24.3051 · Interpellanza · 2024-02-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dalla sua istituzione, nel 1984, il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) ha sede a Losanna. La sua notorietà, la sua efficacia e le sue decisioni sono riconosciute sia in Svizzera che all’estero. Conformemente alle norme applicabili (in particolare gli art. 190 LDIP e 77 LTF), gli aspetti formali delle sue sentenze arbitrali o la loro incompatibilità con l’ordine pubblico possono essere impugnati dinanzi al Tribunale federale. In una sentenza del 21 dicembre 2023[1], la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha sottolineato questa specificità, osservando che la nozione di ordine pubblico secondo il diritto svizzero esclude le norme in materia di concorrenza dell’Unione europea. Di conseguenza, una censura di questo tipo, che fa valere una presunta violazione del diritto europeo in materia di concorrenza, non può essere esaminata dal Tribunale federale perché non vi è violazione del diritto svizzero. La CGUE ha pure rilevato che non è possibile sottoporre una questione alla CGUE a titolo pregiudiziale in quanto il Tribunale federale non è una giurisdizione di uno Stato membro.In seguito a questa sentenza, alcuni esperti hanno proposto che il TAS lasci Losanna e si trasferisca in uno Stato membro dell’UE, per poter essere integrato nel sistema giurisdizionale europeo e beneficiare di un controllo completo delle sue sentenze e della possibilità di sottoporre una questione alla CGUE a titolo pregiudiziale. Una tale partenza dalla Svizzera sarebbe nefasta per l’attrattiva e la reputazione del nostro Paese nei settori dell’arbitrato internazionale e dello sport internazionale, come pure per l’attrattiva della piazza sportiva svizzera, sede di oltre 60 federazioni sportive internazionali.Il TAS tratta oltre mille cause all’anno, spesso mediatizzate, da oltre un centinaio di Paesi e concernenti una cinquantina di sport differenti.Per scongiurare qualsiasi rischio di delocalizzazione del TAS, si potrebbe modificare la legislazione applicabile attribuendo al Tribunale federale un maggior potere d’esame sulle sentenze arbitrali in generale e su quelle del TAS in particolare.È importante rammentare che il TAS può applicare integralmente il diritto europeo invocato dalle parti implicate nella procedura arbitrale, il che non è peraltro contestato dalla CGUE. Il problema risiede unicamente nell’assenza di un controllo effettivo del diritto europeo da parte di un’autorità di ricorso, che nella fattispecie dovrebbe essere il Tribunale federale.Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:Dopo aver esaminato la sentenza della CGUE del 21 dicembre 2023, quali conclusioni trae?Che sostegno intende fornire per mantenere il TAS a Losanna?Intende modificare la legislazione applicabile, in particolare gli articoli 190 LDIP e 77 LTF, affinché il Tribunale federale disponga di un poter d’esame più ampio sulle sentenze arbitrali, segnatamente per permettergli di sottoporre una questione alla CGUE a titolo pregiudiziale o persino di controllare la corretta applicazione del diritto europeo (in caso di violazione dell’ordine pubblico europeo)? [1] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La decisione C-124/21 P della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) riguarda il rapporto tra la giurisdizione statale e l’arbitrato. Quest’ultimo riveste grande importanza per la Svizzera. Il Consiglio federale ritiene che le condizioni quadro giuridiche dell’arbitrato nazionale e internazionale siano molto buone nel nostro Paese. Questo vale anche per l’arbitrato sportivo e in particolare per il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) a Losanna, che propone una risoluzione delle controversie da parte di arbitri specializzati rapida e globalmente riconosciuta. Nel quadro della revisione dell’arbitrato internazionale (capitolo 12 della legge federale sul diritto internazionale privato; RS 291) entrata in vigore il 1° gennaio 2021, il Consiglio federale ha esaminato le condizioni quadro in Svizzera dell’arbitrato sportivo internazionale e non ha ritenuto necessaria una riforma legislativa. Pertanto, sul piano giuridico non sono al momento necessarie misure della Confederazione per rendere la Svizzera più attrattiva per i tribunali arbitrali. Nelle condizioni quadro liberali offerte dalla piazza arbitrale svizzera vi è la possibilità per un’istituzione di diritto privato come il TAS di scegliere liberamente la propria sede.3. Il principio dell’esame giudiziario limitato dei lodi arbitrali internazionali da parte dei tribunali statali, vigente da decenni in Svizzera, ha dato buoni risultati ed è stato pertanto volutamente mantenuto in occasione della succitata revisione dell’arbitrato internazionale (FF 2018 6030-6031). Se il Tribunale federale avesse un esteso potere d’esame sui lodi arbitrali, l’arbitrato non sarebbe più un meccanismo di composizione delle controversie, bensì la prima tappa di una procedura giudiziaria a più livelli, e quindi più lunga e onerosa. I molti vantaggi dell’arbitrato (p. es. procedure più brevi, arbitri specializzati, riconoscimento su scala mondiale), in particolare nello sport, sarebbero quindi relativizzati se non addirittura messi in discussione. Come confermato dalla citata sentenza della CGUE, il Tribunale federale non potrebbe fornire interpretazioni vincolanti del diritto europeo in materia di concorrenza al posto delle autorità e dei tribunali degli Stati membri dell’UE. Adeguare l’esame giudiziario limitato sui lodi arbitrali non cambierebbe nulla in relazione a questo aspetto. Il Consiglio federale respinge inoltre, per considerazioni di principio, l’idea che il Tribunale federale possa sottoporre una questione alla CGUE a titolo pregiudiziale, possibilità che la Svizzera non potrebbe peraltro prevedere in maniera unilaterale.