24.3206 · Mozione · 2024-03-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di inserire nella legge sull’agricoltura una disposizione che disciplini le possibilità di cooperazione tra produttori. Mentre nel diritto sui cartelli in passato non esisteva una disposizione di questo tipo, ora proprio tale diritto consente ai produttori di creare un «contropotere» nei confronti dei loro acquirenti caratterizzati da una forte concentrazione e quindi di avere una reale opportunità di spuntare prezzi equi.
Begründung
Le proteste delle famiglie contadine palesano che nell’agricoltura regna un grande malcontento. Tra le rivendicazioni principali ci sono prezzi equi e una giusta ripartizione del valore aggiunto lungo la catena del valore. Secondo un recente sondaggio, il 70 per cento dei contadini ha dichiarato che i mercati agricoli funzionano in maniera troppo poco sostenibile e che non è più disposto a tollerare la situazione attuale.
Le attuali strutture di mercato, caratterizzate da notevoli squilibri lungo la filiera del valore aggiunto, contribuiscono in maniera sostanziale a creare pressione sui prezzi e problemi di reddito per gli agricoltori. Gli squilibri sono cresciuti a tal punto che oggi ai numerosi offerenti si contrappongono sostanzialmente due imprese del commercio al dettaglio, ovvero Migros e Coop, che detengono l’80 per cento circa della quota di mercato. Il loro potere negoziale e le rispettive quote di valore aggiunto aumentano costantemente. Le quote dei produttori, invece, diminuiscono; nel caso del pane, per esempio, la quota dei produttori ammonta ormai soltanto al 7 per cento.
Nei confronti della maggior parte dei produttori Migros e Coop hanno potuto assumere come minimo una posizione dominante relativa ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2bis della legge sui cartelli (LCart). È quindi indispensabile adottare misure per creare un «contropotere».
Diversamente da ciò che è il caso in Svizzera, nell’Unione europea (UE) il regolamento 1308/2013 prevede che fino a un volume del 33 per cento dell’intera produzione ai produttori agricoli sia consentito fare capo a determinate possibilità di cooperazione, inammissibili secondo il diritto sui cartelli, affinché possano creare un «contropotere» («countervailing power») nei confronti degli acquirenti caratterizzati da una forte concentrazione e quindi avere una reale opportunità di spuntare prezzi equi.
In mercati importanti come quello del latte e della carne ciò consentirebbe di creare condizioni migliori per i produttori. Lo stesso vale per il mercato cerealicolo, caratterizzato da strutture piuttosto piccole, in cui ai produttori oggi si contrappongono i due grandi mulini legati a Coop e Migros che detengono una quota di mercato pari a due terzi.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La protezione della concorrenza è il compito d’ordine politico più importante in un'economia di mercato. In Svizzera, viene adempiuto principalmente attraverso gli strumenti della legge sui cartelli (LCart; RS 251) e della legge sul mercato interno (RS 943.02).
Generalmente, a fronte di una nutrita schiera di produttori di un prodotto agricolo, il numero degli acquirenti a livello di industria di trasformazione e di commercio (all'ingrosso e/o al dettaglio) è decisamente più esiguo. La situazione di mercato, tuttavia, varia a seconda del prodotto. Alcuni di essi vengono commercializzati congiuntamente dagli agricoltori, ad esempio attraverso organizzazioni di produttori come IP-Suisse, organizzazioni commerciali del settore lattiero o cooperative come la fenaco. L’intensità della concorrenza nel commercio al dettaglio si è ravvivata negli ultimi anni con la presenza di nuovi concorrenti. Nel suo rapporto in adempimento del postulato 18.4275 Caroni, invece, il Consiglio federale ha mostrato che la protezione doganale genera rendite che vanno a beneficio degli attori del mercato e consolida le strutture di mercato.
Nell’UE, con il Regolamento n. 1308/2013, vige una normativa complessa in base alla quale un'organizzazione di produttori del settore lattiero può negoziare un contratto con il collettore o il trasformatore del latte purché il volume del latte oggetto di tali trattative non sia superiore al 33 per cento della produzione nazionale totale di tale Stato. Normative analoghe si applicano all’olio d’oliva (quota max. del mercato pari al 20%), alla carne di bovino (15%) o al frumento (grano) tenero, all’orzo e al granturco (15%). Per contrastare le strutture di mercato asimmetriche, anche la legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) prevede diverse disposizioni speciali. In virtù dell’articolo 8 LAgr, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni dei produttori rette dal diritto privato possono adottare misure di solidarietà collettive.
In virtù dell’articolo 8a LAgr, le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti, purché vengano adempiute determinate condizioni (art. 8a cpv. 2-4 LAgr). I prezzi indicativi che rientrano nell'articolo 8a LAgr non sono soggetti alle disposizioni in materia di concorrenza della LCart. Lo strumento dei prezzi indicativi è impiegato in diversi comparti, ad esempio in quello delle patate, della frutta, dei cereali, del latte e della verdura.
La possibilità per le organizzazioni di categoria di elaborare contratti standard conformi al diritto federale è sancita dall’articolo 8 capoverso 1bis LAgr.
Parallelamente a questa norma generale su cui si possono basare tutte le organizzazioni di categoria agricole, nel settore lattiero si applica una disposizione speciale sancita nell’articolo 37 LAgr. Un contratto standard per la compravendita di latte crudo è un contratto che prevede una durata e una proroga contrattuale di almeno un anno e che contiene almeno norme sui quantitativi, sui prezzi e sulle modalità di pagamento. Il Consiglio federale, su richiesta di un’organizzazione di categoria, può conferire obbligatorietà generale al contratto standard in tutte le fasi del processo di compravendita di latte crudo.
Il Consiglio federale sostiene gli sforzi del primario per organizzarsi al meglio nelle trattative sui prezzi con gli acquirenti. Tuttavia, ritiene che le possibilità esistenti nella LAgr siano sufficienti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.