione nell’Id-e riveste grande importanza per il Consiglio federale. L’Amministrazione intrattiene un dialogo continuo con le cerchie interessate sull’impostazione del progetto e l’attuazione tecnica dell’infrastruttura di fiducia. Informa regolarmente la popolazione sulle decisioni importanti legate al progetto Id-e.

3. L’articolo 7 capoverso 1 della legge sul Parlamento (RS 171.10) conferisce ai membri delle Camere federali ampi diritti d’informazione: possono chiedere al Consiglio federale e all’Amministrazione federale di essere informati circa qualsiasi affare della Confederazione e di consultare la relativa documentazione, sempre che sia necessario per l’esercizio del mandato parlamentare.

I dettagli dei requisiti tecnici di sicurezza sull’integrazione del prodotto nell’ambiente operativo del CSI-DFGP sono rilevanti soltanto per i partecipanti alla procedura di aggiudicazione e per ragioni di sicurezza non possono essere pubblicati. Si tratta di un caso simile all’eccezione prevista dal legislatore nell’articolo 9 capoverso 1 della legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA; RS 172.019), che permette di escludere o limitare la pubblicazione del codice sorgente di software per motivi di sicurezza.

fedpol è per contro disposto a permettere ai parlamentari interessati di consultare in loco la documentazione al termine della procedura.