24.3053 · Interpellanza · 2024-02-28
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Dal 1° gennaio 2024 l’articolo 164a LAgr sancisce un obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive: le forniture di alimenti concentrati per animali e di concimi vanno comunicate alla Confederazione affinché essa possa tenere un bilancio delle eccedenze di sostanze nutritive a livello nazionale e regionale. Il capoverso 2 dell’articolo summenzionato sancisce che il Consiglio federale disciplina la cerchia delle persone soggette all’obbligo di comunicazione e stabilisce in particolare i dati da rilevare e l’autorità cui vanno comunicati. Questo è quanto ha fatto il Consiglio federale con l’ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr; RS 919.117.71), anch’essa in vigore dal 1° gennaio 2024. Per quanto riguarda gli alimenti per animali, sono pertinenti l’articolo 14 e seguenti OSIAgr. Dal rapporto esplicativo dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) sull’apertura della procedura di consultazione si evince che con il progetto avviato dall’UFAG «gestione digitale delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari» s’intende mettere a punto una gestione delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari a livello delle singole aziende, in cui i dati rilevati sulla base dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 164a LAgr servono al monitoraggio delle singole aziende (UFAG, Pacchetto di ordinanze relativo all’Iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi» – Rapporto esplicativo sull’apertura della procedura di consultazione, 28 aprile 2021, cap. 2.2). Cosa si intenda esattamente per «monitoraggio» viene spiegato nel rapporto al capitolo 2.4.2: «Con la concretizzazione digitale dell'obbligo di comunicare nella legge federale sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi e nel progetto dNPSM, per i Cantoni migliorano l'accesso ai dati rilevanti, la qualità dei dati nonché la controllabilità nel settore della gestione delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari da parte delle aziende.» È quindi evidente che la raccolta di dati a livello delle singole aziende è effettuata a scopo di sorveglianza e punta a una profilazione a livello di singola azienda. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
1. Quale scopo persegue il Consiglio federale con la gestione delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari a livello di singola azienda? 2. A quale autorità vanno comunicate le forniture di alimenti concentrati per animali e di concimi a partire dal 1° gennaio 2024? 3. Il Consiglio federale è dell’avviso che, in particolare dal punto di vista della protezione dei dati, vi sia una base legale sufficiente per la profilazione a livello delle singole aziende attraverso i dati rilevati sulla scorta dell’articolo 164a LAgr? Se sì, perché? Se no, perché? 4. Il Consiglio federale reputa che, in particolare dal punto di vista della protezione dei dati, per la comunicazione delle forniture di alimenti concentrati per animali e di concimi ai Cantoni vi sia una base legale sufficiente? Se sì, perché? Se no, perché?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il progetto digiFLUX (gestione digitale delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari) è volto ad attuare le disposizioni della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) adottate dal Parlamento in relazione all’Iniziativa parlamentare 19.475 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi». La Confederazione sviluppa un sistema d’informazione che consente di comunicare in modo semplice le forniture di alimenti concentrati per animali e di concimi (art. 165f LAgr). Lo scopo è tenere un bilancio delle eccedenze di sostanze nutritive a livello nazionale e regionale, come descritto all’articolo 164a LAgr. Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, l’obbligo di comunicazione in digiFLUX comprende, oltre alle forniture (art. 164b LAgr), anche il loro uso professionale (art. 165fbis LAgr). Questi dati forniranno altresì informazioni sulla distribuzione dei rischi associati ai prodotti fitosanitari nei diversi campi di applicazione. La CET-S ha descritto in maniera dettagliata lo scopo dei sistemi d’informazione, i dati da rilevare nel loro ambito nonché la necessità di rispettive disposizioni d’esecuzione nel suo rapporto del 3 luglio 2020 (FF 2020 5759, pag. 5786). Con la decisione del Parlamento, il Consiglio federale è stato incaricato dell’attuazione.2. La base legale dell’obbligo di comunicazione relativo alle forniture di alimenti concentrati per animali e di concimi è entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Dal momento che la registrazione viene attuata con digiFLUX, l’obbligo di comunicazione verrà introdotto concretamente soltanto quando il sistema d’informazione entrerà in produzione. Stando al piano aggiornato, l’introduzione dell’obbligo per il commercio di alimenti concentrati per animali e di concimi è previsto per il 1° gennaio 2026. Fino a quel momento il trasferimento di concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio continuerà a essere registrato in HODUFLU. 3. In digiFLUX non viene effettuata una profilazione ai sensi dell’articolo 5 lettera f o g della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). La risposta alla prima domanda presenta la portata e lo scopo della rilevazione dei dati ai fini dell’attuazione dell’obbligo di comunicazione. La protezione dei dati è garantita: gli articoli 165f e 165fbis LAgr disciplinano esplicitamente chi ottiene l’accesso ai dati e a quale scopo.Per comunicare i dati a terzi, un aspetto anch’esso disciplinato esplicitamente dalla legge, occorre un’autorizzazione da parte dell’interessato dall’obbligo di comunicazione.4. L’articolo 165f LAgr disciplina esplicitamente e in maniera esaustiva che le autorità cantonali di esecuzione possono accedere ai dati del sistema d’informazione solo ed esclusivamente per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza. Pertanto, alle amministrazioni cantonali non vengono resi noti in generale dati relativi alle sostanze nutritive. In futuro il bilancio delle sostanze nutritive digitalizzato comporterà uno sgravio amministrativo per le aziende agricole. Per calcolare i bilanci, necessari ai Cantoni per il controllo della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, verranno utilizzati dati strutturali provenienti dai Cantoni e dati relativi alle sostanze nutritive presenti in digiFLUX. Il servizio cantonale incaricato di svolgere tale compito può, come prescritto dalla legge, accedere ai dati in questione. Per tutti i dati registrati in digiFLUX, l’UFAG si attiene alle disposizioni della LPD e li tratta come dati personali ai sensi dell’articolo 5 lettera a LPD.