24.3372 · Mozione · 2024-03-15
Dipartimento dell'interno
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di completare l’articolo 46 capoverso 3 dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1). L’esclusione dal campo d’applicazione della disposizione deve riguardare anche gli istituti degli enti di diritto pubblico se:
a) la maggioranza degli assicurati attivi è affiliata presso di essi per legge o per decreto;
b) tutti i rappresentanti dei datori di lavoro nel loro organo supremo sono nominati dall’ente di diritto pubblico; o
c) tutti i datori di lavoro a essi affiliati svolgono compiti pubblici dell’ente.
Begründung
Nel settembre del 2023 la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale ha stabilito in una comunicazione (C-02/2023, disponibile in tedesco e in francese) che un tasso d’interesse superiore all’1,75 per cento va considerato quale miglioramento delle prestazioni. Questo comporta che in molti casi gli assicurati possono beneficiare di un tasso pari al massimo all’1,75 per cento, e questo nonostante una buona performance e la garanzia che non vengano corrisposti interessi irresponsabilmente elevati.
L’obiettivo dell’articolo in questione, però, è che gli istituti di previdenza non corrispondano tassi d’interessi elevati al fine di attirare nuove imprese, mettendo così a rischio la propria sicurezza finanziaria. Da questa limitazione sono esclusi gli istituti di previdenza aziendali, quelli di associazioni e quelli che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie (casse pensioni di gruppi aziendali). Il motivo è che questi istituti di previdenza non sono in una situazione di concorrenza con altre casse pensioni. Inoltre, i datori di lavoro affiliati a questi istituti sono più prudenti, dato che in caso di risanamento sarebbero direttamente responsabili e dovrebbero quindi pagare di tasca propria.
La stessa argomentazione vale però anche per le casse pensioni il cui fondatore è un ente pubblico (casse pensioni di diritto pubblico). Pertanto anche queste devono essere escluse dall’applicazione della disposizione in questione dell’articolo 46 OPP 2, perché altrimenti vi è una disparità di trattamento. Pure in questo caso, infatti, i datori di lavoro (enti pubblici) hanno tutto l’interesse a evitare che il loro istituto di previdenza si ritrovi in difficoltà finanziarie, tanto più se la maggioranza degli assicurati è affiliata per legge o decreto. Lo stesso vale se tutti i rappresentanti dei datori di lavoro dell’organo supremo sono nominati da un ente di diritto pubblico o se tutti i datori di lavoro affiliati assumono compiti pubblici dell’ente in questione. In tali casi è garantito che la sicurezza finanziaria abbia la massima priorità. Inoltre tali istituti di diritto pubblico non si trovano in situazione di concorrenza, come altri istituti collettivi o comuni. Non è quindi chiaro perché gli istituti di diritto pubblico debbano avere condizioni più sfavorevoli rispetto agli istituti di gruppi o casse pensioni aziendali.
Le casse pensioni di diritto pubblico perseguono spesso un obiettivo in materia di prestazioni che richiede un livello costante degli interessi corrisposti. Se questi ultimi non potessero più essere garantiti a causa di limitazioni normative, sarebbe necessario aumentare i contributi, il che non è nell’interesse né dei datori di lavoro né degli enti pubblici.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente all’articolo 46 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.441.1), in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate gli istituti collettivi e comuni possono concedere miglioramenti delle prestazioni soltanto a determinate condizioni. Gli istituti di previdenza di associazioni e quelli che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie sono esclusi dal campo di applicazione della disposizione in questione. La misura in cui quest’ultima sia applicabile anche agli istituti degli enti di diritto pubblico va determinata per via interpretativa. Nell’ottica della certezza del diritto, il Consiglio federale intende precisare l’ordinanza. A tal fine deve però poter svolgere un’analisi approfondita per capire per quali istituti di previdenza di diritto pubblico sia necessario intervenire senza essere vincolato dalle modifiche proposte dall’autore della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.